Riduzione ici

Aperto da Elisa, 07 Dicembre 2010, ore 18:56:27

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Elisa

Buonasera a tutti!sono nuova in questo forum e cercherò di utilizzarlo al meglio. Vi illustro il mio problema...
Sono in possesso di un'abitazione di categoria A/2, donatami da mio padre diversi anni fa, di cui detengo la nuda proprietà, mentre l'usufrutto è detenuto interamente da mia madre. Poichè per ora non è utilizzata, in quanto abito ancora in famiglia, i lavori di costruzione non sono stati completamente ultimati: vi sono gli infissi, per esempio, ma mancano alcuni sanitari e credo che non sia nemmeno provvista degli allacci alla rete. Posso usufruire della riduzione del 50% sull'imposta ici, in quanto in queste condizioni l'immobile non può essere abitato?Potete darmi anche indicarmi di quale normativa si tratta?
Grazie mille per le vostre risposte
Elisa

servezza

devi fare la richiesta in comune. anche autocertificazione. però la riduzione spetta dal momento in cui presenti la richiesta in avanti.

francyman8

L'art. 8 del decreto legislativo istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili stabilisce che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
Il contribuente ha però anche la facoltà di presentare una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4/1/68 n. 15, in tal modo avrà diritto di godere della riduzione e tale dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio è da ritenersi sufficiente a documentare lo stato di inagibilità del fabbricato: il comune dovrà comunque effettuare i necessari controlli sulla veridicità di quanto affermato.
È opportuno precisare che anche secondo la Cassazione (n. 661/2005) spetta al contribuente presentare apposita domanda nei termini sopra indicati e che l'applicazione dell'agevolazione avviene solo dopo l'accertamento del mancato utilizzo in concreto verificato dall'ufficio tecnico comunale e non di un'inagibilità o inabitabilità in astratto semplicemente dichiarata.
Il comune ha comunque la facoltà di concedere la riduzione dell'ici anche per i periodi precedenti l'espressa richiesta di riduzione da parte del contribuente se le condizioni di inabitabilità o inagibilità erano sussistenti e verificabili anche prima della presentazione dell'istanza.

Ho un dubbio: da come scrivi, pare che il fabbricato non sia mai stato ultimato. In questo caso dovresti pagare solo e soltanto l'area edificabile e non il 50%. Fammi sapere  8)