immobili accatastai ma non ultimati

Aperto da ilnibbio, 05 Giugno 2003, ore 17:11:05

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ilnibbio

nel 1996 il geometra che ha redatto il progetto per un immobile di mia proprieta' ha accatastato l'intero fabbricato comprendente 3 immobili di civile abitazione,1 box e una cantina, anche se un solo immobile era stato regolarmente ultimato ( la mia abitazione principale) , mentre gli altri erano allo stato grezzo ( solo le pareti, per intenderci). ora il comune mi chiede l'ci dal 1997 anche se il terzo immobile e' tutt'ora non utilizzabile ed il secondo e' stato ultimato solo nel dicembre 2002 , quando mia figlia l'ha utilizzato come sua abitazione princiapale. Io ho sempre pagato l'ici per lìimmobile ultimato e per il resto come terra edificabile  . La societa' che per il comune gestisce l'ici afferma che essendo tutte regolarmente accatastate  le case devono pagare l'ci per intero anche se non ultimate: come posso difendermi ? stiamo parlando di quasi mille euro ........ :                                                                                                                                                  

Redazione D. N.

Citazionenel 1996 il geometra che ha redatto il progetto per un immobile di mia proprieta' ha accatastato l'intero fabbricato comprendente 3 immobili di civile abitazione,1 box e una cantina, anche se un solo immobile era stato regolarmente ultimato ( la mia abitazione principale) , mentre gli altri erano allo stato grezzo ( solo le pareti, per intenderci). ora il comune mi chiede l'ci dal 1997 anche se il terzo immobile e' tutt'ora non utilizzabile ed il secondo e' stato ultimato solo nel dicembre 2002 , quando mia figlia l'ha utilizzato come sua abitazione princiapale. Io ho sempre pagato l'ici per lìimmobile ultimato e per il resto come terra edificabile  . La societa' che per il comune gestisce l'ici afferma che essendo tutte regolarmente accatastate  le case devono pagare l'ci per intero anche se non ultimate: come posso difendermi ? stiamo parlando di quasi mille euro ........ :


La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 504/92 dispone, tra l'altro, che il fabbricato (unità immobiliare) di nuova costruzione è assoggettato all'imposizione "a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato". Per contro, il comma 6 dell'art. 5 del medesimo decreto Ici stabilisce che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito è comunque utilizzato (in senso conforme, circolare ministeriale 4/154 del 9 giugno 1993).
Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 28/98, i fabbricati (o loro porzioni) in corso di costruzione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, ma ai soli fini identificativi e, quindi, senza attribuzione di rendita. Del resto, fino a quando il fabbricato è in corso di costruzione, le operazioni di classamento non possono consentire un idoneo parametro reddituale, qual è la rendita catastale.
Per concludere, se il Comune impositore non dovesse rivedere il proprio operato, il contribuente sarà costretto a confidare nel giudizio imparziale delle Commissioni tributarie. Al riguardo, è utile rimarcare la previsione di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, in forza della quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.

Redazione Dossier.Net