DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.
504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Titolo: Preambolo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pubblicata su G.U. n. 10 del 14/01/93
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
art. 1
Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e
di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
art. 3
Titolo: Soggetti passivi.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 18
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attività.
Testo in vigore dal 01/08/2009, modificato da L. del 23/07/2009 n. 99 art. 8
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
art. 4
Titolo: Soggetto attivo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non
si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se
dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1°
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
art. 5
Titolo: Base imponibile.
(n.d.r.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51
L. 23 dicembre 1996 n.662 e dall'art.36, comma 2 D.L. 4 luglio
2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006
n.248)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno
1992: 1,03; per l'anno 1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15;
per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno
1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno
1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
4. (Comma abrogato)
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.
art. 6
Titolo: Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da
adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per
mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale
limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli
enti senza scopi di lucro.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'ageolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota
vigente nel comune di cui all'articolo 4.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
3 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
art. 7
Titolo: Esenzioni.
(n.d.r.: Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n.
289, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma,
lettera a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si
deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali
ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa
disposizione.)
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché
dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,
15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte.
art. 8
Titolo: Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere
stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova
contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la destrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al
comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50
per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del
presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà puo'essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente
organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
art. 9
Titolo: Terreni condotti direttamente.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni (25.822,85 euro, ndr) e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire (25.822,85 euro, ndr) e fino a 120 milioni di lire (61.974,83 euro, ndr);
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire (61.974,83 euro, ndr) e fino a 200 milioni di lire (103.291,38 euro, ndr);
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire (103.291,38 euro, ndr) e fino a 250 milioni di lire (129.114,22 euro, ndr).
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni;
l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni,
indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei
singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo
quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
art. 10
Titolo: Versamenti e dichiarazioni.
(n.d.r.: Vedasi quanto disposto dall'art.37, comma 53, D.L. 4 luglio
2006 n.223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006
n.248, circa la soppressione dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'ICI di cui al comma 4 del presente
articolo.)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito
conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500
lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il
concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a
carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al
sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha
avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato
antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono
verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione,
anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve
contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le
modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le
procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento
dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni
tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro
e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al
concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo
di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni,
nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di
informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità
per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari
allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta
dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
art. 11
Titolo: Liquidazione ed accertamento.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
2-bis. (Comma abrogato)
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo,
a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito
a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio tra
comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. (Comma abrogato)
art. 12
Titolo: Riscossione coattiva.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro
il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
art. 13
Titolo: Rimborsi.
Testo: soppresso dal 01/01/2007
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata
l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di
tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute
al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su
richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni
dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
art. 14
Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto,
con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. (Comma abrogato)
art. 15
Titolo: Contenzioso.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui
confronti il ricorso è proposto.
art. 16
Titolo: Indennità di espropriazione.
Testo: soppresso dal 01/01/2002
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta
ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o
denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione
dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità
di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre
all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo
dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello
risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della
indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa
calcolati, è a carico dell'espropriante.
art. 17
Titolo: Disposizioni finali.
(n.d.r.: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99, la detrazione di
cui al comma 3 del presente articolo, è elevata a lire 380.000. Vedi il comma 8
dell'art. 18 della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma 4 e 6 dell'art. 6 della
legge 488/99. Vedi altresì sentenza n. 403 del 31 luglio 2000 emessa dalla
Corte Costituzionale. Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 6, L. n. 388 del 23/12/2000 si
applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 2, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1999").
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del 23/12/2000 n. 388 art. 2
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle
imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di
locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta
successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere
dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato
anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad
essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo
gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di
applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003
limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal
fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari
a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di
utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o
ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei
lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con
riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore
imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
art. 18
Titolo: Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1
dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a
saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15
dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al
concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno
1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla
base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove
occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al
versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante
dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e
l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le
predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2
dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul
saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla
base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM
che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della
comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento
all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante
al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico
dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il
bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a
carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione
e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni
e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono
effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni
agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti
uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma
1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le
somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di
spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune
un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono
calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in
favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per
l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del
Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta
attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il
1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e
nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni
compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
art. 19
Titolo: Istituzione e disciplina del tributo.
Testo: soppresso dal 29/04/2006
Istituzione e disciplina del tributo
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina
concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia
di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte
dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il
rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e
la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili
assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato
in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle
tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al
comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la
misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista
dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento,
dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non
è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura
minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni
contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la
riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di
cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre
1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con
apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per
il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in
riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una
commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello
0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio
tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione
del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della
corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal
concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini
e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.
art. 20 (Soppresso)
Titolo: Istituzione dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione
dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la
formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive
modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale
imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia
nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro. 2.
All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L.
15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato
della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione
dell'imposta provinciale di cui al comma 1.
art. 21 (Soppresso)
Titolo: Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo
20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23
dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.
2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a
pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento
dell'imposta erariale in via suppletiva.
3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono
eseguite.
art. 22 (Soppresso)
Titolo: Disciplina dell'imposta.
Testo soppresso dal 01/01/1996, soppresso da L. del 28/12/1995 n. 549 art. 3
1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - nei
termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione,
riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione
della soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del
Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le
note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle
finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile
club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro - è tenuto a versare,
al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna
provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità le somme per tale
titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione
con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.
2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club
d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.
3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli
adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al
cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6
della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.
952 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con
esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992.
art. 23
Titolo: Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già
titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge
14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti
effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive
modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel,
istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita
dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni. 2. I tributi di
cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa
automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale
regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a
statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica
regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli
da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati
agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse
regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse
previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina
concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in
temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme
statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante
dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale
istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito
con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui
al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della
regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle
Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
art. 24
Titolo: Poteri delle regioni.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U. n. 10 del 14/01/93
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con
propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con
effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a
periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli
importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo,
per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa
automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa
speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le
regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel
comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato
per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i
corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del
31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale
nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da
ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge
14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31
dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali
pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e
le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992,
anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi
importi.
art. 25
Titolo: Riscossione.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30
dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983,
n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai
tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di
riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente
per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero
delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle
finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le
somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste
nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai
versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica
in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai
tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti
uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per
i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati
allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione
del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad
avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette
sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il
Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della
Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a
statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di
rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso
atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi
alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della
Convenzione.
art. 26
Titolo: Esclusioni dal pagamento.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un
autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da
quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore
tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il
periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di
provenienza.
art. 27
Titolo: Rinvio.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto
non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che
regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a
statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali
si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi
tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed
integrazioni.
art. 28
Titolo: Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità
montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti
fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni
per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000
milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni
per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo
è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato,
valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire
18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per
la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato
verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai
comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità
montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello
Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre
1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non
utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.
art. 29
Titolo: Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le
comunità montane.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione
provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante
per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate
uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un
contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della
riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.
333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il
contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun
trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un
contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in
proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di
ottobre 1993. 4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le
comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del
bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
art. 30
Titolo: Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a
ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo
spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993.
Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale
energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del
1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in
lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che
le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il
settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i
criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle
amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in
attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui
all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni,
l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante
trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.
art. 31
Titolo: Contributo perequativo per i comuni.
(n.d.r.: Per l'incremento della detrazione del fondo previsto dal
terzo comma vedi l'art. 31, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289.
Ai sensi del successivo art. 94, undicesimo comma, L. n. 289 del
2002 cit., i contributi erogati dallo stesso terzo comma possono
essere utilizzati in compensazione della parte capitale di
precedenti finanziamenti per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti.)
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un
contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle
seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun
comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il
contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle
procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale
previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni,
dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le
finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle
assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144
del 1989, valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis,
del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000
milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis,
del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti
all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n.
66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il
75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del
citato decreto- legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con
i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è
corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato
di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima
obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata
osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle
somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni
successivi.
art. 32
Titolo: Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti
dissestati.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per
mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei
provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle
disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i
mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi
erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato
di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle
quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e
1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni
vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce
le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il
termine per l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
art. 33
Titolo: Copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi
di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31
marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale
rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei
conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per
l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del
citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31
ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del
tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione
delle province d'Italia (UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo
complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso
d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe
con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della
gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate
accertate.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che
dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si
applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato
per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza
approvazione del Comitato provinciale prezzi.
art. 34
Titolo: Assetto generale della contribuzione erariale.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche
degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un
fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è
demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai
sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e
b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è
riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono
corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la
seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.
art. 35
Titolo: Fondo ordinario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è
costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi
dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma
7, del decreto- legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni
ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai
comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta
comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro
per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione
dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del triennio
1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993
ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni
al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli
oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del
bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e
integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e
i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati
dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire
130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed
è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per
la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per
l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è
operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza
pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di
incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di
programmazione economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995
l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel
documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio
1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle
amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994,
esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la
parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo
ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le
modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota
di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così
risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei
successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti
definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i
termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente
entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del
tesoro.
6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per
l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di
mobilità del personale previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66
del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.
art. 36
Titolo: Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n. 528 art. 1
Nota: Per termini comunicaz. ved. l'art. 4, comma 2, DL 542/93 e reiterati.
1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna
comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al
finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge
n. 142 del 1990, calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi
dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per
l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni
consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il
contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per
le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione
provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del
complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo
relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari,
perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale
energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al
netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito
della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del
complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla
stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di
cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non
deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento
dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o
attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il
1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il
triennio successivo;
c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi
ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di
cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge
l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35 da
assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3,
lettera a), alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma
residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione
montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il
triennio successivo.
art. 37
Titolo: Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari.
Testo in vigore dal 29/10/1995, modificato da DL del 27/10/1995 n. 444 art. 3 convertito
Nota: Per il termine di cui al comma 4 vedasi l'art. 5, comma 6, DL 361/95.
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le
parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni
che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla
ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore
all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione
della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione
provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da
distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di
normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma
dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi
relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado
rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è
suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti
dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione
residente e dalle relative classi d'età ponderati, ove ne ricorra la necessità,
con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle
condizioni di usufruibilità dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti
relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade
provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale
boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla
dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale
extraurbana servita;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti
della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni
classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di
carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali
determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari
obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di
organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con
caratteristica di uniformità.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di
maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto
percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti
militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal
Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari
obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto
rapporto.
h-ter) I parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da
coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della
percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno
sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti
entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno.
art. 38
Titolo: Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Per il termine comma 3 ved. l'art. 4, comma 2, del DL 212/93 e reiterati.
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità
rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei
servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o
attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite
per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo
37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla
determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La
comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
art. 39
Titolo: Fondo consolidato.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n. 528 art. 1
Nota: Per il termine comma 3 ved. l'art. 4, comma 2, del DL 542/93 e reiterati.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le
risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli
importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del
contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale
degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del citato decreto-legge n. 415
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai
sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo
decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38
del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai
sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del
comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del
contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale
degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli
invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22
dicembre 1984, n. 887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni
provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2
della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici
scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo
consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge
relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione
del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
art. 40
Titolo: Perequazione degli squilibri della fiscalità locale.
Testo in vigore dal 05/01/1994, modificato da DLG del 01/12/1993 n. 528 art. 1
Nota: Per i termini commi 2 e 8 ved. art. 4, comma 2, DL 542/93 e reiterati.
1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e
delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni
la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale
non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono
utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni
pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il
mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il
mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun
periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non
si consolidano al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi
imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e
addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per
abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi
di cui all'articolo 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano
l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per
abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in
proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un
coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura
massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per
l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:
a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili
immobiliari e di reddito;
d) comuni capoluogo di provincia;
e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per
abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza. e-bis)
enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente
tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione
del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal
Ministero della difesa.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente
raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene
ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri
generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli
risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone
particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito
quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per
gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La
definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il
Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle
finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi
imponibili e di reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma
necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente
sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri
obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e
l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di
settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
art. 41
Titolo: Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in
conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della
legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i
comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto
capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con
riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da
ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti
dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo
divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i
dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del
servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione,
valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il
successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della
popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della
superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della
programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere
utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel
caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono
essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di
legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi,
l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la
destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto.
art. 42
Titolo: Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti
è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione
della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti
locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali
i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19
marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti
in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei
contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
art. 43
Titolo: Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è
esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto
finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25
del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
144 del 1989 e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di
appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con
l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c)
del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine
dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in
esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della
deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento. 2. Le quote
attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35
non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera
b).
art. 44 (Soppresso)
Titolo: Certificazione degli enti locali e dei consorzi.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n. 267 art. 274
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunità
montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate
dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun
adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con l'UPI
e con l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza. 4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i
dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli
enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
art. 45 (Soppresso)
Titolo: Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente
deficitarie.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n. 267 art. 274
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali
previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di
personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti
locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.
2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:
a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25
del citato decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni,
sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano di risanamento
finanziario da parte del Ministero dell'interno;
b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri
obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo
stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato.
3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli
enti locali devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella
dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella è allegata al
certificato di conto consuntivo.
4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto
consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli
centrali.
5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla
deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino
eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al
costo del personale.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese di settembre,
sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono
fissate per il triennio successivo, le modalità ed i parametri di riferimento.
7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del
testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3
marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per
gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta
Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata
dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunto, quale vice
presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di
dissesto finanziario degli enti locali.
8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono
applicabili le disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le
relative modalità valide per il triennio successivo. Agli enti inadempienti è
comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre per cento
del contributo ordinario dell'anno per il quale si è verificata l'inadempienza,
mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti
degli anni successivi.
art. 46 (Soppresso)
Titolo: Autofinanziamento di opere pubbliche.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n. 267 art. 274
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi, le aziende
speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se
assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di
opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i
contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in
mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza
pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
essere integrato con un ulteriore piano economico-finanziario diretto ad
accertare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da un
istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto
emanato dal Ministro del tesoro. La redazione del piano economico-finanziario
riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una
spesa superiore al miliardo.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai
seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio.
5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati, il Comitato
interministeriale prezzi (C.I.P.) o il Comitato provinciale prezzi secondo le
rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale
presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica
economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati
ai sensi del comma 4; il C.I.P. o Il Comitato provinciale prezzi secondo le
rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio
decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o
del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali
l'aumento deliberato resta subordinato.
6. (Comma abrogato).
7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano
economico-finanziario e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate
dalla Cassa stessa.
7-bis. L'attività di monitoraggio è svolta in base a criteri e modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del
tesoro, sino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
del servizio pubblico, che deve essere comunicato alla società di monitoraggio
o alla Cassa depositi e prestiti, secondo la rispettiva competenza.
art. 47 (Soppresso)
Titolo: Popolazione degli enti locali.
Testo soppresso dal 13/10/2000, soppresso da DLG del 18/08/2000 n. 267 art. 274
1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e
regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di
investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto
finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento
alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come
concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno
precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo
i dati dell'UNCEM per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni
di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
art. 48
Titolo: Ambito di applicazione delle norme.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto
agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
art. 49
Titolo: Norma di coordinamento finanziario.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto
legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello
Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 4, comma
5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
art. 50
Titolo: Entrata in vigore.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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