calcolo interessi sui rimborsi ici

Aperto da Silvia67, 13 Giugno 2009, ore 13:59:31

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Silvia67

Ciao. Nel 1999, vennero notificati a mia madre, tre diversi avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1993, 1994 e 1995 di complessive £. 2.600.000 da lei pagati in data 5 giugno 2000. Sempre nel 2000, nel mese di settembre, notificò al Comune di Cagliari, Divisione tributi - ufficio ici, un atto notorio sostituttivo avverso lo stesso comune poichè l'immobile che le era stato attribuito, era inesistente persino presso lo stesso catasto. Nello stesso, naturalmente, chiese l'immediata restituzione della somma versata. Così, il 3 luglio del 2001, l'ufficio annullò gli avvisi. Nonostante ciò però, il comune da quella data e sino al 26 marzo 2009, non pose in essere nessuna iniziattiva atta a  permettere l'esercizio del diritto alla restituzione sino a quando, appunto in data 26.03. 2009, è stato trasmesso all'ufficio, un sollecito di istanza di rimborso. In data 14 aprile c.a., è stato trasmesso dal comune il provvedimento di rimborso atteso ma, nonostante l'unico riferimento normativo citato sia il D.lgs. 504/92, sono stati applicati tassi di interesse legale del 5% (dal 5.62000 al 31.12.2001), del 3% e 2,5%( dal 2003 al 2007), calcolati giornalmente e sviluppati attravverso la seguente formula : capitale per tasso interesse per giorni : 36,500. Ritenendo che i provvedimenti fossero illegittimi, abbiamo trasmesso una richiesta di riesame in autotutela chiedendo che venissero totalmente annullati e che, venisse invece applicato l'art. 14 comma 6 del D. lgs. 504/92 e che fosse recepito l'art. 1 comma 171 della L. 296/2006 la quale, ha sì abrogato l'art. 14 ,comma 6 del D.lgs. 504/92, ma proprio al comma 171, ci dice che i commi dal 161 al 171, si applicano ai rapporti di imposta pendenti alla data   di entrata in vigore della presente legge, escludendo quelli per i quali i rapporti non lo erano più, secondo la definizione datane dalla stessa finanziaria 2007, all'anno nel quale è avvenuto il pagamento degli avvisi poi annullati (5.06.2000).  Così, in data 21 maggio c.a., l'ufficio ha trasmesso un nuovo atto nel quale conferma la legittimità dei provvedimenti di cui sopra ma , ritenendo parzialmente meritevole di accoglimento, l'istanza di riesame in autotutela, ha ricalcolato gli interessi semestralmente e non più giornalmente ma ha applicato il tasso del 2,5% sino al 2003 de l'1,375 per il restante periodo sino al 27. marzo 2009 utilizzando come fonte di riferimento normativo, la legge n. 146 del 15.05.1998 all'art. 3 commi 141 primo periodo e 142 che però si riferisce alle imposte sul reddito sino al 2003 e D.M. del 27.06.2003 per giustificare il tasso all'1,375% sino al 27 marzo 2009. Anche il D.M. DEL 27.06.2003, si riferisce alla regolamentazione delle imposte sul reddito che nulla hanno a che fare con l'ici, imposta comunale sugli immobili. Inutile aggiungere che in data 8 giugno 2009, abbiamo notificato al comune, ricorso.

Silvia