TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE (art. 9 del D.Lgs. 504/92)

Imposta comunale immobili in dettaglio

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, l'imposta è determinata - limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 (£ 50.000.000) - moltiplicando la quota imponibile per l'aliquota e per i coefficienti di riduzione, come indicato nel seguente prospetto:

Tavola 12 (calcolo imposta)

  QUOTA IMPONIBILE   ALIQUOTA   COEFFICIENTI RIDUZIONE   ICI PER SCAGLIONI  
  Freccia   Freccia   Freccia   Freccia  
da euro 25.822,85
a euro 61.974,83
...... X ... / 1.000 X 0,30 = ...... +
da euro 61.974,84
a euro 103.291,38
...... X ... / 1.000 X 0,50 = ...... +
da euro 103.291,39
a euro 129.114,22
...... X ... / 1.000 X 0,75 = ...... +
oltre euro 129.114,22 ...... X ... / 1.000 X 1 = ...... =

 
Ici dovuta Segnalazione ......  



Approfondimenti

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, previamente rivalutato del 25% (1,25 ai fini del calcolo), per il coefficiente pari a 75. Se, poi, sono posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale (Iatp), l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92 sancisce:
a) la deduzione di imponibile prevista nella misura di euro 25.822,84 (lire 50 milioni), denominata "franchigia";
b) le riduzioni dall'imposta, per la parte eccedente l'importo della franchigia e fino a euro 129.114,22, stabilite nelle seguenti misure:
  • 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e fino a euro 61.974,83 (lire 120 milioni);
  • 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103.291,38 (lire 200 milioni);
  • 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22 (lire 250 milioni).
Oltre l'importo di euro 129.114,22, l'imposta è dovuta nella misura integrale.
Si avverte che agli effetti di cui al predetto comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo di imposta, anche se ubicati sul territorio di più comuni.
L'importo della deduzione e quelli sui quali si applicano le riduzioni di imposta sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le prescritte condizioni (possesso e conduzione) ed alle quote di possesso. Ciò sta a significare che sia la franchigia, sia le riduzioni di imposta si applicano una sola volta sul cumulo dei valori imponibili e dell'imposta dovuta. Pertanto, il contribuente che, pur essendo comproprietario dei medesimi terreni agricoli, non possiede la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, verrà assoggettato a tassazione ordinaria.
Inoltre, deve essere effettuato un riparto proporzionale ai valori dei singoli terreni e un rapporto al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di possesso e di conduzione diretta e alle quote di possesso.
In ordine alla misura in cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli possano usufruire delle agevolazioni in discorso è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 18384 del 2004 ha sottolineato che le agevolazioni in esame hanno natura soggettiva e devono, quindi, applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
Al riguardo, è bene ricordare che per effetto del comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, i benefici fiscali riferibili ai terreni agricoli spettterebbero soltanto alle persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritte nelle liste comunali previste dall'art. 11 dell legge n. 9 del 9 gennaio 1963 e assoggettate al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Nel caso in cui un soggetto sia cancellato dall'elenco, ai fini Ici la cancellazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Pertanto, poiché gli elementi determinanti per la fruizione dei benefici sono la sussistenza dell'effettiva conduzione dei terreni agricoli, posseduti dal conduttore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, e dell'iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali, appare difficile che le agevolazioni possano competere ai soci coltivatori diretti o imprenditori che hanno conferito i terreni alla società semplice. In tale ipotesi, infatti, verrebbe a mancare l'identità tra soggetto conduttore (socio) e soggetto passivo di imposta (società). Più probabile è invece la fruizione dei benefici qualora il contribuente, ossia il socio (personas fisica iscritta nell'elenco comunale) sia lo stesso soggetto che conduce i terreni, nonostante l'attività venga svolta mediante società semplice (affittuaria dei terreni). Anche per questa fattispecie sarebbe necessario un chiarimento ufficiale.

Si ricorda, infine, che qualora i terreni condotti dal soggetto passivo di imposta siano funzionalmente tra loro collegati e ubicati nel territorio di più comuni, ai fini della determinazione dell'imposta si assume il valore complessivo dei terreni stessi e l'intera imposta si sconta nel comune ove vi è l'estensione prevalente (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 504/92).
Nel caso invece di terreni ubicati nel territorio di più comuni, che non siano funzionalmente considerabili come un'unica entità, l'imposta va liquidata separatamente in favore di ciascun ente, per il valore che i terreni medesimi hanno nei singoli comuni. Analogamente l'importo delle detrazioni e riduzioni deve essere ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte per godere dell'agevolazione, sia alle quote di possesso (art. 9, comma 2, della legge Ici).