Categoria fittizia F4

Aperto da Lella, 30 Settembre 2008, ore 15:23:59

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Lella

C'è per favore qualcuno che può darmi informazioni riguardo ad un immobile accatastato come F4?
Spiego meglio il caso. Un contribuente ha dichiarato nel 1994 un A3 con rendita presunta (circa 500 euro) e ci ha sempre versato l'ici. Catastalmente è un F4.
Il contribuente mi dice che l'immobile è oggi nello stesso stato di allora.
Mi deve pagare l'ici sull'area fabbricabile o continuare a pagare sulla presunta?? Lui non vorrebbe pagare niente visto che al catasto non c'è rendita.
Grazie

jeryko

Bisognerebbe prima di tutto vedere se l'immobile è davvero nelle condizioni di un fabbricato in corso di definizione. Se è così è pacifico che il contribuente deve pagare sul valore dell'area edificabile (commi 5 e 6, art. 5 DLgs 504/1992). Se così non fosse, vale a dire se il fabbricato risulta ultimato ed utilizzato allora c'è l'obbligo per il propprietario di effettuare l'accatastamento. In questo secondo caso, non esistendo più la rendita presunta, dovrebbe continuare a pagare sul valore dell'area edificabile sino alla data di accatastamento, e successivamnete calcolare il dovuto sul valore che si ottiene moltiplicando la rendita per 105.

C.A.

Come giustamente ha fatto notare Jeryko, dalla finanziaria 2005 non è più possibile dichiarare i fabbricati con rendita presunta.
La stessa finanziaria però, al comma 336, ha stabilito una procedura, adottabile dai comuni, per richiedere l'accatastamento dei fabbricati tuttora dichiarati con rendita presunta.
La logica del cambiamento di normativa operato nel 2005 è appunto quello di dotare tutti i fabbricati di una rendita catastale, chiudendo la necessità di utilizzare rendite presunte. Se questo da un lato impedisce di calcolare l'imposta con rendita presunta, di certo non lo fa per far sostituire alla rendita presunta un valore di area edificabile, nè tantomeno di consentire a chi non è provvisto di rendita di non pagare l'imposta.
Questo articolo 336 prevede che il fabbricato vada obbligatoriamente accatastato (se il contribuente non provvede entro tot giorni dalla richiesta del comune, sarà il catasto che d'ufficio attribuirà una rendita all'immobile, addebitando i costi della procedura al proprietario dell'immobile), e che la rendita, in eccezione alle normali previsioni della normativa ici (la rendita produce effetto dal 1° gennaio successivo), produca effetto dalla data a cui si può riferire la validità "storica" della stessa. Questo vuol dire che se la casa è stata costruita nel 1990, e il comune può dimostrare che non vi sono state successive variazioni (cosa abbastanza semplice da fare, visto che è il comune stesso che rilascia le concessioni edilizie), la rendita di un accatastamento a seguito dell'adeguamento a norma del comma 336 è utilizzabile per la verifica dell'imposta di tutti gli anni precedenti.

In sostanza quanto deve fare il contribuente è: accatastare l'immobile per quello che è (una casa, visto come lo dichiarava allora), e chiedere rimborso o venir accertato per la differenza in base all'imposta derivante da questo accatastamento. In caso il contribuente si rifiuti di accatastare, l'unica arma in mano al comune è attivare la procedura del 336, e confidare nei lunghissimi tempi catastali.