Accertam. rettifica ici / diversa rendita. Anni e sanzioni?

Aperto da nordi, 27 Gennaio 2009, ore 20:04:07

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nordi

Ciao C.A.,
loro hanno applicato il 5% (direi semestralmente), facendo dunque riferimento alla normativa che hai citato, se ho ben capito. Sul momento han detto di non sapere nulla e davano la causa al programma che era programmato così e calcolava gli interessi al 5, poi la responsabile ha detto che è così perchè... vanno applicati così!, ma non ho capito bene se facevano riferimento alla legge che hai citato tu o quella che ho citato io.

Comunque il regolamento non dice nulla (te l'ho allegato con messaggio privato) e la funzionaria interna (non quella della ditta privata) molto gentile come sempre, mi ha detto che a lei non risulta nessuna delibera derogante il tasso legale.

PS:
-in che senso dici che è un bel guaio se il regolamento non rispetta il tasso legale?
-e parlando di "regolamento delle entrate" fai riferimento ad un regolamento generale sui tributi? Chiedo di vedere quello nello specifico?


C.A.

- E' un bel guaio nel senso che è più facile contestare un accertamento illegittimo, che non un regolamento illegittimo..

- Sì esatto, è un regolamento in cui ad esempio il comune fissa qual'è il minimo importo da riscuotere, quali sono le modalità di versamento previste etc. per tutti i tributi locali che gestisce.

nordi

C.A, scusami, ritorno sull'argomento perchè rileggendo la norma m'è venuto un dubbio e vorrei capire bene (che testa dura che ho, abbi pazienza).

L'art. 11, comma 2 Dlgs 504/92, disponeva che in merito agli avvisi di liquidazione in rettifica dell'imposta, per errori materiali o di calcolo, "Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta"

Ma se nel 2003 non è stata fatta alcuna dichiarazione (che diceva cioè che il C2 era usato come C1), ma è stata comunque pagata l'ici (seppur minore), allora a quale termine prescrizionale si fa riferimento? 2,3 o 5 anni?
Cioè voglio dire: il caso di chi ha pagato ma ha pagato meno, senza fare denuncia (che si doveva fare, sì?), come va inquadrato?
Consideriamo che la motivazione sull'avviso è "omesso parziale versamento".

PS La legge parla di dichiarazione e denuncia. In pratica cosa cambia?

Grazie, scusami.

C.A.

Dichiarazione e denuncia sono praticamente sinonimi, quindi quello non fa differenza.
Diciamo che il comune, nell'indicare come motivazione "omesso parziale versamento" ti sta dicendo che ha considerato la tua inadempienza come una rettifica sul versamento, e che con la vecchia prescrizione scadeva al 31/12 del secondo anno successivo.

Analizzando la tua situazione però siamo in realtà in presenza di una denuncia infedele (seppur in buona fede), pertanto il termine prescrizionale vecchio si può ritenere fosse quello della notifica entro il 31/12 del terzo anno successivo. La motivazione è che le denunce ici hanno validità anche per gli anni successivi, quindi se ad esempio il fabbricato 'infedele' l'hai dichiarato nel 2000, è come se tutti gli anni dal 2001 in poi tu presentassi denuncia contenente gli stessi dati della dichiarazione 2000, e pertanto il comune rettifica l'infedeltà a partire dal 2003, tenendo conto che dall'1/01/07 il termine s'è poi esteso al 5° anno successivo, invece che 3°..

nordi

Citazione di: C.A. il 25 Febbraio 2009, ore 08:43:24
Diciamo che il comune, nell'indicare come motivazione "omesso parziale versamento" ti sta dicendo che ha considerato la tua inadempienza come una rettifica sul versamento, e che con la vecchia prescrizione scadeva al 31/12 del secondo anno successivo.
Dunque il comune, stando alla motivazione indicata nell'atto (giusta o sbagliata che sia) dice che sta rettificando quanto versato, non ritendendolo sufficiente.

Citazione di: C.A. il 25 Febbraio 2009, ore 08:43:24
Analizzando la tua situazione però siamo in realtà in presenza di una denuncia infedele (seppur in buona fede), pertanto il termine prescrizionale vecchio si può ritenere fosse quello della notifica entro il 31/12 del terzo anno successivo.
Ok questo è chiaro.
Citazione di: C.A. il 25 Febbraio 2009, ore 08:43:24
La motivazione è che le denunce ici hanno validità anche per gli anni successivi, quindi se ad esempio il fabbricato 'infedele' l'hai dichiarato nel 2000, è come se tutti gli anni dal 2001 in poi tu presentassi denuncia contenente gli stessi dati della dichiarazione 2000, e pertanto il comune rettifica l'infedeltà a partire dal 2003, tenendo conto che dall'1/01/07 il termine s'è poi esteso al 5° anno successivo, invece che 3°..
Quì invece non ho capito bene...  :'( ???
Dunque considerando la denuncia che si ripete anno per anno "tacitamente", loro considerano come se io nel 2004 avessi fatto una dichiarazione (tacita) per il 2003? E dunque fanno 2003+1+3 = 2007? dunque cadrebbe già nel nuovo termine unico di 5 anni?
Ma se la dichiarazione si ripete per gli anni successivi, pagando nel 2003 non è già quella una dichiarazione?
Allora  l'anno 2003 si riferisce mica all'ici 2002?? O il 2003 si riferisce alla dichiarazione per l'anno 2003?? Ufff che mal di testa! Non capisco bene perchè il 2003 non si è prescritto nel 2008! (tu meglio di così non potevi dirlo, sono proprio io che non capisco perchè non si può fare 2003+3, abbi pazienza).

Lasciando da perdere il giochino del barbatrucco del giorno festivo.. il discorso verte sempre SOLO sul termine di 3 anni e al limite se farlo partire dal 2003 o dal 2004 dico bene? Mentre il vecchio termine di 5 anni per denuncia/pagamento del tutto "omessi" sarebbe (almeno quello) inapplicabile? (questo lo chiedo tanto per capire, perchè in comune dicono che si applicherebbe addirittura quello, perchè avremmo dovuto fare la denuncia visto l'uso diverso da quello dichiarato, dunque per loro si applicano i 5 anni proprio per omessa denuncia in toto. A me pare di no, perchè anche se la denuncia (quella originaria) era infedele, comunque una denuncia c'è stata. Loro sostengono che è come se non ci fosse stata. Che dire??)

C.A.

Allora... Parto dal fondo.
Tu hai un immobile, e lo denunci (e paghi) come C02. Però esso è utilizzato come negozio, pertanto la tua dichiarazione è infedele. Il discorso dell'omessa variazione può avere un fondamento solo se ad esempio la tua dichiarazione iniziale fosse corretta, e il passaggio a negozio sia stato successivo, ma diciamo che anche in questo caso è un argomento soggetto ad interpretazione personale, anche in sede di giudizio.
Pertanto la 'vecchia' prescrizione è a 3 anni.
Tu eri in obbligo di denuncia, in quanto dovevi rettificare quanto dichiarato in precedenza.
La denuncia relativa all'anno di imposta 2003 era in obbligo di presentazione nel corso del 2004. Quindi entro il 31/12 del terzo anno successivo (31/12/2007) con il vecchio ordinamento ti andava notificato l'atto. Di fatto dal 1/1/07 la prescrizione s'è prolungata a 5 anni, pertanto è oggi ancora accertabile l'infedele 2003.


nordi