NON RETROATTIVITA' DELLE RENDITE
Inviato da ICI-SENTENZA CASSAZIONE 3233/2005 in data 19 maggio 2005.
Ici rendita fabbricati: imposta dovuta solo per gli anni post notifica La Corte di cassazione, con la Sentenza n° 3233 del 17 febbraio 2005, ha sancito che l'Imposta comunale sugli immobili è dovuta, per quei terreni e fabbricati con atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, solo per gli anni successivi alla notifica della rendita stessa, come dettato dall'articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n°342.
|