Risposta: sanzioni x errata rendita
Inviato da Alex (redazione dossier.net) in data 05 maggio 2003.
In risposta a: sanzioni x errata rendita inviato da francesco in data 29 aprile 2003.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali producono effetto ovvero acquistano rilevanza giuridica solo dalla data della loro notificazione. Pertanto, fino a tale data, il Comune impositore non può richiedere al contribuente: a) l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra l'importo versato e quello dovuto sulla base della rendita attribuita; b) gli interessi, in quanto manca la base di calcolo, ossia la differenza d'imposta; c) la sanzione amministrativa tributaria, visto che al contribuente non può essere attribuita alcuna violazione (in senso conforme, Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 13191 del 9 ottobre 2000). Nel suo caso, dunque, nessuna sanzione per infedele dichiarazione può essere applicata e solo dopo la notificazione della rendita definitiva dovrà adeguare il versamento dell'imposta. |