Località errrata area edificabile

Aperto da fabio, 22 Gennaio 2003, ore 21:20:23

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fabio

Un altro dei miei casi:

Un contribuente riceve un avviso di liquidazione relativo ad un'area edificabile per la quale il Comune ha definito un valore con delibera di Giunta per il 2002 e per gli anni pregressi.

L'avviso riporta in modo errato la località in cui è situata l'area.

Premetto che il contribuente ha sempre versato per terreni agricoli anche se il terreno è sempre stato edificabile.

Il contribuente ricorre in commissione tributaria affermando che
1) é errata l'indicazione della località
2) il valore dell'area non gli è mai stato notificato

Può il COmune annullare in autotutela gli avvisi emessi, correggere l'errore e successivamente riemetterli per le annualità non prescritte?

La commissione può annullare gli atti solo per l'errore relativo alla località
anche se il contribuente NON ha mai versato  nula per aree edificabili?

Ci sono sentenze della Commissione Tributaria per casi analoghi?

Grazie
Fabio
:blink:  :blink:  :blink:                                                                                                                                                    

Alex (redazione D.N.)

CitazioneUn altro dei miei casi:

Un contribuente riceve un avviso di liquidazione relativo ad un'area edificabile per la quale il Comune ha definito un valore con delibera di Giunta per il 2002 e per gli anni pregressi.

L'avviso riporta in modo errato la località in cui è situata l'area.

Premetto che il contribuente ha sempre versato per terreni agricoli anche se il terreno è sempre stato edificabile.

Il contribuente ricorre in commissione tributaria affermando che
1) é errata l'indicazione della località
2) il valore dell'area non gli è mai stato notificato

Può il COmune annullare in autotutela gli avvisi emessi, correggere l'errore e successivamente riemetterli per le annualità non prescritte?

La commissione può annullare gli atti solo per l'errore relativo alla località
anche se il contribuente NON ha mai versato  nula per aree edificabili?

Ci sono sentenze della Commissione Tributaria per casi analoghi?

Grazie
Fabio
:blink:  :blink:  :blink:


Per quanto concerne il caso prospettato, il comune impositore non deve annullare l'avviso di accertamento già notificato, ma solo correggerlo in via di autotutela, e ciò al fine di non rimettere un nuovo accertamento oltre i termini di legge. In sostanza l'atto amministrativo originale resta valido in quanto viene corretta la sola zona o località in cui è situata l'area fabbricabile.
Ritengo  azzardato anticipare il giudizio della commissione tributaria adita e non conosco sentenze specifiche per casi analoghi.

Alex (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

fabio

Citazione
CitazioneUn altro dei miei casi:

Un contribuente riceve un avviso di liquidazione relativo ad un'area edificabile per la quale il Comune ha definito un valore con delibera di Giunta per il 2002 e per gli anni pregressi.

L'avviso riporta in modo errato la località in cui è situata l'area.

Premetto che il contribuente ha sempre versato per terreni agricoli anche se il terreno è sempre stato edificabile.

Il contribuente ricorre in commissione tributaria affermando che
1) é errata l'indicazione della località
2) il valore dell'area non gli è mai stato notificato

Può il COmune annullare in autotutela gli avvisi emessi, correggere l'errore e successivamente riemetterli per le annualità non prescritte?

La commissione può annullare gli atti solo per l'errore relativo alla località
anche se il contribuente NON ha mai versato  nula per aree edificabili?

Ci sono sentenze della Commissione Tributaria per casi analoghi?

Grazie
Fabio
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Per quanto concerne il caso prospettato, il comune impositore non deve annullare l'avviso di accertamento già notificato, ma solo correggerlo in via di autotutela, e ciò al fine di non rimettere un nuovo accertamento oltre i termini di legge. In sostanza l'atto amministrativo originale resta valido in quanto viene corretta la sola zona o località in cui è situata l'area fabbricabile.
Ritengo  azzardato anticipare il giudizio della commissione tributaria adita e non conosco sentenze specifiche per casi analoghi.

Alex (redazione Dossier.Net)
Scusa l'insistenza ma cosa significa tecnicamente correggere l'avviso in autotutela?
Il Comune deve inviare al COntribuente un nuovo avviso in rettifica dicendo che sostituisce il precedente o deve comunicarlo alla Commissione TRibutaria o deve fare entrambe le Cose?
Dove posso trovare informazioni relativamente a cosa deve contenere una rettifica in autotutela?
Grazie
Fabio                                                                                                                                                  

Alex (redazione D.N.)

Citazione
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CitazioneUn altro dei miei casi:

Un contribuente riceve un avviso di liquidazione relativo ad un'area edificabile per la quale il Comune ha definito un valore con delibera di Giunta per il 2002 e per gli anni pregressi.

L'avviso riporta in modo errato la località in cui è situata l'area.

Premetto che il contribuente ha sempre versato per terreni agricoli anche se il terreno è sempre stato edificabile.

Il contribuente ricorre in commissione tributaria affermando che
1) é errata l'indicazione della località
2) il valore dell'area non gli è mai stato notificato

Può il COmune annullare in autotutela gli avvisi emessi, correggere l'errore e successivamente riemetterli per le annualità non prescritte?

La commissione può annullare gli atti solo per l'errore relativo alla località
anche se il contribuente NON ha mai versato  nula per aree edificabili?

Ci sono sentenze della Commissione Tributaria per casi analoghi?

Grazie
Fabio
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Per quanto concerne il caso prospettato, il comune impositore non deve annullare l'avviso di accertamento già notificato, ma solo correggerlo in via di autotutela, e ciò al fine di non rimettere un nuovo accertamento oltre i termini di legge. In sostanza l'atto amministrativo originale resta valido in quanto viene corretta la sola zona o località in cui è situata l'area fabbricabile.
Ritengo  azzardato anticipare il giudizio della commissione tributaria adita e non conosco sentenze specifiche per casi analoghi.

Alex (redazione Dossier.Net)
Scusa l'insistenza ma cosa significa tecnicamente correggere l'avviso in autotutela?
Il Comune deve inviare al COntribuente un nuovo avviso in rettifica dicendo che sostituisce il precedente o deve comunicarlo alla Commissione TRibutaria o deve fare entrambe le Cose?
Dove posso trovare informazioni relativamente a cosa deve contenere una rettifica in autotutela?
Grazie
Fabio



L'istituto dell'autotutela è una capacità riconosciuta dall'ordinamento alla pubblica amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la rettifica di atti ritenuti illegittimi o infondati.
L'esercizio dell'autotutela è stato concepito dalle previsioni di cui all'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 e all'art. 2-quater dek D.Lgs. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994) e regolamentato dal decreto del ministero delle FInanze n. 37 dell'11 febbraio 1997.
Salvo che sia intervenuto giudicato, l'atto di autotutela deve essere notificato al soggetto destinatario ed anche all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Alex (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                                  

fabio

Citazione
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CitazioneUn altro dei miei casi:

Un contribuente riceve un avviso di liquidazione relativo ad un'area edificabile per la quale il Comune ha definito un valore con delibera di Giunta per il 2002 e per gli anni pregressi.

L'avviso riporta in modo errato la località in cui è situata l'area.

Premetto che il contribuente ha sempre versato per terreni agricoli anche se il terreno è sempre stato edificabile.

Il contribuente ricorre in commissione tributaria affermando che
1) é errata l'indicazione della località
2) il valore dell'area non gli è mai stato notificato

Può il COmune annullare in autotutela gli avvisi emessi, correggere l'errore e successivamente riemetterli per le annualità non prescritte?

La commissione può annullare gli atti solo per l'errore relativo alla località
anche se il contribuente NON ha mai versato  nula per aree edificabili?

Ci sono sentenze della Commissione Tributaria per casi analoghi?

Grazie
Fabio
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Per quanto concerne il caso prospettato, il comune impositore non deve annullare l'avviso di accertamento già notificato, ma solo correggerlo in via di autotutela, e ciò al fine di non rimettere un nuovo accertamento oltre i termini di legge. In sostanza l'atto amministrativo originale resta valido in quanto viene corretta la sola zona o località in cui è situata l'area fabbricabile.
Ritengo  azzardato anticipare il giudizio della commissione tributaria adita e non conosco sentenze specifiche per casi analoghi.

Alex (redazione Dossier.Net)
Scusa l'insistenza ma cosa significa tecnicamente correggere l'avviso in autotutela?
Il Comune deve inviare al COntribuente un nuovo avviso in rettifica dicendo che sostituisce il precedente o deve comunicarlo alla Commissione TRibutaria o deve fare entrambe le Cose?
Dove posso trovare informazioni relativamente a cosa deve contenere una rettifica in autotutela?
Grazie
Fabio



L'istituto dell'autotutela è una capacità riconosciuta dall'ordinamento alla pubblica amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la rettifica di atti ritenuti illegittimi o infondati.
L'esercizio dell'autotutela è stato concepito dalle previsioni di cui all'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 e all'art. 2-quater dek D.Lgs. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994) e regolamentato dal decreto del ministero delle FInanze n. 37 dell'11 febbraio 1997.
Salvo che sia intervenuto giudicato, l'atto di autotutela deve essere notificato al soggetto destinatario ed anche all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Alex (redazione Dossier.Net)
GRazie Alex,
un'ultima precisazione, il decreto del ministero delle FInanze n. 37 dell'11 febbraio 1997 ,se non erro, parla soltanto dell'annullamento di un atto amministrativo , non della sua rettifica, Esiste qualche decreto che spieghi chiaramente come redigere un atto di rettifica in autotutela onde evitare che venga impugnato dal contribuente per qualche errore formale?

Se dalla rianalisi della situazione relativa al contribuente si evince che l'importo non versato è maggiore, una volta corretto l'errore del Comune, può il contribuente pagare il primo avviso rinunciando al ricorso in Commissione?
Grazie ancora e scusa se ti stresso

Fabio :blush:                                                                                                                                                    

Alex (redazione D.N.)

CitazioneGRazie Alex,
un'ultima precisazione, il decreto del ministero delle FInanze n. 37 dell'11 febbraio 1997 ,se non erro, parla soltanto dell'annullamento di un atto amministrativo , non della sua rettifica, Esiste qualche decreto che spieghi chiaramente come redigere un atto di rettifica in autotutela onde evitare che venga impugnato dal contribuente per qualche errore formale?

Se dalla rianalisi della situazione relativa al contribuente si evince che l'importo non versato è maggiore, una volta corretto l'errore del Comune, può il contribuente pagare il primo avviso rinunciando al ricorso in Commissione?
Grazie ancora e scusa se ti stresso

Fabio :blush:



L'istituto dell'autotutela prevede l'annullamento, totale o parziale, da parte della pubblica amministrazione degli atti ritenuti illegittimi o infondati. Come precisato dalla Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, all'annullamento o alla revoca dell'atto debbono ritenersi equiparati sia la riforma che la rettifica del medesimo.
"Per riforma deve intendersi l'ipotesi in cui, non sussistendo i presupposti per il ritiro totale dell'atto, lo stesso viene parzialmente annullato mediante la sua modificazione, da considerare come un ritiro parziale. La rettifica, invece, si ha nell'ipotesi di correzione di un errore materiale contenuto nell'atto emanato e commesso ai danni del contribuente".
Non esiste alcun decreto che spieghi chiaramente come redigere un atto di rettifica in autotutela, ma nel tuo Comune ci sarà pure un segretario comunale o direttore generale che possa aiutarti a redigere il provvedimento di rettifica in autotutela dell'avviso di liquidazione relativo all'area edificabile sbagliata.
Per quanto riguarda la seconda domanda, essendo pendente un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente può decidere di rimettersi alla sentenza del giudice tributario, ma può anche proporre al Comune istanza di conciliazione giudiziale totale o parziale della controversia. La conciliazione può essere proposta pure dal Comune e la sua conclusione può avvenire soltanto davanti alla Commissione provinciale, sia in udienza che fuori udienza.

Alex (redazione Dossier.Net)