Sul termine di prescrizione ICI 2003

Aperto da Bruno_, 27 Marzo 2009, ore 13:39:56

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Bruno_

Per i versamenti ICI, il mio comune ha disposto le seguenti date:

- ACCONTO 30/06/03
- SALDO 22/12/03

e per l' avviso di accertamento la data del 31 dicembre 2003, pena la decadenza del quinquennio di prescrizione.

Per aver versato l' acconto con un giorno di ritardo (1/07/03), è stata applicata la sanzione pari al 30% dell' acconto; l' accertamento e la richiesta dell' importo è stato notificato ai primi di gennaio dell' anno successivo.

Poiché il comma 3 dell' articolo 59 del D.L. 15/12/97 recita "determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;".

Si ottiene che la richiesta della sanzione, notificata dopo il 31 dicembre amplifica di fatto il quinquennio di prescrizione di 6 mesi (dal 30/6/03 al 31/12/03).

Desidero un parere in merito, e cioè se tale comportamento sia legittimo ovvero se è conforme allo spirito dell' articolo 59 del citato D.L. il quale non autorizza l' amplificazione dei tempi di prescrizione, ma solamente permette la determinazione di tale data.

In sostanza, se tale data fosse coincisa con quelle definite per gli acconti o dei saldi, avremmo certamente il rispetto della legge sulla prescrizione, ovvero se per ipotesi non ci fosse l' articolo 59, il periodo di prescrizione sarebbe quello del 30 giugno, cioè quando si è verificata l' infrazione.

Grazie. :)

C.A.

Non sono ben sicuro di aver capito il problema..

Il quinto anno successivo al 2003 è il 2008, pertanto qualsiasi avviso riguardante versamenti da effettuare nel 2003 (per anno d'imposta 2003) o dichiarazioni da presentare nel 2003 (per anno d'imposta 2002) andavano notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12/2008. La dicitura del "quinto anno successivo", introducibile con regolamento comunale anche per le 'liquidazioni con la legge da te citata varia semplicemente il numero di anni successivi, non il fatto che comunque gli avvisi, che siano relativi ad acconto o saldo, abbiamo una prescrizione che arriva fino al 31/12.
Semplicemente prima la liquidazione 2003 si sarebbe prescritta al 31/12/2005, con quella modifica regolamentare scala al 31/12/2008.

Bruno_

Ti ringrazio per la risposta ma il problema è questo: se non ci fosse il decreto legge 15/12/97 il periodo di prescrizione quinquennale sarebbe partito da luglio 2003 a luglio 2008. L' applicazione dell' art. 59 di fatto aumenta il periodo di prescrizione perché lo sposta dal dicembre 2003 al dicembre 2008. Trovo quindi una discordanza tra le due leggi ovvero una falsa applicazione del D.L. Convieni con me oppure mi sbaglio io?

C.A.

Per fare chiarezza ti riporto il testo originale del dlg 504/1992 in tema di liquidazione (quindi per ritardati versamenti):

"Il   comune   emette  avviso   di    liquidazione,    con
l'indicazione  dei  criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e
delle sanzioni ed  interessi dovuti; l'avviso deve essere  notificato  con  le
modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine  di  decadenza
del 31 dicembre del  secondo  anno   successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in  cui  queste
non dovevano  essere  presentate, a quello nel corso  del  quale  e'  stato  o
doveva   essere    eseguito    il    versamento    dell'imposta. "


Pertanto supponiamo il caso che non ci fosse obbligo di dichiarazione (come appunto è nel caso di un ritardo), il comune era tenuto a notificare l'avviso entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo [...] a quello nel corso del quale è o doveva essere eseguito il versamento. Pertanto anche senza DL del 1997 sia i ritardi in acconto che quelli in saldo si prescrivevano al 31 dicembre, solo che di due anni successivi e non di cinque (che era il termine solo per le omesse dichiarazioni).

Bruno_

Ti ringrazio per l' utilissima risposta perché io non sapevo che il termine di prescrizione potesse essere per alcuni casi anche inferiore ai cinque anni. Mi piacerebbe avere un tuo parere anche su questo: il comune ha fissato le date per i versamenti al 30 giugno per l' acconto, e per il saldo al 22 dicembre; poi, per effetto dell' 59 del 97, fissa al 31 dicembre la data di inizio del termine prescrizionale. Non è un' anomalia il fatto che il termine venga ampliato in questo modo? E' leggitimo, ma è un vantaggio che la legge dà alle amministrazioni. Se non ci fosse stato l' art. 59, l' inizio del termine di prescrizione sarebbe stato o il 30 giugno o il 22 dicembre, non il 31 dicembre!

C.A.

No, guarda che la prescrizione ICI non è e non è mai stata "cinque anni dal versamento", ma fin dal 1992 s'è parlato di "notifica entro il 31/12 del X anno successivo" (secondo, terzo o quinto in base al tipo di provvedimento). Pertanto la legge del 1997 ha solo dato facoltà di aumentare il numero di 'anni successivi' all'infrazione entro i quali il comune deve notificare i provvedimenti.
Il termine non viene ampliato, s'è da sempre parlato di 31/12.