ACCERTAMENTO ( Art. 11 del D. Lgs. n. 504/92 )

La Finanziaria 2007 ha introdotto alcune novità :

1) l'ampliamento dei termini per l'accertamento;

2) la scomparsa dell'avviso di liquidazione
predisposto per il controllo formale o cartolare;

3) il trasferimento all'Agenzia delle Entrate
della liquidazione Ici in base al controllo
formale dei dati dichiarati; alla stessa Agenzia,
inoltre, spetta il compito di comunicare ai
Comuni l'esito del controllo per eventuali accertamenti.

In questa pagina i temi sono trattati nel
dettaglio, anche con l'ausilio di una tabella
che riepiloga i rapporti d'imposta pendenti
al 1° gennaio 2007, di cui sono indicate
le scadenze previste.

La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto modifiche sensibili all'Ici, intervenendo sia sulla disciplina del tributo sia sulle modalità di accertamento e riscossione.
Per quanto riguarda l'accertamento, il comma 161 sancisce che:

Segnalazione gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate);

Segnalazione gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Segnalazione entro lo stesso termine quinquennale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/97 e sue modificazioni.

Per effetto delle nuove disposizioni scompare l'avviso di liquidazione, che era predisposto per il controllo formale o cartolare della dichiarazione o della denuncia e dei versamenti d'imposta. Il termine di controllo quinquennale opera ora anche per l'espletamento delle operazioni di verifica per le quali i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del Dlgs 504/92, espressamente abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007 (comma 173), prevedevano termini differenziati:
  • annuale, per riliquidazione fabbricati con rendita "presunta";
  • biennale, per liquidazione versamenti omessi o insufficienti;
  • triennale, per accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete o inesatte;
  • quinquennale, per accertamento d'ufficio dell' omessa presentazione della dichiarazione.
In virtù dell'articolo 1, comma 171, della stessa Finanziaria 2007, le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti d' imposta "pendenti" al 1° gennaio 2007, vale a dire ai rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il Comune competente deve notificare l'atto impositivo e/o sanzionatorio (nota ministeriale 19 marzo 2007, protocollo 11159/Dpf ; nota ministeriale 20 aprile 2007, protocollo 6464/Dpf ; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 5029 dell'8 marzo 2006 e 5861 del 20 aprile 2001).

tipologia violazione annualità
d'imposta
termini di decadenza
avviso di accertamento d'ufficio omessa dichiarazione 2001 31/12/2007
avviso di accertamento d'ufficio omessa dichiarazione 2002 31/12/2008
avviso di accertamento in rettifica
(con obbligo dichiarativo)
dichiarazione infedele 2003 31/12/2009
avviso di accertamento in rettifica
(senza obbligo dichiarativo)
omesso versamento 2004 31/12/2009
avviso di accertamento in rettifica
(con obbligo dichiarativo)
dichiarazione incompleta o infedele 2004 31/12/2010
avviso di liquidazione
(senza obbligo dichiarativo)
omesso o insufficiente versamento 2005 31/12/2010
avviso di accertamento d'ufficio omessa dichiarazione 2005 31/12/2011


Attenzione
L'avviso di accertamento diviene definitivo quando non è impugnato entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, oppure quando sono decorsi 60 giorni dalla notificazione della sentenza che ha respinto il ricorso o l'appello ovvero è decorso un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, non notificata, emessa dalle Commissioni tributarie..


Per espletare efficacemente l'esercizio dell'attività di accertamento, i comuni impositori possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo:
  • a esibire o trasmettere atti e documenti;
  • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Sul punto, giova rilevare il principio giurisprudenziale secondo il quale gli uffici commettono abuso di potere quando richiedono al contribuente la presentazione di documenti già in proprio possesso (Commissione tributaria centrale, sezione XXVI, decisione n. 5606 del 12 novembre 1996).
Per esplicita previsione, infatti, il potere istruttorio attribuito ai comuni impositori comprende anche la richiesta di "dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti". Tali dati, notizie ed elementi devono però essere rilevanti, cioè determinanti ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'imposta.
Va inoltre ricordato che al comune impositore è consentito l'esercizio di un'attività istruttoria "in ufficio" e non anche "sul campo", effettuando indagini e ispezioni presso gli immobili posseduti dai contribuenti. L'esercizio dell'attività istruttoria può essere svolta dal personale del comune stesso, oppure da soggetti esterni appositamente incaricati (si veda TAR dell'Emilia-Romagna, sentenza n. 348 del 24 ottobre 1995).
Nell'esercizio della sua attività istruttoria, il comune impositore deve garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.


Motivazione degli atti impositivi

"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (comma 162).
Il contribuente, quindi, deve essere messo in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del comune impositore, per poter efficacemente esercitare l'inviolabile diritto alla difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in ogni stato e grado del procedimento contenzioso.