ICI Impianti Eolici

Aperto da nicolab, 23 Febbraio 2010, ore 09:29:48

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nicolab

 
Saluti a tutti

Nel mio comune esiste un "Parco eolico" abbastanza grande che produce corrente elettrica e la immette nella rete.
Il mio quesito, è sapere, se tali impianti possono considerarsi "Opifici" e quindi, in conseguenza di ciò, sono assoggettati al pagamento ICI.?

Ringrazio sin da ora a chi mi aiuterà.

julian carax

qualcuno a ventilato la possibilità che ogni unità abitativa che ha pannelli e di conseguenza produce qualche cosa, energia, potrebbe diventare "opificio" ed essere soggetta a tutto quello che comporta fare parte della detta categoria.(opificio).
julian carax

nicolab

Citazione di: ruggero.marini il 09 Marzo 2010, ore 09:48:21
qualcuno a ventilato la possibilità che ogni unità abitativa che ha pannelli e di conseguenza produce qualche cosa, energia, potrebbe diventare "opificio" ed essere soggetta a tutto quello che comporta fare parte della detta categoria.(opificio).

Ma quindi che tu sappia non c'è una Sentenza o un richiamo di legge più espilcito.
Grazie comunque per la disponibilita'.

p.s scusami ma non sono molto pratico di forum

C.A.

I fabbricati produttivi di energia (prendiamo ad esempio le centrali idroelettriche) vengono classate nella categoria D1 sulla base delle 'prassi' adottate dagli uffici del catasto e di alcune oscure normative catastali talvolta anche degli anni 40. Per quanto riguarda dei parchi eolici di notevoli dimensioni sembra corretto attribuire tale categoria. Ti metto in copia un estratto di una delle più puntigliose sentenze della cassazione in merito di centrali idroelettriche e relative turbine, che potrebbe fare un po'di luce sugli impianti eolici:
"Dall'altro lato, e' necessario considerare che un dato sicuramente pacifico in giudizio e' il fatto che la centrale elettrica de qua debba essere catastalmente classificata nella categoria "D", la categoria relativa, cioe', agli "immobili a destinazione speciale", costituiti dagli "opifici ed in genere dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni": sicche' appare non giustificato, ne' giustificabile, l'escludere una rilevanza "ai fini catastali" della nozione di "opificio". Orbene, secondo i migliori vocabolari della lingua italiana (Treccani, Devoto Oli, Zingarelli), il sostantivo "opificio" ha il significato (e ne costituisce espressione di sintesi) di "stabilimento industriale", il quale e' definito come quell'"edificio (o complesso di edifici) dotato di particolari impianti, attrezzature e servizi per rispondere a determinate utilizzazioni e attivita'" di carattere industriale (ossia finalizzate alla fabbricazione o lavorazione di determinati prodotti). Quel che appare evidente da tale definizione e' la rilevanza nella "nozione di opificio":
a) la "destinazione dell'edificio (o complesso di edifici)" ad una determinata utilizzazione produttiva;
b) la presenza di "particolari impianti" e di uno specifico "nesso funzionale" tra detti impianti e la "destinazione dell'edificio": cio'
significa che per aversi "opificio", occorre che vi sia una stretta (e particolare) relazione tra le strutture murarie e determinati impianti, nel senso che le prime, senza la presenza dei secondi, non potrebbero essere considerate "sufficienti" ad integrare la nozione specifica di "opificio" e perderebbero irrimediabilmente la loro "funzionalita'" all'attivita' produttiva cui erano destinate. Di tale situazione si e' dimostrata ben consapevole questa Suprema Corte, la quale, in una risalente sentenza - che ha affrontato, si potrebbe dire ex professo, una notevole fatica di ricostruzione definitoria in materia di pertinenze (ed anche di quella particolare categoria costituita dalle c.d. "pertinenze industriali") -, ha avuto modo di rilevare che qualora avvenga che "macchine e immobile si
presentino collegati fra loro, ma senza alcun vincolo di subordinazione le une rispetto all'altro, bensi' tutti sullo stesso piano, tutti esercitanti una funzione di pari importanza rispetto alla destinazione unitaria e allo scopo produttivo perseguito dall'imprenditore", in questo caso, "escluso il vincolo pertinenziale, si ha la nozione di opificio industriale, rientrante nella categoria delle universalita' irregolari" (Cass. n. 1197/1956). Ed e' ragionevole credere che sia stata proprio la peculiare "reciproca interdipendenza tra immobile e mobile, che ... si riscontra nell'ipotesi dell'opificio" (per continuare ad utilizzare le espressioni di Cass. n. 1197/1956), il motivo principale che ha spinto il legislatore a prevedere la necessita' di procedere all'accertamento catastale e all'attribuzione della rendita degli "opifici" mediante "stima diretta" (art. 30, D.P.R. n. 1142/1949), la quale sola puo' cogliere efficacemente la specificita' di ogni singola "unita' immobiliare" del tipo considerato e valutare adeguatamente l'imprescindibile "nesso funzionale" tra "strutture murarie" e "determinati impianti" e tra la "struttura complessa" (mura+impianti) e la particolare attivita' produttiva di destinazione.

La cassazione più avanti nella sua dissertazione tira fuori la normativa originaria:
sembra necessario considerare che l'ultimo comma dell'art. 10, L. n. 843/1942 prevede che le "unita' immobiliari a destinazione speciale" siano descritte in catasto "mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della
forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili"


Riassumendo quindi sono dei D1 i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni, e il loro valore ai fini dell'imposta deve venir calcolato con il criterio della stima diretta (riferita all'annualità 1988/1989) dei loro elementi costitutivi.
Applicando questo al caso in oggetto direi che sì, gli impianti eolici sono fabbricati speciali, sono industriali per la quantità di energia prodotta, non sono suscettibili di diversa destinazione, e sono valorizzabili in base alla stima diretta del valore dell'impianto.

Per quanto riguarda fonti normative, opinioni, circolari del catasto etc. ti rimando a questo articolo del sole 24 ore (perdonami è lungo e non ho avuto il tempo di leggerlo):
http://vetrina.ilsole24ore.com/consulenteimmobiliare/archivio/840/CI840-1112-1117.pdf

nicolab

Citazione di: C.A. il 23 Marzo 2010, ore 21:50:18
I fabbricati produttivi di energia (prendiamo ad esempio le centrali idroelettriche) vengono classate nella categoria D1 sulla base delle 'prassi' adottate dagli uffici del catasto e di alcune oscure normative catastali talvolta anche degli anni 40. Per quanto riguarda dei parchi eolici di notevoli dimensioni sembra corretto attribuire tale categoria. Ti metto in copia un estratto di una delle più puntigliose sentenze della cassazione in merito di centrali idroelettriche e relative turbine, che potrebbe fare un po'di luce sugli impianti eolici:
"Dall'altro lato, e' necessario considerare che un dato sicuramente pacifico in giudizio e' il fatto che la centrale elettrica de qua debba essere catastalmente classificata nella categoria "D", la categoria relativa, cioe', agli "immobili a destinazione speciale", costituiti dagli "opifici ed in genere dai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni": sicche' appare non giustificato, ne' giustificabile, l'escludere una rilevanza "ai fini catastali" della nozione di "opificio". Orbene, secondo i migliori vocabolari della lingua italiana (Treccani, Devoto Oli, Zingarelli), il sostantivo "opificio" ha il significato (e ne costituisce espressione di sintesi) di "stabilimento industriale", il quale e' definito come quell'"edificio (o complesso di edifici) dotato di particolari impianti, attrezzature e servizi per rispondere a determinate utilizzazioni e attivita'" di carattere industriale (ossia finalizzate alla fabbricazione o lavorazione di determinati prodotti). Quel che appare evidente da tale definizione e' la rilevanza nella "nozione di opificio":
a) la "destinazione dell'edificio (o complesso di edifici)" ad una determinata utilizzazione produttiva;
b) la presenza di "particolari impianti" e di uno specifico "nesso funzionale" tra detti impianti e la "destinazione dell'edificio": cio'
significa che per aversi "opificio", occorre che vi sia una stretta (e particolare) relazione tra le strutture murarie e determinati impianti, nel senso che le prime, senza la presenza dei secondi, non potrebbero essere considerate "sufficienti" ad integrare la nozione specifica di "opificio" e perderebbero irrimediabilmente la loro "funzionalita'" all'attivita' produttiva cui erano destinate. Di tale situazione si e' dimostrata ben consapevole questa Suprema Corte, la quale, in una risalente sentenza - che ha affrontato, si potrebbe dire ex professo, una notevole fatica di ricostruzione definitoria in materia di pertinenze (ed anche di quella particolare categoria costituita dalle c.d. "pertinenze industriali") -, ha avuto modo di rilevare che qualora avvenga che "macchine e immobile si
presentino collegati fra loro, ma senza alcun vincolo di subordinazione le une rispetto all'altro, bensi' tutti sullo stesso piano, tutti esercitanti una funzione di pari importanza rispetto alla destinazione unitaria e allo scopo produttivo perseguito dall'imprenditore", in questo caso, "escluso il vincolo pertinenziale, si ha la nozione di opificio industriale, rientrante nella categoria delle universalita' irregolari" (Cass. n. 1197/1956). Ed e' ragionevole credere che sia stata proprio la peculiare "reciproca interdipendenza tra immobile e mobile, che ... si riscontra nell'ipotesi dell'opificio" (per continuare ad utilizzare le espressioni di Cass. n. 1197/1956), il motivo principale che ha spinto il legislatore a prevedere la necessita' di procedere all'accertamento catastale e all'attribuzione della rendita degli "opifici" mediante "stima diretta" (art. 30, D.P.R. n. 1142/1949), la quale sola puo' cogliere efficacemente la specificita' di ogni singola "unita' immobiliare" del tipo considerato e valutare adeguatamente l'imprescindibile "nesso funzionale" tra "strutture murarie" e "determinati impianti" e tra la "struttura complessa" (mura+impianti) e la particolare attivita' produttiva di destinazione.

La cassazione più avanti nella sua dissertazione tira fuori la normativa originaria:
sembra necessario considerare che l'ultimo comma dell'art. 10, L. n. 843/1942 prevede che le "unita' immobiliari a destinazione speciale" siano descritte in catasto "mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della
forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili"


Riassumendo quindi sono dei D1 i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni, e il loro valore ai fini dell'imposta deve venir calcolato con il criterio della stima diretta (riferita all'annualità 1988/1989) dei loro elementi costitutivi.
Applicando questo al caso in oggetto direi che sì, gli impianti eolici sono fabbricati speciali, sono industriali per la quantità di energia prodotta, non sono suscettibili di diversa destinazione, e sono valorizzabili in base alla stima diretta del valore dell'impianto.

Per quanto riguarda fonti normative, opinioni, circolari del catasto etc. ti rimando a questo articolo del sole 24 ore (perdonami è lungo e non ho avuto il tempo di leggerlo):
http://vetrina.ilsole24ore.com/consulenteimmobiliare/archivio/840/CI840-1112-1117.pdf

Ho letto tutto attentamente, sicuramente adesso tutto è più chiaro - grazie per il supporto che mi hai fornito.