Risposta: VARIAZIONE RENDITA CATATASTALE
Inviato da Alex (redazione dossier.net) in data 09 gennaio 2003.
In risposta a: VARIAZIONE RENDITA CATATASTALE inviato da ANNAMARIA in data 30 dicembre 2002.
La regola sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge n. 342/2000 stabilisce che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione. Al riguardo il ministero delle Finanze, con circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001, ha avuto modo di precisare che il Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non è legittimato a richiedere neanche l'eventuale differenza di imposta. Tale tesi è condivisa sostanzialmente anche da una parte della giurisprudenza tributaria di merito. Tuttavia, l'indirizzo giurisprudenziale non è affatto univoco e, quindi, per conoscere la giusta "ricetta" occorre attendere la pronuncia della Suprema Corte di cassazione o (cosa poco probabile) un esplicito intervento legislativo. |