Pagare Quota oppure aspettare Conquaglio ?

Aperto da enzomegg, 18 Febbraio 2003, ore 20:50:47

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enzomegg

Pagare Quota spettante o. aspettare Conquaglio ?
Per prima cosa Congratulazioni per il nuovo Sito.
Si puó far vedere  in Campo Internazionale.
Questa é  la prima  volta nel nuovo.
Dal  Maggio 2000 dovrei avere dei Rimborsi 50% per gli anni 1997,98,99
(cosa giá chiarita dal Sign. Alex.Dossier.net)
La Impiegata dello Úfficio Tributo mi ha consigliato (estate 2000)
di non pagare a partire dallo anno 2000 le quote spettanti,
citato: "che faremo il Conquaglio,
in piú dovra avere le Somme dovute maggiorate degli interessi"
Dato che secondo I miei calcoli dovrei incominciare a pagare di nuovo
A partire nellanno  2003. Riquardando che i Rimborsi ancora non si vedono
e si sentono, neanche via Satellite-Eutelsat.

Gradirei sapere come devo comportarmi?
Pagare la mia Quota oppure aspettare che arrivi questo Conuaglio?
(che potrebbe durare ancora qualche decina di anni!)

Ed io. non me la sento di lamentarmi di nuovo presso questo Ufficio Tributi
Anche dato che non ho  cicevuto risposta
ad una mia Raccomadata con ricevuta di ritorno (inviata il 07.Marzo.2002)
Indirizzata personalmente al Direttore generale dello Ufficio Tirbuti.  
Ringrazio  gentilmente la Redazione del Dossier
per l´attenzione prestata ed invio Internet-Saluti  

Quesito inviato da  Enzo  il 18. Februar 2003   (Frankfurt,Germania)                                                                                                                                                  



[!--EDIT|webmaster|20 Feb 2003, 01:16 PM--]

Fausto (redazione D.N.)

CitazionePagare Quota spettante o. aspettare Conquaglio ?
Per prima cosa Congratulazioni per il nuovo Sito.
Si puó far vedere  in Campo Internazionale.
Questa é  la prima  volta nel nuovo.
Dal  Maggio 2000 dovrei avere dei Rimborsi 50% per gli anni 1997,98,99
(cosa giá chiarita dal Sign. Alex.Dossier.net)
La Impiegata dello Úfficio Tributo mi ha consigliato (estate 2000)
di non pagare a partire dallo anno 2000 le quote spettanti,
citato: "che faremo il Conquaglio,
in piú dovra avere le Somme dovute maggiorate degli interessi"
Dato che secondo I miei calcoli dovrei incominciare a pagare di nuovo
A partire nellanno  2003. Riquardando che i Rimborsi ancora non si vedono
e si sentono, neanche via Satellite-Eutelsat.

Gradirei sapere come devo comportarmi?
Pagare la mia Quota oppure aspettare che arrivi questo Conuaglio?
(che potrebbe durare ancora qualche decina di anni!)

Ed io. non me la sento di lamentarmi di nuovo presso questo Ufficio Tributi
Anche dato che non ho  cicevuto risposta
ad una mia Raccomadata con ricevuta di ritorno (inviata il 07.Marzo.2002)
Indirizzata personalmente al Direttore generale dello Ufficio Tirbuti.  
Ringrazio  gentilmente la Redazione del Dossier
per l´attenzione prestata ed invio Internet-Saluti  

Quesito inviato da  Enzo  il 18. Februar 2003   (Frankfurt,Germania)



Nel caso prospettato, il silenzio del Comune impositore costituisce innanzitutto una mancanza di rispetto nei confronti del cittadino-contribuente e denota un sistema fiscale locale orientato verso un rapporto di tipo autoritario o di comando piuttosto che verso un rapporto di dialogo o di servizio.
Ciò premesso, poiché si è formato il cosiddetto "silenzio-rifiuto" della richiesta di rimborso, lei può presentare ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Infatti, tra gli atti impugnabili è esplicitamente prevista la proposizione del ricorso per il "rifiuto tacito" della restituzione di somme indebitamente versate (art. 19, comma 1, lettera g, del D.Lgs. 546/92). Al riguardo, il ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare, tra l'altro, che "la formulazione tecnica della norma mira a conferire al silenzio dell'amministrazione per novanta giorni dalla domanda di restituzione il valore di provvedimento negativo autonomamente impugnabile, venendo così ad attribuire a questa inerzia un significato tipico" (circolare 98/E del 23 aprile 1996; in senso conforme, circolare 26/13/104 del 28 giugno 1986 e risoluzione 20 giugno 1987 protocollo 201119; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 12498 dell'11 dicembre 1998; Commissione tributaria centrale, sezione VI, decisione 313 del 16 gennaio 1991).
Si avverte inoltre che, in caso di proposizione del ricorso, occorre tenere presente il principio generale secondo il quale la parte soccombente può essere condannata a rimborsare le spese del giudizio (art. 15 del D.Lgs. 546/92).
In riferimento alla domanda se pagare la quota di spettanza del tributo oppure attendere il conguaglio, contrariamente al consiglio della poco esperta impiegata dell'Ufficio tributi, le suggerisco di versare la sua quota di imposta per evitare di dover pagare il tributo mediante ruolo, con conseguente aggravio per diritti di riscossione e interessi. Infatti, come ribadito in più occasioni dal ministero delle Finanze, in caso di indebiti versamenti effettuati per annualità precedenti, il contribuente non può procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno di imposta in corso (circolare n. 118/E del 7 giugno 2000). Tuttavia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso, il contribuente può comunicare (per iscritto) al Comune di voler compensare la somma liquidatagli con gli importi dovuti a titolo di imposta (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 504/92). Non le resta, quindi, che sollecitare l'Ufficio tributi ad emettere il provvedimento di rimborso delle somme indebitamente versate, richiedendo nel contempo che le vengano comunicati ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990:
- il responsabile del procedimento riguardante il rimborso (art. 5, 1° e 2° comma; art. 6, 1° comma; art. 8, 2° comma, lettera c, legge n. 241/90);
- il termine entro il quale si concluderà il procedimento (art. 2, 2° comma, legge n. 241/90);
- la fase attuale del procedimento.
In proposito si fa rilevare che l'Ufficio tributi è tenuto, entro 30 giorni, a spiegare i motivi per i quali non ha potuto rispettare il termine prescritto per l'emissione del provvedimento di rimborso e ad indicare i tempi di conclusione del procedimento.

Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  



[!--EDIT|Fausto (redazione D.N.)|20 Feb 2003, 02:15 PM--]