NORME SULL' ICI, IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

DECRETO MINISTERIALE 12 MAGGIO 2009

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
dovuta per l'anno 2008, e delle relative istruzioni.




IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
VISTO l'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in base al quale dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;
VISTA la determinazione dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 con la quale è stata accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni;
VISTO il comma 5, primo periodo, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile;
VISTO l'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;
CONSIDERATA l'opportunità di approvare un modello di dichiarazione valido non solo per le variazioni avvenute nell'anno 2008 ma anche per quelle che si verificheranno negli anni successivi;
CONSIDERATO che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
CONSIDERATA l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
SENTITA l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

D E C R E T A:


Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione

1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 e seguenti, da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta e nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 deve essere, altresì, utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

3. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Art. 2
Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 20_ _" che è in colore pantone 226 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: "originale per il comune"; "copia per l'elaborazione meccanografica"; "copia per il contribuente".

Art. 3
Disponibilità dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purchè vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4.

3. E' altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente decreto.

Art. 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'articolo 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON STACCARE". Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:
  • stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'articolo 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
  • conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
  • larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
  • altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
  • larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
  • altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
  • nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 5
Riproduzione del modello di dichiarazione

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'articolo 4, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'articolo 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'articolo 4;
  • indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
  • bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 6
Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati; il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI ....", e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 12 maggio 2009


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