ricorso discusso in camera di consiglio

Aperto da sydney, 09 Maggio 2003, ore 10:56:40

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sydney

Mi e' stato notificato che un mio ricorso per imposta ICI del 1998 alla Commissione Provinciale verra' trattato in camera di consiglio piuttosto che in pubblica udienza. Volevo capire se questa modalita' presenta controindicazioni, svantaggi o altro. Nel caso decidessi di chiedere la pubblica udienza come posso regolarmi per la rappresentanza processuale e la difesa tecnica ? Chi posso eventualmente delegare ? Preciso che la questione riguarda un importo complessivo di soli 200 euro. Grazie  :unsure:                                                                                                                                                    

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneMi e' stato notificato che un mio ricorso per imposta ICI del 1998 alla Commissione Provinciale verra' trattato in camera di consiglio piuttosto che in pubblica udienza. Volevo capire se questa modalita' presenta controindicazioni, svantaggi o altro. Nel caso decidessi di chiedere la pubblica udienza come posso regolarmi per la rappresentanza processuale e la difesa tecnica ? Chi posso eventualmente delegare ? Preciso che la questione riguarda un importo complessivo di soli 200 euro. Grazie  :unsure:


Le controversie sono trattate di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite, entro il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.
Nel caso di specie, data la modesta entità della controversia, non ha  rilevanza la modalità della sua trattazione. Per quanto concerne poi l'assistenza tecnica, va fatto rilevare che le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro possono essere proposte direttamente dalle parti interessate che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica (comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/92). Tuttavia, se vuole farsi assistere in udienza pubblica da un difensore abilitato, può sceglierlo tra quelli indicati nel comma 2 del citato art. 12.

Fausto (redazione Dossier.Net)