Acquisto prima casa e pagamento ICI

Aperto da EDT, 03 Maggio 2009, ore 16:44:33

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EDT

Buongiorno a tutti. Ho un quesito per me importante al quale finora nessuno ha dato una risposta certa.Lo scorso anno ho acquistato la mia casa (prima casa adibita ad abitazione principale). Ho rogitato in data 30/09/2008. Ho comunque vissuto con i miei genitori (nella casa intestata interamente a mio padre) fino a febbraio 2009. Il 24/02/2009 ho effettuato il cambio di residenza. Nel nuovo comune dove mi sono trasferita mi hanno detto che dovevo comunque versare l'ICI per i 3 mesi del 2008 (comprensivi di mora per il ritardo) e per i due mesi del 2009 perchè la responsabile ufficio tributi mi ha così risposto: "Le confermo che le agevolazioni ICI partono da quanto un soggetto è residente nell'abitazione; infatti per l'ICI l'unica agevolazione si ha nel momento in cui il proprietario porta la residenza nell'abitazione, fosse anche l'unica sul territorio nazionale e fosse anche stata acquistata chiedendo di pagare l'IVA o l'imposta di registro con le agevolazione per la prima casa (le agevolazioni sull'acquisto che rispondono ad altre normative". Alcuni amici però mi hanno detto che non dovevo affatto pagarlo perchè avevo tempo 180 gg per effettuare il cambio di residenza e usufruire della nuova legge (o decreto...scusate la mia ignoranza) con l'agevolazione ICI sull'abitazione principale secondo la quale l'ICI non và più pagata. Io ho già pagato sia il 2008 che il 2009, ma se non dovevo pagare chiederò il rimborso. Qualcuno può spiegarmi come stanno veramente le cose? Grazie mille Emy

C.A.

Quello di cui parlano i tuoi amici non ha nessun riferimento normativo all'interno delle leggi sull'ICI. Potrà probabilmente valere per la spettanza delle agevolazioni su IVA, registro etc, o potrà essere una qualche PARTICOLARISSIMA disposizione del comune dove si sono trasferiti loro. Il decreto legislativo 504 del 1992 (lo puoi trovare nella sezione normativa di questo stesso sito) prevede all'articolo 7:
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il decreto 2008 che esenta le abitazioni principali non aggiunge niente a questo testo, semplicemente dice che se l'abitazione principale in questione non è una casa di lusso, invece che detrarre 103,29€ dall'imposta dovuta, essa va a 0, e l'importo che i comuni non incassano viene rimborsato loro dallo stato (in sostanza l'ici x le abitazioni esenti la paghiamo tutti noi contribuenti con le tasse statali).
Come puoi notare dal testo in corsivo, la detrazione (e, di conseguenza, l'esenzione) spetta solo per l'unità immobiliare di residenza anagrafica (salvo prova contraria, prova direi quasi diabolica da ottenere), in cui contribuente e familiari dimorano abitualmente.

Io spero di esser stato chiaro, pertanto nella situazione da te descritta è stato corretto pagare, come ti hanno fatto fare in comune. Se hai altri dubbi o ti servono più dettagli scrivi pure.

Ciao!

EDT

Sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Finalmente ho avuto la risposta che desideravo. Se devo pagare per il giusto non faccio obbiezioni. GRAZIE!!  :) EMY

C.A.