Risposta: avviso di liquidazione
Inviato da Redazione dossier.net in data 18 agosto 2003.
In risposta a: avviso di liquidazione inviato da paolo in data 13 agosto 2003.
L'avviso di liquidazione è un provvedimento che l'ente impositore emette a seguito di una serie di operazioni dirette al controllo dei calcoli e alla verifica dei versamenti eseguiti dal contribuente, dalle quali può risultare un'imposta pagata nella misura inferiore, uguale o superiore a quella dovuta. Per esplicita previsione, l'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento: entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, se sussisteva l'obbligo della presentazione; ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo, per gli anni in cui non sussisteva l'obbligo di presentare la dichiarazione o la denuncia. L'avviso di liquidazione deve essere sufficientemente motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato e deve indicare i criteri adottati per la determinazione dell'eventuale imposta dovuta o di quella da rimborsare. |