ICI su prima casa acquistata ma residenza non spostata

Aperto da robertame, 09 Giugno 2009, ore 19:55:36

Discussione precedente - Discussione successiva

robertame

Ciao a tutti! Ho comprato una casa a fine giugno 2008 e ancora ahimé non ci avevo preso la residenza in quanto credevo di aver tempo 12 mesi...  :( ora mi arriva la doccia fredda che forse mi tocca pagare l'ici!!!! e il 7/oo roba da matti. lo 060606 un numero INUTILE su 4 chiamate 3 mi dicono di non pagare 1 sì.
Ho visto alcune risposte in questo forum in cui si sosteneva che essa era da pagare però credo che servirebbe comunque un approfondimento in quanto visionando i testi (non sono assolutamente un avvocato), qualche dubbio mi è venuto e vorrei pareri/risposte da chi sicuramente se ne intende più di me!

In particolare il DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 poi convertito in legge toglie l'ici sulle abitazioni principali e precisa nell'art1 "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Pertanto mi sembrerebbe chiaro che occorre andare a vedere il regolamento comunale ICI in vigore al 27/5/08.

Nel mio caso trattasi del regolamento del comune di Roma del 2008 che nella definizione di abitazione principale (art 11) citava " Si considerano abitazioni principali, per un periodo massimo di 12 mesi, le unità immobiliari acquistate al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale, ancorché questi non vi risieda anagraficamente".
Fino a marzo 2009 quindi sicuramente l'ici non era dovuta. Poi il comune ha cambiato nel marzo 2009 il regolamento e nella nuova versione nell'art 11 scompare per magia la frase che si riferisce all'acquisto di immobili.

Vi sono poi due risoluzioni del ministero delle finanze: la prima "RISOLUZIONE 5 GIUGNO 2008 N. 12/DF DEL MINISTERO DELLE FINANZE" che sancisce che <<L'esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.>> Pertanto questa risoluzione conferma che l'ici non era dovuta.

Anche qui però a marzo 2009 il voltafaccia che però non è chiaro: nella risoluzione  "RISOLUZIONE 4 MARZO 2009 N. 1/DF DEL MINISTERO DELLE FINANZE" si dice che <<In particolare, come si evince, altresì, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto-legge in oggetto, le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
•   a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
•   b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. >>

A questo punto quindi sembra che le esenzioni riguardino solo quelle due categorie.

Il comune di roma felicissimo scrive una bella circolare in cui fa presente che visto che il ministero delle finanze ha fatto la risoluzione, una casa acquistata come prima casa non si deve considerare abitazione principale se non ci si ha la residenza.

Per i pochi superstiti lettori, a questo punto i dubbi:

- è possibile che una risoluzione del min finanze scavalchi una legge che sembra abbastanza chiara quando si riferisce al regolamento comunale in vigore?

- nel mio caso io ero convinta di non dover pagare l'ici (e così era fino a marzo 2009) sennò avrei preso la residenza in quella casa molto tempo prima, pertanto sono stata danneggiata da questa poca chiarezza.

Che dovrei fare?????????????

Ringrazio chi mi risponderà e scusatemi le lungaggini!! ;)





C.A.

La risposta ministeriale non è che 'scavalchi' la legge: ne propone una 'corretta' interpretazione.
Ora trattandosi dello stesso soggetto che scrive, è lecito interpretare la sua 'interpretazione' come valida, anche se per nulla vincolante. Nel tuo caso comunque, se la cifra non è astronomica, credo ti convenga effettuare il versamento della sola imposta, ai sensi dello statuto dei diritti del contribuente, che impedisce l'applicazione di interessi e sanzioni in caso di evidenti errori commessi dall'amministrazione pubblica (in questo caso, che prima ha interpretato come esenti tutte le case, e poi ha ridotto il tiro).
Ricorrere anche contro l'imposta potrebe essere un procedimento lungo e dispensioso e, a mio avviso, difficilmente di successo.

robertame

grazie mille C.A., hai sicuramente ragione, ma per un precario come me e considerando che è il 7 per mille, equivale quasi ad un mese del magro stipendio e sta mazzata non ci voleva considerando che fino ad aprile non pensavo fosse dovuta sennò ci avrei preso la residenza prima... credo che lo stato non dovrebbe cambiare idea in questo modo.
Magari se ci fosse qualcun'altro che volesse ricorrere, unendo le forze...
grazie!

C.A.

Sì beh io ti do un parere di 'fattibilità', e di economicità di un ricorso (che magari ti costa più dell'imposta che risparmi in caso di vittoria), visto che spesso e volentieri le commissioni tributarie compensano le spese fra le parti (= ciascuno paga il proprio avvocato).
Chiaramente se trovi altri nelle tue condizioni potrebbe cambiare radicalmente la convenienza di una opposizione, che comunque vedo difficile sulla mera imposta richiesta.

robertame

Infatti per cifre "piccole" non vale quasi mai la pena, certo è che i giudici in caso di torto dovrebbero riconoscere il pagamento dell'avvocato della controparte (fantascienza in questo paese..). Posso approfittare della tua competenza? Allora secondo te quanta ici dovrei pagare? da gennaio 2009 ad oggi o da luglio 2008 (data acquisto) ad oggi? Ti ringrazio ancora di avermi risposto!  ;)

C.A.

L'imposta va pagata a partire da luglio 2008 in poi. Per l'anno 2008 hai la possibilità di calcolare l'imposta come se fosse abitazione principale, in termini di aliquota e detrazione (senza però usufruire dell'esenzione); per il 2009 fino alla data di residenza l'immobile va considerato seconda casa.

robertame

ma davvero??? anche se la legge in vigore in quel momento me ne esentava? allucinante!!!!!!!! ti ringrazio della disponibilità! ho inoltrato una richiesta anche all'ufficio tributi, vi farò sapere se mai risponderanno, cosa dicono. grazie ancora!

robertame

Salve a tutti, stamattina sono stata contattata dal comune di roma  che mi ha detto che l'ici non deve essere pagata su una casa acquistata se si cambia la residenza entro 12 mesi dal rogito. Speriamo sia veramente vero!!!!
A presto

robertame

ho contattato anche l'aduc che ha una interessante scheda pratica sull'ici http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40750 ed è al corrente del problema. A quanto pare la corte dei conti della lombardia si è già espressa contro il recupero ICI, ma occorrerebbe ricorrere in commissione tributaria. Il tutto si origina dal fatto che lo Stato non sta pagando come promesso i rimborsi del mancato gettito ici per i casi di assimilazione non espressamente previsti dalla legge. 
CHE PIZZA!!! C.A. che ne pensi di tutto ciò?

C.A.

Ciao, ho letto la sentenza della corte dei conti che viene citata sul sito dell'associazione consumatori. Secondo la Corte dei Conti in pratica l'assimilazione vale per i contribuenti ma non per i comuni: cioè il contribuente è esente, ma il comune non può chiedere rimborso per quella fattispecie imponibile.
Diciamo che fra ministero e corte dei conti entrambi gli interventi sono poco condivisibili, e comunque non chiaramente normati dalla legge 2008. A parte le ovvie considerazioni che questo succede quando si fanno le leggi in modalità "rubiamo un po'di voti e consenso nelle grandi città" senza ben pensare ai vari risvolti che esse, inevitabilmente, produrranno, io credo che lo stesso trattamento vada adottato da entrambe le parti, comune e contribuente: non è accettabile sicuramente per i bilanci comunali che da una parte esca dalla base imponibile una larga fetta di fabbricati e dall'altra non entri nulla dallo stato, anche perchè poi questi ammanchi si riverserebbero sicuramente sulle altre imposte locali, quindi alla fine a pagare sarà sempre e comunque il contribuente.. Viste le condizioni di incertezza portate dall'intervento della corte dei conti fossi io un comune sospenderei i recuperi 2008 fino a completa chiarezza in materia, o al massimo fino alla prescrizione nel 2013, visto che comunque anche per il ministero andranno eventualmente fatti senza applicazione di sanzioni e interessi, quindi la data qua poco conta..
Comunque davvero.. una legge nata male, fondamentalmente ingiusta, e pure scritta male..

robertame

Che dire... in un paese serio non ci si rimangiano le promesse ed in più alla fine devono colpire i giovani che con grande sacrificio si mettono su la loro casetta... ma che siamo in un paese serio  :D ?
Ti ringrazio dell'aiuto e della gentilezza.
A presto!