ESENZIONE ICI IMMOBILE ASSIMILATO AB.PR.

Aperto da viva69, 10 Dicembre 2008, ore 19:36:52

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viva69

Ciao a tutti,
come pensate possa risolvere questo caso?
Sono proprietario di un immobile, categoria A3, concesso già dal 1996 in uso gratuito a mia figlia che ha stabilito la propria residenza effettiva.
Tenuto conto:
- di ciò che dispone il decreto legge n. 93/2008 
- che la Risoluzione 05.06.2008, n. 12/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale – ha chiarito che rientrano tra gli immobili assimilabili alla abitazione principale tutte le ipotesi previste dai Comuni "con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto" e "indipendentemente dalla dizione utilizzata";
- che il regolamento ICI del Comune, vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopramenzionato, in tale fattispecie così prevede:
Titolo II  - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni  - Art. 4 Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
2. Vengono altresì considerate abitazioni principali:
a. le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
b. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un cittadino italiano residente all'estero, alla sola condizione che non risulti locata.
c. l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale da anziani o disabili che dimorino abitualmente in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata;
e. abitazione concessa in uso gratuito ai propri figli e/o genitori;
3. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
PREMESSO che ho fatto istanza d'inrpello al Comune per ottenere il beneficio delle'esenzione ICI per l'anno 2008 e che il Comune mi ha risposto negativamente nel senso che nel regolamento, approvato nel 2004, ha accordato una mera agevolazione/riduzione (dal 7 al 6,5) senza operare alcuna assimilazione a quelle principali,
potreste darmi un consiglio su come agire visto che secondo il Comune sbaglia?
Vi saluto.

jeryko

Proprio in base a quanto chiarito dalla risoluzione da te richiamata, non c'è dubbio che il tuo Comnune abbia di fatto assimilato alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito. Per esaminare bene il caso però, dovresti fornire queste ulteriori notizie:
1) nel regolamento c'è qualche altro articolo dove viene specificato il trattamento agevolativo che viene applicato alle abitazioni concesse in uso gratuito? Se si, quale? Oppure il trattamento agevolativo viene determinato di anno in anno con la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni ICI?
2) A quale aliquota e detrazione era invece sottoposta l'abitazione principale vera e propria?
Ripeto, sono convinto dell'errore da oparte del Comune, ma queste notizie mi servono per cercare di capire l'interpretazione data dall'ufficio tributi.

viva69

Ciao Jeryko,
ti ringrazio per la risposta e scusami se per semplicità e chiarezza ti incollo stralci dei documenti.
Stralcio del regolamento approvato il 20/12/2004
Titolo II Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art. 4 Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente.
2. Vengono altresì considerate abitazioni principali:
a. le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
b. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un cittadino italiano residente all'estero, alla sola condizione che non risulti locata.
c. l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale da anziani o disabili che dimorino abitualmente in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che a stessa non risulti locata;
e. abitazione concessa in uso gratuito ai propri figli e/o genitori;
3. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Art. 5 Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale
1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale sopra citata.
2. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze nel limite di una ad abitazione che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:
a. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
b. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
3. Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate ai commi 1 e 2.
4. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
Art. 6 Detrazione di imposta
1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al punto 1 ed al punto 2 lettere a), b), c), d) del precedente art. 4 è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e si estende alle relative pertinenze solo nel caso previsto al comma 3 del precedente art. 5. La detrazione è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.
2. Il Comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, limitatamente a situazioni individuate con la medesima deliberazione, la detrazione di cui al precedente punto 1).
Art. 7 Documentazione per beneficiare della detrazione d'imposta
Per le eventuali detrazioni d'imposta di cui al punto 2 del precedente art. 6 o per fruire dell'aliquota ridotta (ad eccezione per quella prevista per l'abitazione principale) e/o di eventuale aliquota diversificata o agevolata, il Comune potrà richiedere la certificazione del possesso dei requisiti previsti stabilendo le modalità con le apposite deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Art. 8 Riduzioni d'imposta
1. L'imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettere a) e b) della legge 5/8/1978, n. 457.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c. edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile";
5. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
8. In mancanza della dichiarazione sostituiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. La comunicazione di variazione ICI deve essere comunque presentata.
9. L'Amministrazione Comunale nei casi di verifica di cui al punto 7 o accertamento di cui al precedente punto 8 adotterà i provvedimenti necessari, ai sensi della normativa vigente, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di degrado che determinano le condizioni di inagibilità e di inabitabilità. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da norme statali e locali sul decoro urbano, la tutela della sicurezza e della salute pubblica e privata.
Art. 9 Esenzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, le esenzioni concernenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del citato decreto legislativo, si applicano soltanto ai fabbricati che siano posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente utilizzatore ed a condizione che gli stessi fabbricati siano utilizzati direttamente dall'Ente per gli scopi istituzionali o indirettamente tramite concessione in uso gratuito per la realizzazione di attività inerenti gli scopi istituzionali. In quest'ultimo caso è necessaria la preventiva stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
Stralcio delibera C.C.
- Vista la delibera di Giunta Comunale n.156 del 5/03/2008 con la quale sono state riconfermate per l'anno
in corso le stesse aliquote ICI applicate nel 2007 nelle seguenti misure:
- 4 per mille e con detrazione di € 103,39 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e
relativa pertinenza (da intendersi quest'ultima quale unica unità immobiliare, di categoria catastale
C/2 e C/6, durevolmente asservita all'abitazione principale anche se non appartenente allo stesso
fabbricato per non più di una pertinenza per abitazione principale); Alla predetta detrazione potrà aggiungersi, se ne ricorrono le condizioni, quella introdotta dall'art.1, comm5 della legge 244/2007, pari
all'1,33 per mille della rendita catastale e sino alla concorrenza di 200 euro (non comprensive della
detrazione minima);
- 3 per mille con detrazione di € 103,39 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da
parte dei seguenti soggetti:
a) pensionati e/o portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono di solo reddito da
pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a € 6.713,94 annui al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarità dell'immobile da parte di coniugi dei
quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato è figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%;
b) titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidità riconosciuta non inferiore al 75%;
c) titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1°/01/2007;
d) titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art.65 legge 23/12/1998 n.448 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5 per mille per i terreni agricoli;
- 7 per mille per le aree fabbricabili con riconferma, quale valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2008 e per le diverse zone del paese come tipizzati nel vigente strumento urbanistico, dello stesso importo fissato per l'anno 2007 e ciò in quanto in questo Comune il valore
delle aree fabbricabili non ha subito apprezzabili variazioni;
- 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
- 6,5 per mille e senza alcuna detrazione per le abitazione concesse in uso gratuito ai propri figli e/o genitori;
Stralcio risposta del Comune ad interpello
..si precisa che il CC con reg. ICI del 20/12/04 ha inteso accordare a favore delle ab.concesse in uso ai propri figli e/o genitori e giusto quanto previsto dall'art.4 dello stesso regolamento, una mera agevolazione/riduzione senza operare alcuna assimilazione di dette abitazioni a quella qualificata come principale. In sede di determinazione delle aliquote che annualmente viene decisa in concomitanza alla approvazione del bilancio si è infatti provveduto a ridurre l'aliquota ordinaria, normalmente applicabile per detta tipologia dal 7 x milla al 6,5 x mille. Di talchè, quanto previsto dal Dl 96/08, che elimina l'ICi per........., non può essere applicato per la fattispecie in oggetto di interpello. A conforto di quanto sopra esposto, si precisa che questo Ente non ha riconosciuto per le medesime unità immobiliari nè l'aliquota agevolata delle abitazioni principali, nè la detrazione per l'abitazione principale.
Ti saluto.


jeryko

#3
Secondo me c'è una discordanza fra quanto stabilito nel regolamento comunale e quanto deliberato dal Consiglio comunale in tema di aliquote e detrazioni. Questo perché non si può dire nel regolamento che "Vengono altresì considerate abitazioni principali:... e) abitazione concessa in uso gratuito ai propri figli e/o genitori", per poi stabilire con delibera di C.C. che per quella tipologia si riconosce solo una aliquota ridotta appena dello 0,5 per mille rispetto a quella ordinaria.
La ratio della norma  che ha riconosciuto potestà regolamentare in materia di ICI ai Comuni, (art. 59 D.Lgs. 446/1997) che con proprio regolamento potevano prevedere diverse cose tra le quali alla lett. e) comma 1 del citato art. 59 quella inerente proprio la equiparazione alle abitazioni principali per quei fabbricati concessi in uso gratuito a parenti, era appunto quella di dare la possibilità agli Enti che lo avessero deliberato, di riconoscere a queste tipologie l'applicazione delle aliquote ridotte e/o anche delle detrazioni previste per le abitazioni principali.
Ti riporto lo stralcio della norma richiamata:
Art. 59 comma 1 lett. e) D.Lgs. 446/1997
e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste,
quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il
grado di parentela;

Pertanto se con regolamento il Comune, avvalendosi della potestà regolamentare riconosciuta dal predetto D.Lgs. 446/1997, ha voluto considerare abitazioni principali (come testualmente recita) quelle concesse in uso gratuito a parenti, avrebbe dovuto di conseguenza riconoscere a queste almeno l'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e/o anche la detrazione.
E' una situazione anomala, ed in questo caso il Comune si fa forte di questa "anomalia" per sostenere la sua tesi, ma tu prova a far notare che nel predisporre la delibera di Consiglio con la quale sono state deliberate le aliquote e detrazioni non ci si è attenuti a quanto stabilito dal D.Lgs. 446/1997, art. 59 comma 1 lett. e).
Vista la particolarità della questione inviterei C.A., molto più esperto di me, a dire la sua.
Ciao.

viva69

In attesa di C.A., considero le tue considerazioni esaudienti ed altamente professionali.
Ti informo che ho saputo che il responsabile ICI del Comune presentarà per l'approvazione del bilancio 2009 una proposta di variazione al regolamento ICI che va nella direzione dell'esplicita esenzione per il caso in discussione.
Comunque rispetto alla mia idea iniziale di non pagare e poi eventualmente fare ricorso, al momento sono più orientato a pagare per tutto il 2008.
Ti saluto.

viva69

Ciao C.A.,
daresti gentilmente una lettura a questa discussione.
Grazie.

C.A.

La questione è interessante: è esattamente il problema opposto che, a quanto pare, molti comuni hanno posto all'Anci.

L'art 1 comma 2 del decreto legge 93/2008 prevede:
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'Anci stessa, tramite l'Ifel, con nota del 30 maggio 2008 ha chiarito come comportarsi in caso di differenza fra regolamento (che in questo caso asserisce l'assimilazione) e delibera (che parla di una riduzione di aliquota, diversa sia da quella ordinaria che da quella di abitazione principale):

L'abolizione ICI comprende le abitazioni principali di legge (divorziati, residenti all'estero, ex IACP, coop indivise, ...) nonché quelle assimilate dal Comune, in particolare oltre agli anziani/disabili anche i parenti. Per tale assimilazione è sufficiente aver previsto l'aliquota agevolata e non anche la detrazione in quanto la lettera e) dell'art. 59, di cui al D. Lgs 446/97, fra aliquota e detrazione usa la congiunzione "od" e non "e". Nel testo non è menzionata la casa dei cittadini residenti all'estero, non locata, che comunque dovrebbe rientrare nella casistica di abolizione (assimilazione ope legis). Ai fini del beneficio si pone la condizione che le assimilazioni operate dai Comuni siano state adottate con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto. Al riguardo deve essere considerato che molti Enti non hanno trasfuso nei regolamenti le assimilazioni adottate con delibera consiliare che si ritengono comunque escluse dal pagamento ICI analizzando la questione sotto il profilo sostanziale e non formale. Il problema, in realtà, sorge per i Comuni che hanno applicato l'art. 59 di cui sopra con delibera di giunta per gli anni precedenti al 2007; bisognerebbe valutare l'opportunità di ratificare con delibere consiliari l'operato della giunta, in quanto in tali Comuni permarrebbe una agevolazione approvata da organo incompetente.
http://www.dossier.net/guida/norme/nota083005.htm  (qui trovi il testo completo)

Quindi da una parte abbiamo il decreto legge che parla esclusivamente di "regolamento" (dal quale l'abitazione data in uso gratuito nel tuo comune risulta rientrare nei casi di esenzione), mentre secondo l'ANCI bisognerebbe guardare il lato sostanziale della materia, cioè se nel regolamento non sono assimilate, ma nella delibera di giunta sì, allora a loro avviso dovrebbero godere dei benefici (nel tuo caso però siamo all'inverso: un beneficio previsto da regolamento è, molto stranamente, come ha fatto notare Jeryko, disatteso nelle delibere di giunta).

Faccio inoltre notare che con il chiarimento del ministero da te citato viene precisato:
Pertanto, sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto
di assimilazione all'abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto
che, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto del comma 16 dell'art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali
provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.
E' necessario precisare che, data la chiara finalità della norma di esenzione in
commento, i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono
restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti, poichè ciò
contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un'illegittima limitazione di un diritto
ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di
cui al comma 2 dell'art. 1 in esame.

Quindi che il responsabile voglia far introdurre modifiche a regolamenti o alla delibera annuale delle aliquote è assolutamente irrilevante ai fini dell'esenzione: questa spetta solo agli immobili ricadenti nelle previsioni di assimilazione già regolamentate il 29 maggio 2008.

In sintesi a mio avviso l'immobile è assimilato, in quanto la normativa parla di regolamento ici e non di delibera di giunta; il mio consiglio è di effettuare il versamento, e chiederne rimborso.
Ti dico questo perchè in caso di risposta negativa potrai proporre ricorso (entro 60 giorni dalla risposta o trascorsi 90 giorni senza aver avuto risposta) in commissione, esattamente come contro un provvedimento, ma in questo modo non rischi di dover pagare sanzioni e interessi in caso dovesse venir normato un chiarimento in linea con l'interpretazione "sostanziale" data dall'Anci.

viva69

Seguirò il tuo consiglio.
Grazie, è stato piacevole discutere con Voi.
Saluto tutti, alla prossima.

Auguri per le prossime festività