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La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto modifiche sensibili all'Ici, intervenendo sia sulla disciplina del tributo sia sulle modalità di accertamento e riscossione. Per quanto riguarda l'accertamento, il comma 161 sancisce che: gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate); gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni. Per effetto delle nuove disposizioni scompare l'avviso di liquidazione, che era predisposto per il controllo formale o cartolare della dichiarazione o della denuncia e dei versamenti d'imposta. Il termine di controllo quinquennale opera ora anche per l'espletamento delle operazioni di verifica per le quali i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del Dlgs 504/92, espressamente abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007 (comma 173), prevedevano termini differenziati:
Per espletare efficacemente l'esercizio dell'attività di accertamento, i comuni impositori possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo:
Per esplicita previsione, infatti, il potere istruttorio attribuito ai comuni impositori comprende anche la richiesta di "dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti". Tali dati, notizie ed elementi devono però essere rilevanti, cioè determinanti ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'imposta. Va inoltre ricordato che al comune impositore è consentito l'esercizio di un'attività istruttoria "in ufficio" e non anche "sul campo", effettuando indagini e ispezioni presso gli immobili posseduti dai contribuenti. L'esercizio dell'attività istruttoria può essere svolta dal personale del comune stesso, oppure da soggetti esterni appositamente incaricati (si veda TAR dell'Emilia-Romagna, sentenza n. 348 del 24 ottobre 1995). Nell'esercizio della sua attività istruttoria, il comune impositore deve garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Motivazione degli atti impositivi "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (comma 162). Il contribuente, quindi, deve essere messo in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del comune impositore, per poter efficacemente esercitare l'inviolabile diritto alla difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in ogni stato e grado del procedimento contenzioso. |