DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008 ( DECRETO ANTICRISI )
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
(G.U. 29 novembre 2008, n. 280, S.O. n. 263)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del
potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in
favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché
per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui
bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione
di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio
produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione
di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza
di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale
per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali,
anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì
di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative
procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessità
di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per
promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero;
Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure
fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati
dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche
in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 novembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Sostegno alle famiglie
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009,
ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel
quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati
nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente,
ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore
a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare
si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo
12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento
a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli
importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti
di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma
12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo
non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori
di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma
1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un
solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai
fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma
32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari
di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa
ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla
base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati.
Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonché la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e
3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b),
con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun
compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali
è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente
entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati
ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine
di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici
erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel
limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato
dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo
a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre
alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle
A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli
importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli
della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano
l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma
6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta
di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6,
può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro
il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità
prescelte per l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto,
in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati
al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero
sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base
della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro
il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali
è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente
entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati
ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine
di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici
erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel
limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione,
secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12
non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta
può essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo
alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali
non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai
sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante,
in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine
di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in
parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti
e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del
comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti
ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è
istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e
quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono
al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono
superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale
eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread
è costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui
a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con
riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro
tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del
contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto
la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione
di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al
31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio,
ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha
un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle
condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con
decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico
dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari,
anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono
alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale
devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali
contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali
contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta
di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni
statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei
mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma
e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del
D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni
di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che,
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto
l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o
persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori
oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.
Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica
e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda
i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione
della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione
dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle
previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro
il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni
per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto
stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio
autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito
dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto»
è aggiunto il seguente periodo: «Le società concessionarie,
ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata
su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione
reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti
per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo
21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede
a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente,
nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali,
di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche
relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei
relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle
disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come
individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua
un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno,
relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009
adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti
dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la
fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della
spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche
le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro.
La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per
zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti
della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione
del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura
degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione
sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge
n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse
di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il
gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze
non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore
elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione
del beneficio.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale
e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine
di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità
per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato
elettrico ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi
prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati
dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai
prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie
nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una
maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma
10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto
di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di
trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi
impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente
inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza,
la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata
dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per
il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito
dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta
di energia.
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore
della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più
di tre macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi
10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale
volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato
nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica,
denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato
al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari
finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione
e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «4.
Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria
successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a
domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio
civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché
gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione
di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico
del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini
di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati
dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni
di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in
ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di
impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative
della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti
i requisiti, i criteri e». 5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo
7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttività
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo
di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari
di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro,
al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro
e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta
regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli
5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente
riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e
oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero
delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1
del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso
al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui
redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi
ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato,
i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti
al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese
per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione
di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora
sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto
dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni
di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale
completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse
con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze
ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1.
Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,
le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche
alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.
L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso
in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale,
sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti
che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché
a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui
al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione
con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa
norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo
6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce
del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione
e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti
nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché
ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica
e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali,
in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione
di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione
tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi
acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché
delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti
con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007.
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie
della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto - legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008
e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità
nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare
n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per
i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo
1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione
ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma
140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione
e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società
e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete
un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma
1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto
in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto
degli andamenti della finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni
di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse
derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di
450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento
netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi
alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione
delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative
a livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse
destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle
Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della
SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario,
il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31
dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a
sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari
privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili
nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono
negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi
bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può
essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso
o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non
pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca nè
del gruppo bancario di appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma
1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la
delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è
vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari
stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti
economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale
al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze,
in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole
e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza
di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione
dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati
per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è
istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli
stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata
sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni
economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari
nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal
presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è
sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento
di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle
dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti
a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse
destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione
di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli
riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla
Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo
1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo
2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono
assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per
le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni
e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è sostituito dal seguente: «1. Gli statuti delle società
italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino
le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea
ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società
italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando
l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce
atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni
compiuti. 1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta
anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo
indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in
parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società
e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al
comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo
quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società
italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi
2 e 3».
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di
possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto
di voto».
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli
articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis
e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi
misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata
dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale
offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione
di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo
articolo 114.
Art. 14.
Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria
nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di
fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund).
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso
società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa
in settori non bancari nè finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo
19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia
ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili,
dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve
essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione
di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione
da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel
settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti
ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo
che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui
modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse
economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità,
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel
caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli
70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo
56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione
straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al
compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare
in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo,
intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma
2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera
a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza
di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: «4. Le operazioni
di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo
lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono
comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti
previsti dall'articolo 2112 c.c.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di
trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento
speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009: a) nel caso
di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo
al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere
il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle
quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote
non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il
primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali. b) nei casi
eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria
per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse
dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo,
trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun
partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene
nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote
del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione
da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso
già presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti
a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti
di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento
alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi
chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle
modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60
e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES
dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul
bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse
che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini
della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo
1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le
divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale
inizio.
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente
per le divergenze che derivano: a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si
sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti
del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007
avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione
dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi
in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, per effetto
dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili
operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo
109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati
anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico,
così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del
2007; b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione
della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive
e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva,
va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo.
L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento
a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre,
per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono
i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.
Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento
del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta
sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento
a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. 6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172,
173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007,
tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,
il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni
dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili
a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione. 7. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite
opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva
è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano
le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza
assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione
dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2007. 9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo
176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento,
ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva
di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale
è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può
essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione
al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo
periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore
delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività
diverse da quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori
valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista
dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede
a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio
in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può
essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni
di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina
altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in
materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità
di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa
verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al
proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà
di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle
disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio
di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata
utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli
esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili
e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale
il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli
immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite
deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione,
che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato
con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali
nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al
comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,
con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale
sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del
10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo
della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere
versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento
al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima
con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del
3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto
del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 9 è aggiunto
il seguente periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia
delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere
da parte del contribuente equivale a silenzio assenso."; b) il comma 10
è soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da
33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi
da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da
363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a),
le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle
seguenti: "un decimo"; c) al comma 1, lettera c), le parole "un
ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione
al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla
medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo
di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni
sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con
legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile
in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo
di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a),
del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro
di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle
in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba
dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi
di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi
di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale",
sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di
qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su
supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per
le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo
della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione
ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione
da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti
all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche
in caso di incarico da parte di committente estero.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato,
siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici
o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data
di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività
produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta
in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato
e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano
nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti
e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti
di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale: protezione
del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture,
con priorità per l'edilizia scolastica
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale
e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle
risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con
il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera
b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per
occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono
anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la
messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per
l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le
infrastrutture strategiche per la mobilità.
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione
sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte
in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università
e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. 3. Per le risorse
derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare
alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15
per cento alle Regioni del Centro-Nord. 4. Agli interventi effettuati con le
risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni
di cui all'articolo 20.
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina
per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni
di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle
quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri
di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché
all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2: a) l'indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni
per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente
ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico
degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta
giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente
lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti
di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non
spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro; b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti
da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione
di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto
articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata
massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché
nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro; c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011
e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti
per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero
in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista
alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di
servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima
di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;
Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma
il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione
da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa
e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati,
che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica tempestivamente,
e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o accreditati ai
sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso formativo
finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai sensi della normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente
comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa
vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela
di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente,
ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo
2 , comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime
di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore
a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso
la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre; c) con
riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
un numero di mensilità non inferiore a tre; d) svolgano nell'anno di
riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in
settori dichiarati in crisi; e) non risultino accreditati nell'anno precedente
almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo,
nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto
può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di
cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma
2 del presente articolo.
4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi
nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati,
nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone
le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi
da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede
per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato
di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si provvede: a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate
derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue
non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta
quota; b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma
5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; c) mediante
utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle
maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa
di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono
le risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure
temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti
di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
del Regolamento CE 2204/2002.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali
in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento
di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori
subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori
somministrati.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno
2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione
di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale
territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa
entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma
521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il
31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti
di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di
reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla
regione.
10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso
di proroghe è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori
interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma,
in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto
a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti,
delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più
di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici
dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico
del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma
9, l'importo di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione è
destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla
relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai
lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente
comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa
o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in
sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite,
dalle autorità marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a
quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole:
«e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 14.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente
comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione. 15. Per il rifinanziamento delle proroghe
a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione
di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno
2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni
di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione
dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive
di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica
del relativo regime di contenzioso amministrativo.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di
sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per
la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti
pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità,
con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro
Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo
economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale.
Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il
Ministro per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito
del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda
gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi
di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario
dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari
delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento;
vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita
ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi
ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento
utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica
senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente
della regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone
al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell'assegnazione
delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario
ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento
e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,
previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi
ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate
e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario
non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo
81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità
con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento
e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica
le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti,
senza nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il
Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale.
Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio
dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da
essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro
dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per
la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale
avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta
giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar
entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso;
in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche;
la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando
è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre
ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità
e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere
proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati
con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della
sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati
non comportano, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti
del contratto già stipulato, e il Giudice che sospende o annulla detti
provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente.
Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque
eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se
fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata
in gara. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica
l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli
interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari
straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà
fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.
Con esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso
non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreti del Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente
previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione
di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto. 3. Alla compensazione
degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione
del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede
mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 22.
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003,
n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.»
sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera,
è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse
pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei
medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto
conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.
Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
dal comma 11, lettera b).»
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269,
come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e):
«i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai
soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008,
emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato
a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società,
ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale
sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento
delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con
successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere
sulle risorse autorizzate dal presente comma.
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi
di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente
proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i
mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede
sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti,
enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali
possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività
ed i processi di cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza
che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei
confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata,
senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la
realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità
del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro
24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica
o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere
o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può
in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo
attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati
per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino
alla attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta
sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento,
nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione,
e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo
1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri
dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti
siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.
è fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24.
Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle
imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione
del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure
di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero
dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti
di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo
3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno
2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato
fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi
di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere
somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta
giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso,
si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità
delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non
si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura
tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate
dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione
dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base
alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione
europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo
24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è
il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento
di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo
Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno
2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione
del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative
risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato
e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata
la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione
delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio
che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire
che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza,
nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari
nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari
a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.
133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del
presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione
delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli
enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla
base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano
le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed
alla riduzione delle tariffe.
Art. 26.
Privatizzazione della società Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione
della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da
questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1,
comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa
di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse
sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità
della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere
sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto
2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni
per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27.
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera
b) sono aggiunte le seguenti: «c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte,
ritenute e contributi di cui alla lettera c)»; b) dopo il comma 1, sono
aggiunti i seguenti: «1-bis. Il contribuente può prestare adesione
ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente
la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve
contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate
prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima
o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili
indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà. 1-ter.
Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve
essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione
delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati
dal giorno successivo al versamento della prima rata. 1-quater. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette
somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle
maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi
verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.»; c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma
1, lettera b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità
previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato
in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo,
si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,
è aggiunto il seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità
per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso
di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In
caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo
10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi,
gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non
dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione,
per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma
4, lettera a), dell'articolo 10. 2. La disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi
2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli
uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi
verbali di constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica,
da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti
indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo
alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
per gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A
tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di
cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia
delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello
della presentazione.
10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione
quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni
di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di
euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle
esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato
in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il
settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo
di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni
effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel
precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M.
13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto
della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente
comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12,
a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari,
ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed
i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli
51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; b) di controllo formale previsto
dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006 e successivi; c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla
data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge; e) di gestione
del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse
umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in
caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater,
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo
degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione
di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere
dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono
indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento
ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti
i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento
per cento della misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base
all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte
a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle
somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente
articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20,
le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di
165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011.
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti
di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni
dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano
al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta
giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia.
In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo,
in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro
trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni
previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità
dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva
copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del
decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano
anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti
in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui
al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca
di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito
dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2
milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di
654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011,
il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come
segue: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica
alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della
procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito
formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario
vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b)
per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate
vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva
a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico
di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione
del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in
caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità
finanziarie, negli esercizi successivi; b) relativamente alle prenotazioni di
cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del
formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b),
i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio,
entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato
il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente
entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento,
nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi
da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento
è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma
20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i
requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente
articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle
entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il
monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi
pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno
2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente
in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della
verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata
alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende
non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita
comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è
approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma
7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui
al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in
cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata
a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute
nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere
dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute
nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma
7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate
in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di
una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari
al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a
48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento
degli stanziamenti di cui al comma 6.
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo
148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione
che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti
dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del
modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità
di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici
fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto
anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che
non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate
con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella
A, Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 273, è sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti
dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica
la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente
corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi
derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto.
Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali
quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale,
letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o
riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini
o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti,
come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è
remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente,
in caso contrario.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto
non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di
due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi,
tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni
e dei costi del sistema.»; c) il comma 3 è abrogato; d) il comma
4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene
l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;
e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente
alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione
nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole «di
pari importo» sono eliminate; b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle
seguenti: «c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo
del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite
in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor
diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso
o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data in vigore
del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata
con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la
data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto
di cui alla lettera a).» «d) ai fini delle restituzioni di cui alle
lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità
di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai
bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare
dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo
sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da
effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.
Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito
del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma
10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e
426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli
agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre
2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. A fronte della complessità dei processi societari,
organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate
ad Equitalia spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società
un importo pari a 50 milioni di euro.
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito
dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria
anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la
proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se
il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale,
i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a
quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a
quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli
delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento
non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.»; b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti
parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione
nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti
previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16,
è inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure
di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito
delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo
ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e
16, comma 2, della presente legge: a) il limite di importo di cui all'articolo
76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, è ridotto a cinquemila euro; b) non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973; c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente
il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è
disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione,
dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio
economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma
1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da
definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione
del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere,
con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo
di cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente
disciplinato da disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la
spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano
direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni
di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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