MARCIA INDIETRO DELL'UTE

Aperto da fabio, 21 Marzo 2003, ore 18:15:27

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fabio

NEL 93 il Catasto assegnava una rendita ad un fabbricato Cat. D per un valore di circa 10.000.000.000.
Il Contribuente faceva ricorso in Commissione Tributaria proponendo una rendita più bassa per un valore di circa 500.000.000.
LA commissione respingeva il ricorso confermando la rendita più alta.
Il contribunte continuava a pagare l'ICI sulla rendita da lui proposta.
NEl 2002 il Comune invia al Contribuente un avviso di accertamento per gli anni 1998 e 1999 contestando la differenza di rendita.
ORA il Catasto presumibilmente su pressione del contribuente rivede la propria posizione e in autotutela modifica la rendita precedentemente confermata in commissione accettando in pratica quella proposta ai tempi dal contribuente ed assegnando efficacia retroattiva.
DOmande:
E corretto l'operato dell'UTE?

Puo il Comune richiedere legittimamente gli importi degli avvisi per gli anni 1998 1999 2000 2001 2002, alla luce del collegato alla finanziaria 2000 secondo il quale le rendite assegnate dopo il 31/12/1999 sono valide solo dalla data della loreo notifica? (notifica MArzo 2003) ed accettare la nuova rendita solo dal 2003?

Può il Comune rivalersi in qualche modo sugli uffici catastali chiedendo spiegazioni motivate relativamente al cambio di rendita?

Se qualcuno è a conoscenza di situazioni simili o di qualche legge che contempla casi analoghi mi darebbe un grosso aiuto.
Grazie

Fabio

 :053:  :053:                                                                                                                                                    

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneNEL 93 il Catasto assegnava una rendita ad un fabbricato Cat. D per un valore di circa 10.000.000.000.
Il Contribuente faceva ricorso in Commissione Tributaria proponendo una rendita più bassa per un valore di circa 500.000.000.
LA commissione respingeva il ricorso confermando la rendita più alta.
Il contribunte continuava a pagare l'ICI sulla rendita da lui proposta.
NEl 2002 il Comune invia al Contribuente un avviso di accertamento per gli anni 1998 e 1999 contestando la differenza di rendita.
ORA il Catasto presumibilmente su pressione del contribuente rivede la propria posizione e in autotutela modifica la rendita precedentemente confermata in commissione accettando in pratica quella proposta ai tempi dal contribuente ed assegnando efficacia retroattiva.
DOmande:
E corretto l'operato dell'UTE?

Puo il Comune richiedere legittimamente gli importi degli avvisi per gli anni 1998 1999 2000 2001 2002, alla luce del collegato alla finanziaria 2000 secondo il quale le rendite assegnate dopo il 31/12/1999 sono valide solo dalla data della loreo notifica? (notifica MArzo 2003) ed accettare la nuova rendita solo dal 2003?

Può il Comune rivalersi in qualche modo sugli uffici catastali chiedendo spiegazioni motivate relativamente al cambio di rendita?

Se qualcuno è a conoscenza di situazioni simili o di qualche legge che contempla casi analoghi mi darebbe un grosso aiuto.
Grazie

Fabio

 :053:  :053:



L'autotutela è un'espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione, che si concretizza nel riesaminare criticamente la propria attività al fine di porre in essere una migliore azione amministrativa. In altre parole, l'autotutela serve a restituire legittimità all'azione amministrativa e, quindi, a ridare un'immagine di trasparenza, buona amministrazione e imparzialità. I mezzi mediante i quali l'autotutela si esplica sono generalmente l'annullamento e la revoca. A differenza della revoca, l'annullamento d'ufficio comporta il ritiro dell'atto con efficacia retroattiva (ex tunc), in quanto gli si riconoscono vizi di legittimità sin dalla sua origine.
Il potere di eliminare i propri atti illegittimi non viene meno né a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria, né nei casi in cui l'atto sia divenuto definitivo; l'unico limite sarebbe costituito dalla sentenza passata in giudicato favorevole all'ufficio o ente che ha emanato l'atto (si veda circolare ministeriale n. 143/E dell'11 luglio 2000).
Alla luce di quanto premesso, ritengo che l'operato dell'ufficio del Territorio (ex UTE) sia corretto e che il Comune impositore non possa richiedere la differenza di imposta per le annualità 1998 e successive sulla base della vecchia rendita che è stata annullata con procedimento di autotutela, né possa ritenere valida la nuova rendita dal 2003. Può invece chiedere spiegazioni all'ufficio del Territorio in merito al cambio di rendita.

Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

fabio

Citazione
CitazioneNEL 93 il Catasto assegnava una rendita ad un fabbricato Cat. D per un valore di circa 10.000.000.000.
Il Contribuente faceva ricorso in Commissione Tributaria proponendo una rendita più bassa per un valore di circa 500.000.000.
LA commissione respingeva il ricorso confermando la rendita più alta.
Il contribunte continuava a pagare l'ICI sulla rendita da lui proposta.
NEl 2002 il Comune invia al Contribuente un avviso di accertamento per gli anni 1998 e 1999 contestando la differenza di rendita.
ORA il Catasto presumibilmente su pressione del contribuente rivede la propria posizione e in autotutela modifica la rendita precedentemente confermata in commissione accettando in pratica quella proposta ai tempi dal contribuente ed assegnando efficacia retroattiva.
DOmande:
E corretto l'operato dell'UTE?

Puo il Comune richiedere legittimamente gli importi degli avvisi per gli anni 1998 1999 2000 2001 2002, alla luce del collegato alla finanziaria 2000 secondo il quale le rendite assegnate dopo il 31/12/1999 sono valide solo dalla data della loreo notifica? (notifica MArzo 2003) ed accettare la nuova rendita solo dal 2003?

Può il Comune rivalersi in qualche modo sugli uffici catastali chiedendo spiegazioni motivate relativamente al cambio di rendita?

Se qualcuno è a conoscenza di situazioni simili o di qualche legge che contempla casi analoghi mi darebbe un grosso aiuto.
Grazie

Fabio

 :053:  :053:



L'autotutela è un'espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione, che si concretizza nel riesaminare criticamente la propria attività al fine di porre in essere una migliore azione amministrativa. In altre parole, l'autotutela serve a restituire legittimità all'azione amministrativa e, quindi, a ridare un'immagine di trasparenza, buona amministrazione e imparzialità. I mezzi mediante i quali l'autotutela si esplica sono generalmente l'annullamento e la revoca. A differenza della revoca, l'annullamento d'ufficio comporta il ritiro dell'atto con efficacia retroattiva (ex tunc), in quanto gli si riconoscono vizi di legittimità sin dalla sua origine.
Il potere di eliminare i propri atti illegittimi non viene meno né a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria, né nei casi in cui l'atto sia divenuto definitivo; l'unico limite sarebbe costituito dalla sentenza passata in giudicato favorevole all'ufficio o ente che ha emanato l'atto (si veda circolare ministeriale n. 143/E dell'11 luglio 2000).
Alla luce di quanto premesso, ritengo che l'operato dell'ufficio del Territorio (ex UTE) sia corretto e che il Comune impositore non possa richiedere la differenza di imposta per le annualità 1998 e successive sulla base della vecchia rendita che è stata annullata con procedimento di autotutela, né possa ritenere valida la nuova rendita dal 2003. Può invece chiedere spiegazioni all'ufficio del Territorio in merito al cambio di rendita.

Fausto (redazione Dossier.Net)
OK ma la sentenza della Commissione Tributaria favorevole al Catasto e regolarmente notificata al contribuente non puç essere considerata una sentenza passata in giudicato favorevole all'ufficio o ente che ha emanato l'atto?
In pratica il catasto si era costituito difendendo la rendita più alta e la Commissione gli ha dato ragione.
Grazie
Fabio                                                                                                                                                    

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneOK ma la sentenza della Commissione Tributaria favorevole al Catasto e regolarmente notificata al contribuente non puç essere considerata una sentenza passata in giudicato favorevole all'ufficio o ente che ha emanato l'atto?
In pratica il catasto si era costituito difendendo la rendita più alta e la Commissione gli ha dato ragione.
Grazie
Fabio


La sentenza della Commissione tributaria provinciale non può considerarsi cosa giudicata in senso formale fino a quando non diventa definitiva, cioè non più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 (art. 324 del codice di procedura civile).
Nel caso prospettato è quindi presumibile che l'ufficio del Territorio, sottoponendo a revisione critica l'atto impugnato e ravvisando l'esistenza di errori, di illegittimità, di nullità o di vizi diversi, abbia deciso di procedere conseguentemente alla sua riforma con efficacia retroattiva, al fine di evitare e risolvere autonomamente il conflitto con il soggetto destinatario dell'atto stesso, senza l'ulteriore intermediazione del potere giurisdizionale.

Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

fabio

Citazione
CitazioneOK ma la sentenza della Commissione Tributaria favorevole al Catasto e regolarmente notificata al contribuente non puç essere considerata una sentenza passata in giudicato favorevole all'ufficio o ente che ha emanato l'atto?
In pratica il catasto si era costituito difendendo la rendita più alta e la Commissione gli ha dato ragione.
Grazie
Fabio


La sentenza della Commissione tributaria provinciale non può considerarsi cosa giudicata in senso formale fino a quando non diventa definitiva, cioè non più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 (art. 324 del codice di procedura civile).
Nel caso prospettato è quindi presumibile che l'ufficio del Territorio, sottoponendo a revisione critica l'atto impugnato e ravvisando l'esistenza di errori, di illegittimità, di nullità o di vizi diversi, abbia deciso di procedere conseguentemente alla sua riforma con efficacia retroattiva, al fine di evitare e risolvere autonomamente il conflitto con il soggetto destinatario dell'atto stesso, senza l'ulteriore intermediazione del potere giurisdizionale.

Fausto (redazione Dossier.Net)
Quindi il fatto che la commissione tributaria provinciale abbia confermato la rendita più alta e che il contribuente a fronte della notifica della sentenza della commissione tributaria provinciale non abbia fatto ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale entro i 60 giorni non costituisce ragione sufficiente per considerare passata in giudicato la sentenza.
Ho capito bene?
Grazie
Fabio