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Risposta: specifiche sui requisiti di ruralità



Inviato da Augusto scatolini Funzionario Responsabile ICI in data 11 novembre 2005.

In risposta a: specifiche sui requisiti di ruralità inviato da Nicola in data 09 novembre 2005.

La norma che disciplina le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali è l'art. 9 comma 3 del D.L. n. 557 del 30-12-19993.
Sostanzialmente l'immobile deve essere di proprietà dell'agricoltore, deve essere abitato dall'agricoltore, il terreno deve avere una certa superficie, il volume di affari deve essere di una certa percentuale e il fabbricato non deve essere di lusso. Ora, è vero che il termine "residenza" non viene mai citato ma lo spirito dell'articolo di legge appare abbastanza chiaro. Se è vero che esiste un terreno coltivato dove insiste un fabbricato utilizzato dall'agricoltore quale abitazione, se la casa non è di lusso e se l'agricoltore, dal lavoro del terreno, ricava la maggior parte del suo reddito non si capisce perchè non dovrebbe essere residente in quella casa.
Il legislatore ha voluto esentare fiscalmente dall'ICI proprio l'agricoltore classico che vive e lavora sulla sua terra.
Inoltre, premesso che la residenza in una abitazione è certificata dall'anagrafe previa verifica positiva della polizia municipale che redige apposito verbale, e quindi non si può dire di essere residente in un luogo ma di dimorare abitualmente in un altro, immaginiamo cosa succederebbe se non fosse vincolante la residenza: vista la difficoltà da parte dei comuni di fare tutti i controlli sui requisiti "rurali" tutti coloro che hanno un villino con categoria A7 su un terreno agricolo si dichiarerebbero "agricoltori".
Concludendo, io mi comporterei come il funzionario del suo comune.