cartella ici notificata per via postale: valida o no?

Aperto da augusto123, 06 Dicembre 2008, ore 23:16:48

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augusto123

Salve gente!
Il 18 ottobre 2008 l'agente di riscossione Equitalia (o meglio il postino) ha tentato la notifica, via raccomandata a.r., di una cartella di pagamento inerente un accertamento Ici 2004, in precedenza regolarmente notificato nel 2006. Essendo assente, ho potuto ritirarla solo il 31 ottobre.
Secondo voi tale notifica è regolare, tenuto conto  che il postino non mi ha inviato la successiva raccomandata a.r. (prevista dall'art. 8 della L. 890/1982) per avvisarmi del tentativo di notifica e del deposito della cartella presso l'ufficio postale?
A naso, e leggendo in giro, direi sia illegittima-nulla proprio per la mancanza della seconda raccomandata di avviso e potrei impugnare la cartella presso la C.T.P. vincendo.
Direi ci sia il problemino non secondario per cui, nel frattempo, equitalia potrebbe notificarmi una seconda cartella regolare con tanto di seconda raccomandata a.r. nel caso io sia nuovamente assente dal domicilio, sanando il tutto. O no?
Infine, in che giorno è avvenuta la notifica della cartella dal quale decorrono i 60 giorni entro cui pagare o presentare ricorso? Io direi il 31 ottobre, cioè quando l'ho ritirata. Da cui ricorso o pagamento entro il 30 dicembre prossimo.
Grazie per i suggerimenti!
Un saluto a tutti! Soprattutto C.A. e Jeryko, le colonne portanti del sito! ;)
Augusto ;)

jeryko

Se viene utilizzato il servizio postale in caso di irreperibilità l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza. In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).
Detto questo, secondo me avendo ritirato la cartella, ed avendo pertanto sottoscritto all'atto del ritiro, hai di fatto sanato la nullità.
Per quanto riguarda invece il termine per il pagamento o la proposizione del ricorso, questo decorre dal momento del ritiro effettivo (visto che c'è) della cartella da parte del contribuente.

C.A.

Da un punto di vista "normativo" non ti so aiutare: la mia esperienza si ferma agli adempimenti a carico dei comuni, non dei riscossori. A buon senso (che sappiamo non esser sempre applicabile a queste materie) direi che alla fine la cartella l'hai ritirata (immagino in posta?) e quindi avrai firmato un qualche verbale che possa attestare che ne sei entrato in possesso. Detto questo "immaginerei" che il mancato adempimento da parte delle poste (a quanto ho capito, e non da parte del riscossore) ad un suo obbligo non possa comportare l'invalidità della cartella esattoriale nel caso in cui comunque il plico ti sia stato notificato.
Sicuramente per quanto riguarda i termini è come dice Jeryko: il riscossore adempie alle sue scadenze quando consegna alle poste, per il contribuente i termini iniziano dalla data effettiva di notifica.

augusto123

Condivido sostanzialmente le opinioni ma aggiungo una replica e un paio di annotazioni.
Effettivamente, è tutta una faccenda a livello  di notifica postale (e postino).
Tuttavia noto, da quanto dite, che se non avessi ritirato la cartella la notifica non si sarebbe mai verificata e dunque......sarebbe stata inesistente (non avrei sanato nulla col ritiro appunto mancante della cartella) e perciò un certo giorno mi sarei visto notificare una intimazione di pignoramento - esecuzione o qualcosa del genere, da impugnarsi in quanto inesistente la pregressa procedura......e avrei vinto, almeno a mio modo di vedere. Non so come la pensiate voi.
Non solo.
La tesi di Jeryko è incompleta.
Ho letto tempo fa che esiste una corrente giurisprudenziale a livello di cassazione per cui la notifica postale per esistere ed essere valida deve essere completa di tutti i passaggi: tentata notifica, rilascio avviso in buca postale, seconda raccomandata a.r. che avvisa della tentata notifica e del deposito in posta dell'atto.
La mancanza di un passaggio dei 3 indicati dalla legge inficia la validità della notifica postale che non viene affatto sanata dal ritiro della cartella, nel mio caso, e quindi dalla conoscenza della stessa.
Question vera anche per le classiche notifiche fatte direttamente tramite messo comunale o altro, secondo i canoni del codice di procedura civile.
Purtroppo non ricordo il riferimento della sentenza di cassazione ma se la trovo, ad utilità di qualcuno del forum, la metto qua dentro.
Comunque, c'è anche la corrente giurisprudenziale che conferma la tesi di Jeryko, per mia sfortuna!! Dunque fare ricorso solo su questo è un terno al lotto e nel mio caso specifico non vale la pena.
Dunque pagherò entro il 30 dicembre, che è la data ultima vista la notifica avvenuta al ritiro cartella in posta, il 31 ottobre, come immaginavo e voi mi avete confermato.
Grazie per la replica e auguri se non ci si sente prossimamente!
A.

augusto123

Inserisco qua una questione inerente la notifica, postale e non, che riguarda un caso particolare che, tuttavia, si verifica spesso e dunque è bene rendere noto.

In linea generale, nelle notifiche postali di atti di accertamento e/o riscossione (dunque cartelle/ingiunzioni) NEL CASO DI ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO DELL'ATTO, il postino deve inviare raccomandata a.r. che avvisi della tentata notifica e del deposito dell'atto all'ufficio postale.
Mancando tale raccomandata a.r. la notifica è NULLA (in conformità con quanto previsto dalla sent. C. Cost. 346/1998) PURCHè IL DESTINATARIO NON RITIRI L'ATTO DEPOSITATO.
Pur mancando tale raccomandata a.r., infatti, il successivo ritiro dell'atto depositato determina la conoscenza dello stesso e dunque la possibilità di difendersi, per cui si ritengono sanate le omissioni/irregolarità commesse dal postino precedentemente, e la notifica si dà per perfezionata, regolarmente eseguita alla data del ritiro dell'atto (art. 8, cc. V e VI, L. 890/'82 e sent. Cassaz. 12/7/2005 n. 14606).

Il discorso è similmente ripetibile (cambiando solo le norme regolatrici) alle notifiche tramite ufficiale giudiziario ex C.P.C. (particolarmente art. 140 c.p.c.).- (naturalmente il deposito atto avviene in comune e non alla posta).

Quindi, per concludere, se arriva un qualunque atto di accertamento e/o riscossione e non siamo a casa, prima di ritirare qualunque cosa aspettiamo sempre la raccomandata a.r. verde che avvisi della tentata notifica e poi passiamo a fare il ritiro dell'atto.
Se tale raccomandata non viene fatta NON RITIRARE NULLA E ASPETTARE IL SUCCESSIVO ATTO CHE, ovviamente, DOVRà ESSERE IMPUGNATO presso la c.t.p. contenstando la nullità (o meglio inesistenza) della notifica del primo atto  presupposto e dunque la nullità dell'atto successivo E contestando, anche nel merito delle pretese eventualmente, entrambi gli atti (particolarmente il primo) (in tal senso la sent. Cassaz. 25/7/2007 n.16412).-


N.B.: l'ente di turno potrebbe tentare di sanare la nullità con una seconda notifica una volta che si vede arrivare un ricorso....ma in media i tempi di decadenza sono limitati per cui è improbabile ci stiano dentro coi tempi.