HA RAGIONE IL COMUNE?

Aperto da gorgia, 18 Novembre 2008, ore 00:42:07

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gorgia

Il PGR del comune di X, adottato nel 2005 e approvato definitivamente con delibera in vigore dal luglio 2006, ha reso edificabile una particella di terreno di mia proprietà, precedentemente agricola.
Lo stesso comune, come è solito fare ogni anno, con somma diligenza, con tutti i contribuenti,  anche nel 2006, prima della scadenza ICI, mi ha inviato un promemoria sulla mia situazione immobiliare, precisando, nel dettaglio i dati catastali, la rendita, il valore rivalutato, l'aliquota ICI deliberata per l'anno in corso e, addirittura, l'ammontare, per ciascun immobile da me posseduto all'interno del comune, della relativa imposta ICI dovuta. Il tutto corredato da allegati bollettini postali.
La particella suddetta, riportava i dati e l 'ammontare di imposta identici all'anno precedente, venendo,quindi, considerata ancora agricola.
Il sottoscritto, di conseguenza, sapendo che il PGR non aveva ancora passato il vaglio del Consiglio provinciale a cui era stato inviato e tanto meno l'approvazione definitiva del Consiglio comunale, ha pagato l'ICI in base alle indicazioni fornitemi dal comune stesso.
Una volta approvato definitivamente il PGR, ho venduto, nel novembre 2006, la particella in questione,
Solo nel giugno 2007, a particella da tempo venduta, con raccomandata A.R., il comune mi comunica che la suddetta particella è divenuta edificabile ai fini del calcolo e del pagamento ICI 2007.
Oggi, 17 novembre 2008, il comune X mi invia un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, chiedendomi il pagamento dell'ICI per detta particella, con ammontare calcolato sulla base del prezzo del rogito di vendita, più relative sanzioni (30% per parziale versamento, 50% per infedele denuncia).
Mi chiedo:
1) Esiste, o mi sbaglio, una norma di legge che prescrive che eventuali variazioni di rendita debbano partire dal gennaio successivo alla notifica di variazione?
2) Ammessa anche la possibilità di retroattività, ma le sanzioni sono giustificabili?
Grazie per l'aiuto.
 

C.A.

Buondì! Rispondo alle tue due richieste:

1) Quello a cui tu fai riferimento è una norma relativa alle rendite catastali; nel caso in specie invece stiamo parlando di un'area edificabile, e sia la sentenza della cassazione a corti riunite num. 25506 del 30/11/06 che il cosiddetto decreto bersani (art. 36 comma 2 del decreto legge 223 del 04/07/06) hanno "interpretato" la normativa esistente (contenuta nel decreto legislativo 504 del 1992, che trovi nella sezione "normativa" di questo sito) affermando che l'imponibilità come area fabbricabile di un terreno inizia dalla data in cui esso viene inserito in uno strumento urbanistico generale, anche quando questo è ancora in attesa di approvazione e non è immediatamente attuabile.

2) Le sanzioni, di per se', sono giustificabili nel senso che l'invio dei bollettini precompilati da parte del comune è un semplice "servizio" che viene svolto al contribuente. Infatti la maggior parte dei comuni che inviano i bollettini con importi già conteggiati indicano molto chiaramente sulla lettera che li accompagna che è responsabilità del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati, e che tali bollettini non limitano successive attività di accertamento da parte del comune.
Detto questo, ci sono comunque elementi che puoi utilizzare per ottenere la loro rimozione: innanzitutto verifica bene la lettera di accompagnamento dei bollettini, infatti potrebbe benissimo non esserci la dicitura di cui sopra. Secondariamente, cosa ben più importante, fai le seguenti verifiche:

a) Hai eventualmente presentato deduzioni o controdeduzioni durante la procedura di definizione del piano regolatore? Ti è stata notificata qualche convocazione a riguardo? Se sì, ovviamente non hai la possibilità di sostenere che non eri in possesso delle informazioni riguardanti il passaggio di destinazione della tua area.

b) L'art. 31 comma 20 della Legge 289 del 2002 (la finanziaria 2003) stabilisce : "I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente". Da quanto hai scritto pare che questa comunicazione ti sia stata inviata, su di essa che data di validità della variazione è indicata? Il punto è che per il 2006 non puoi nemmeno sostenere di aver ignorato il cambiamento di destinazione, dato che effettivamente l'area l'hai venduta a novembre come fabbricabile. Direi che comunque, per quella porzione di 2006 antecedente l'approvazione definitiva da parte della provincia potresti, a norma dello statuto dei diritti del contribuente, art. 10 comma 2 della legge 212 del 2000, sostenere che "il [tuo] comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa."


E' un tentativo che vale la pena fare, comunque diciamo che sul 2006, essendoci una compravendita nel corso dell'anno, e nessun versamento per area fabbricabile, nemmeno sul saldo quando eri sicuramente a conoscenza del cambiamento di destinazione, la richiesta di annullamento di sanzioni e interessi è molto risicato, però non si sa mai...
Per il 2005 invece il comune non ti ha inviato nessun accertamento? In che data è stato adottato inizialmente dal comune il PRG?

gorgia

Ti ringrazio infinitamente per la risposta chiara ed esaurientissima.
Aggiungo le precisazioni che mi hai richiesto:
a) Non ho presentato né deduzioni né controdeduzioni e non mi è stata notificata nessuna comunicazione durante la procedura di definizione del piano regolatore.

b)La comunicazione circa l'attribuzione alla particella in questione della natura di fabbricabilità è stata fatta , tramite raccomandata, datata 09/06/2007, a terreno già venduto e recita:"Ai sensi dell'art.31...ed ai fini del calcolo e del pagamento (1^ rata scadente il 18.06.2007) dell'imposta Comunale sugli Immobili (I:C:I:) si comunica che i seguenti terreni posseduti nel territorio del Comune di ... sono da considerare edificabili". Seguono i dati catastali.

Per il 2005 non ho ricevuto nessun accertamento.
La data precisa dell'adozione del piano non la conosco, ma frugando sul sito del comune, ho visto che gia nel 2002 si deliberava sulle osservazioni presentate.

Scusa se faccio finta di intendermene, ma non può darsi che il Comune si sia mosso solo dopo le "intrpretazioni autentiche " (Cassazione e Decreto Bersani) della seconda parte del 2006 e magari dopo la recente decisione della Corte costituzionale?
Potrei sostenere, quindi, che i prospetti con bollettino inviatimi negli anni precedenti (non solo nel 2006),  i mancati accertamenti precedenti e la comunicazione avvenuta solo nel 2007 sono dipesi dal contenzioso fino a poco tempo fa in atto in atto che il comune non voleva affrontare?
Potrei, in tal caso evitare almeno le sanzioni.
E, siccome un articolo del "Regolamento ICI" del Comune dice:"Nel caso di attribuzione di rendita catastale definitiva, ai fini del calcolo dell'imposta, si deve tenere conto della nuova rendita, dal periodo d'imposta successivo rispetto a quello nel quale la rendita risulta ..." potrei trovare anche qualche altro appiglio?

Scusami per il "romanzo" e grazie di nuovo.

C.A.

Partiamo dal fondo! Per quanto riguarda le "basi imponibili", cioè il valore su cui viene applicata l'aliquota dell'ici, a fare normativa è l'art 5 del dlgs 504/1992, che cita ai commi 2 e 5:

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Quindi come vedi il discorso della rendita è applicabile solo ai fabbricati. Per quanto riguarda le aree fabbricabili il valore "venale in comune commercio" altro non è che, in soldoni, il valore ottenibile mediamente da una compravendita riguardante quell'area. Su questo aspetto non c'è nulla da eccepire, bene fa il comune ad utilizzare il valore della compravendita effettivamente avvenuta.
Per quanto riguarda il fatto che il comune non si sia mosso prima, può dipendere da due cose:
a) ignoranza della normativa / mancanza del personale per procedere alle verifiche
b) deliberata scelta "politico/tributaria" di non applicare la legge così com'è stata scritta e interpretata.
Mi spiego meglio: nel 2006 la cassazione e il decreto bersani hanno "spiegato" come va letto il decreto 504 del 1992, quindi il comune, se come sembra da quanto dici tu, è dal 2002 che stava partorendo l'attuale versione del piano regolatore approvato nel 2006, potrebbe, secondo tali norme e sentenze, chiedere l'ici come aree fabbricabili dal 2002 in poi, con accertamenti notificabili tutt'oggi, visto che la prescrizione ici per le denunce infedeli e omesse non scatterà fino al 31/12/2008.
Pertanto il discorso dei mancanti accertamenti precedenti io, fossi in te, non lo solleverei.

Visto così il quadro complessivo, ti direi che puoi provare a far valere presso l'ufficio il richiamo allo statuto dei diritti del contribuente citato nel mio precedente post, dimostrando la volontà di pagare ma al netto di sanzioni e interessi, vista l'assenza di invio da parte del comune della corretta notifica postale del passaggio dell'area in oggetto ad edificabile, corroborata dall'aver effettuato il pagamento come "agricolo" proprio sui bollettini comunali.
Detto questo, da un punto di vista più legale, tu non hai nessuna credibilità nel dire che "non sapevi" che l'area fosse edificabile: tant'è che a novembre l'hai venduta, immagino con un valore non da terreno agricolo, ed allegato all'atto ci sarà sicuramente un certificato di destinazione urbanistica in cui c'è scritto che il terreno è edificaibile. E di solito per avere un certificato di destinazione urbanistica è necessario compilare una richiesta che rimane in comune. Pertanto, fossi in te, proverei un appoggio 'soft' all'ufficio, visto che appunto alle tue ragioni il comune può opporre sia l'atto di vendita che la mancata richiesta della differenza di imposta per gli anni precedenti.

gorgia

Grazie di nuovo!
Non voglio abusare del tuo tempo e della tua gentilezza, ma mi permetto, di fare alcune osservazioni solo per alimentare un dibattito che credo possa essere interessante e fonte di conoscenza, o di riflessione, per tutti i partecipanti al forum. In fondo, lo scopo dei forum credo sia proprio questo.

a)Il comma 1 dell'art. 74  della legge 342/2000 recita:" A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ....".
E' chiaro, come tu mi dici, che queste norme si riferiscono a interventi sulle rendite operate dal competente ufficio del territorio.
E' altrettanto chiaro, però, che il legislatore ha fissato un principio  in base al quale, indipendentemente dalla previa conoscenza che il contribuente abbia o meno della modifica effettuata, solo la notifica dà inizio all'efficacia di tali variazioni e quindi alla pretesa impositiva.

b) La legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'art. 31 recita:"I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".
Indubbiamente la formulazione è molto più soft rispetto a quella del sopra citato art. 74.
Resta, però, il fatto, tenendo presente anche quanto richiesto dall'art. 10 dello statuto del contribuente, che questa norma, successiva a quella dell'art. 74 della 342/2000, pare voler operare in analogia con quest'ultima.. A che scopo, infatti, comunicare a mezzo posta, se questo non offre al contribuente nessun tipo di tutela? E' un semplice atto di buona educazione? Tanto valeva continuare a limitarsi all'affissione all'albo pretorio. Si tratterebbe di un inutile spreco di soldi, solo a vantaggio dell'amministrazione delle poste e a danno dei cittadini che pagano le tasse.

c) E' vero, infine, che, come tu precisi, dobbiamo distinguere tra variazioni catastali e attribuzione della edificabilità ad un'area.
Ma, di fatto, il passaggio di un'area da agricola a fabbricabile si qualifica come atto modificativo della precedente rendita, anche se determinata solo nei criteri che dovranno quantificarla.

d) Ultima considerazione. Perché, come nel mio caso, imporre l'ICI sulla base del prezzo fissato nel rogito di vendita?
Prezzo di vendita e prezzo di mercato sono due cose diverse, credo.
Tanto è vero che l'Ufficio delle Entrate, se tu vendi a 100 un terreno edificabile che per il mercato vale 200, ti obbliga a pagare, con sanzioni, la differenza di imposta di registro dovuta(??).
L'Ici non è un'imposta sul reddito, o mi sbaglio?

Grazie infinite e tante belle cose!

C.A.

Citazione di: gorgia il 21 Novembre 2008, ore 12:33:31
Grazie di nuovo!
Non voglio abusare del tuo tempo e della tua gentilezza, ma mi permetto, di fare alcune osservazioni solo per alimentare un dibattito che credo possa essere interessante e fonte di conoscenza, o di riflessione, per tutti i partecipanti al forum. In fondo, lo scopo dei forum credo sia proprio questo.

Sì infatti non preoccuparti! Rispondo e dibatto volentieri!

a)Il comma 1 dell'art. 74  della legge 342/2000 recita:" A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ....".
E' chiaro, come tu mi dici, che queste norme si riferiscono a interventi sulle rendite operate dal competente ufficio del territorio.
E' altrettanto chiaro, però, che il legislatore ha fissato un principio  in base al quale, indipendentemente dalla previa conoscenza che il contribuente abbia o meno della modifica effettuata, solo la notifica dà inizio all'efficacia di tali variazioni e quindi alla pretesa impositiva.

Il concetto è che non si parla proprio di "rendita" nel caso delle aree fabbricabili, ma di valore. Infatti l'ici non è un'imposta sul "reddito", è un imposta sul possesso (come il canone tv per intenderci: che tu "usi" o meno il televisore, a far scattare il presupposto dell'imposta è il possesso dell'apparecchio; allo stesso modo l'ici scatta quando possiedi un immobile, indipendentemente che tu ci tragga o meno un reddito). Inoltre tu colleghi l'efficacia all'applicabilità: non è affatto così! Sia la finanziaria 2005 (il famigerato comma 336) che quella 2007 ribadiscono che l'iscrizione (oggi) di una rendita catastale, se retrodatabile in maniera certa da parte dell'ente soggetto attivo dell'imposta, è sì "utilizzabile" solo dalla data della sua notifica (cioè può venir indicata in atti ufficiali solo dopo che è stata regolarmente notificata), ma produce effetti fiscali (cioè l'imposta può venir ricalcolata sulla sua base) fino dalla retrodatazione dimostrata dall'ente. Il significato è questo: prima della notifica della rendita, il contribuente non ha modo di contestarla, pertanto l'ente non la può utilizzare per un provvedimento in quanto non è stata ancora data al contribuente la possibilità di eccepire alcunchè all'operato dell'agenzia del territorio. Dopo la notifica tuttavia, trascorsi i 60 giorni in cui il contribuente può proporre ricorso o chiedere una variazione in autotutela, la rendita produce effetti fiscali a partire dal 01/01 dell'anno successivo al giorno in cui tale rendita "sarebbe dovuta" esser iscritta in catasto. Questo è chiaro e più che legittimo: il ritardo catastale nell'espletamento delle pratiche da parte dell'agenzia del territorio non può giustificare NE' al contribuente un aggravio di sanzioni e interessi, NE' impedire allo stesso tempo al comune il suo DIRITTO di essere soggetto attivo dell'imposta. Anche perchè se ci pensi, immagina due casi, uno in cui il catasto iscrive subito la rendita corretta per il fabbricato del cittadino X, che pertanto paga 100€ all'anno di imposta, e invece impiega 6 anni per iscrivere la rendita del vicino di casa Y, che ha lo stesso fabbricato identico ma paga una minor imposta facendo un conteggio "presunto". E' corretto secondo te che il cittadino Y paghi di meno perchè il catasto non si sveglia? E' corretto che il comune introiti di meno per colpa di un altro ente? Certo che no. Allo stesso modo però non deve esser sanzionato o punito il cittadino Y in quanto la mancata applicazione della rendita catastale non dipende dalla sua volontà "fraudolenta" ma da un ritardo di un ente pubblico, pertanto il recupero della differenza dovrà avvenire senza maggiorazioni. Pertanto in caso di recupero di imposta, il comune non potrà chiedere sanzioni e interessi fino a che il contribuente non ha ricevuto la notifica. Ricevuta quella, se persiste nel non utilizzare la rendita catastale, potranno venir applicati sanzioni e interessi. 

b) La legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'art. 31 recita:"I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".
Indubbiamente la formulazione è molto più soft rispetto a quella del sopra citato art. 74.
Resta, però, il fatto, tenendo presente anche quanto richiesto dall'art. 10 dello statuto del contribuente, che questa norma, successiva a quella dell'art. 74 della 342/2000, pare voler operare in analogia con quest'ultima.. A che scopo, infatti, comunicare a mezzo posta, se questo non offre al contribuente nessun tipo di tutela? E' un semplice atto di buona educazione? Tanto valeva continuare a limitarsi all'affissione all'albo pretorio. Si tratterebbe di un inutile spreco di soldi, solo a vantaggio dell'amministrazione delle poste e a danno dei cittadini che pagano le tasse.

No, la "tutela" del contribuente è appunto questa: l'imposta è sempre e comunque dovuta (il comune rimane SEMPRE il soggetto attivo dell'imposta, quale che sia la sua mancanza); con il sistema precedente il comune poteva, quasi all'insaputa dei contribuenti, cambiare zona omogenea ai terreni senza attivare un sistema che "realmente" li informasse dell'avvenuto cambiamento, e al tempo stesso chiedere sanzioni e interessi in caso di accertamento. Con il nuovo sistema, se il comune si muove di "nascosto" concede automaticamente al contribuente il diritto di pagare solo il dovuto, senza maggiorazioni. Nulla comunque può eliminare il diritto del comune di essere soggetto attivo dell'imposta per gli immobili che ne sono oggetto, come riportato nel solito 504. A maggior ragione, secondo te quanti dei tuoi concittadini passano mensilmente per il comune a vedere cosa c'è appeso all'albo pretorio? E invece quanti cittadini aprono la posta? A mio avviso l'obbligo di notifica postale è una norma giusta, ma come risposto al punto precedente non bisogna confondere l'efficacia della variazione con la sua valenza ai fini fiscali.

c) E' vero, infine, che, come tu precisi, dobbiamo distinguere tra variazioni catastali e attribuzione della edificabilità ad un'area.
Ma, di fatto, il passaggio di un'area da agricola a fabbricabile si qualifica come atto modificativo della precedente rendita, anche se determinata solo nei criteri che dovranno quantificarla.

Le variazioni di cui tu parli sono relative alla rendita catastale. La rendita catastale viene utilizzata nel 504 solo per fabbricati e terreni agricoli. E' un dato che viene acquisito dalle risultanze catastali, e va poi moltiplicata per un certo coefficiente (dipendente dal tipo di immobile) per ottenere la base imponibile su cui applicare l'aliquota ici. Le aree fabbricabili hanno come base imponibile il valore venale in comune commercio. Pertanto il passaggio di area non è un atto "modificativo della rendita", perchè la rendita in questione è solo quella catastale, e il passaggio ad edificabile non fa scattare nessun cambiamento nella rendita, che è sempre quella. La rendita non è quindi un elemento "comune" a tutte le tipologie di immobili soggetti all'ici, ma è solo uno dei metodi previsti (altra differenza c'è ad esempio per i fabbricati di tipo industriale di proprietà delle società giuridiche, distintamente contabilizzati e non accatastati). Pertanto il cambiamento da agricolo a fabbricabile fa semplicemente cambiare la base imponibile su cui calcolare l'imposta (art. 5 dlgs 504/1992, punto 1 per i fabbricati punto 5 per le aree fabb.), nulla avendo a che fare con la rendita iscritta in catasto.  Quindi non è possibile attuare nessuna analogia in questo caso, tanto più che il decreto bersani ribadisce "Ai fini dell'applicazione [...] del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.": se non c'è scritto da nessuna parte che tale variazione si applica dall'anno successivo, non è assolutamente possibile "per analogia" utilizzare il criterio delle rendite dei fabbricati. Sarebbe come dire che dato che gli agricoltori sono esenti dall'imposta sui redditi relativi ai fabbricati agricoli, per "analogia" sono esentati dal presentare pratica edilizia quando ne costruiscono uno.

d) Ultima considerazione. Perché, come nel mio caso, imporre l'ICI sulla base del prezzo fissato nel rogito di vendita?
Prezzo di vendita e prezzo di mercato sono due cose diverse, credo.
Tanto è vero che l'Ufficio delle Entrate, se tu vendi a 100 un terreno edificabile che per il mercato vale 200, ti obbliga a pagare, con sanzioni, la differenza di imposta di registro dovuta(??).
L'Ici non è un'imposta sul reddito, o mi sbaglio?

Giustamente come tu dici l'agenzia delle entrate, così come i comuni per l'ici, devono usare il valore di mercato, e nulla vieta all'agenzia (o al comune) di accertare 200 un terreno sul cui atto c'è scritto 100. Ora poniamo il caso che il comune debba accertare il tuo terreno: non ci sono atti di compravendita, per cui andrà a reperire gli atti di vendita di terreni simili, o chiederà ad un tecnico esperto di mercato di fare una stima, o si affiderà ad uno "studio di settore" effettuato dalla stessa agenzia delle entrate. Tutto questo per avvicinarsi "il più possibile" al possibile valore reale di mercato del tuo appezzamento. Fin qui tutto corretto ed è la procedura che ti aspetteresti tu ok? Nel tuo caso invece c'è un valore presente su atto notarile e riguardante proprio l'immobile per cui il comune vuole stimare il valore di mercato: il comune ti accerta un valore di mercato PARI a quello dell'atto. Non è che accerta l'atto in quanto tale, tu infatti potrai comunque aver la possibilità di dimostrare (pacificamente ai funzionari del comune o in contenzioso) che secondo te l'atto notarile, che tu e l'acquirente avete sottoscritto, riporta un valore maggiore di quello di mercato, magari perchè tu avevi già sostenuto delle spese per le divisioni catastali del mappale, che hai ricaricato sull'acquirente nella compravendita, o forse perchè oltre al terreno fabbricabile nell'atto è stata ceduta anche una servitù di passaggio su un terreno vicino, o puoi anche provare a dire che il tuo terreno era l'ultimo che gli rimaneva da comprare prima di poter iniziare a costruire e per questo hai spuntato un prezzo migliore "ricattando" (nel senso buono, commerciale, del termine) la controparte. In sintesi il comune non fa nulla di male, anzi: perchè "presumere" un valore diverso in commercio, di quanto il contribuente stesso non dichiara? Su atto notarile? 

Grazie infinite e tante belle cose!



In rosso all'interno della tua risposta i miei commenti! Ciao e spero di esser stato chiaro nel motivarti le mie risposte..

gorgia

Grazie!
Chiarissimo come sempre e soprattutto informatissimo.
Spero, quando andrò a contestare/trattare con l'ufficio ICI del Comune, di trovare uno meno preparato di te.
Purtroppo la tegola, fra l'altro inaspettata (dato che il mio commercialista, che, in passato, è stato anche assessore alle finanze del comune X, mi aveva assicurato che era prassi dell'amministrazione richiedere il pagamento dell'ICi, per i terreni divenuti fabbricabili, solo a partire dall'anno successivo all'approvazione definitiva del PRG) mi ha accoppato. Se vuoi ti farò sapere come è andata a finire.
Grazie di nuovo e tante belle cose anche a te.

C.A.

Di nulla! Ti auguro buona fortuna per l'incontro in comune, e tienici aggiornati!

Ciao e buona domenica!