Grazie di nuovo. Riapprofitto della tua gentilezza e competenza per qualche approfondimento riguardo alle sanzioni (art.14 Dlgs 504/92). In particolare, in diverse riviste e anche sul Vs. su sito internet, agli ultimi capoversi della sezione "Sanzioni", trovo scritto che: "in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave, congruamente maggiorata". Poi, trovo scritto: "Sulla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa tributaria non vanno applicati gli interessi".
Inoltre, da varie riviste, trovo che con decorrenza 1/4/1998, le sanzioni concernenti le violazioni alle leggi tributarie dei Comuni, trovano riferimento nei Dl.471,472 e 473 del 18/12/1997. Più volte trovo scritto: "la sanzione non deve mai essere applicata nei casi di omessa o di infedele denuncia, in quanto in tali casi la violazione è sanzionata sulla base dei principi contenuti nel Dlgs 473/97". Oppure trovo scritto: "il nuovo sistema sanzionatorio tributario, prevede l'esclusiva applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per il reato più grave (ne bis in idem)". Oppure: "Si ritiene che la violazione dell'omesso o del parziale versamento, sanzionata dall'art. 13, comma 2, del Dgls 471/97 non debba essere applicata, quando la violazione consiste nell'omessa od infedele denuncia, proprio perchè le sanzioni previste nel Dgls 473/97 divengono assorbenti delle sanzioni previste dalla citata norma". In ultimo, ad una domanda specifica sull'omessa denuncia e pagamento ICI nel 1995, un esperto risponde: "A decorrere dall'1.4.98, la sanzione per omesso o parziale versamento è assorbita in quella di omessa o infedele denuncia. Tuttavia per le infrazioni commesse prima di tale data, se non ancora attribuite, se interviene adesione da parte del contribuente, risultano più favorevoli le nuove sanzioni, in quanto applicando la riduzione ad un quarto, di regola risultano minori delle prime. Infatti, applicando il minimo la riduzione sarebbe del 25 per cento nel caso di omessa denuncia e del 12,50 per cento per l'infedele. Ovviamente la riduzione ad un quarto non risulta applicabile sulle vecchie sanzioni, così come chiarito dal Minist.delle Fin. con la circ.180/98, nella parte a commento del favor rei (art.3 Dgls472/97)".
Alla luce di quanto sopra, ti chiedo, se possibile, un po di chiarezza.
In particolare, nel mio caso specifico, posto 1000 il tributo non pagato, quanto dovrei pagare? 1000+25%, 1000+25%+30%. Inoltre, l'importo del tributo non pagato è quello che avrei dovuto pagare ogni anno dal 2003 considerando anche l'agevolazione prima casa? Infine, praticamente, come mi devo comportare? Devo andare in Comune? Oppure scrivere qualcosa (accertamento con adesione)?Ho provato a scaricare il regolamento comunale ma non trovo alcun riferimento specifico.
Grazie per la risposta. Se vuoi che ti mandi i riferimenti da me trovati, comunicami un indirizzo mail. Il mio è mapy67@alice.it.