Doppio Diritto d'Abitazione

Aperto da Lella, 11 Novembre 2009, ore 17:35:35

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Lella

Salve a tutti.
Riprendo un mio caso a cui avete già risposto ma che si è aggiornato.
Una contribuente è proprietaria di una casa (A) al 100% e la dichiara come abitazione principale.
Ha poi ereditato con i due figli un'altra casa (B) che era di proprietà al 100% del marito.
Catastalmente questa casa risulta intestata così:
- moglie = proprietà 33,33
- figlio = proprietà 33,33
- figlio = proprietà 33,33
- moglie = abitazione

Casa (A)
dichiarata da lei al 100% E' la sua abitazione principale
Casa (B)
33,33 lei
33,33 figlio 1
33,33 figlio 2 (abitazione principale)

Il figlio 2 è deceduto e nella casa resta sua moglie ed i 2 figli (11,11% a testa)

La moglie del figlio 2 deceduto può far valere il diritto del coniuge superstite.
Questo diritto si applica solo sulla quota del 33 che aveva il marito o può applicarlo sul 100% (in questo modo la suocera ed il cognato non pagano più l'ici)?
Grazie mille.
Lella

Donati

L'articolo 540 del codice civile prevede:
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'Art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.


Quindi il diritto di abitazione si genera solo sulla proprietà del defunto, nel caso in oggetto sul 33% di proprietà dell'abitazione.