omessa presentazione dichiarazione ici

Aperto da 777, 09 Settembre 2008, ore 12:40:04

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777

Saluto tutti voi. Ho una casa in campagna al 50% con mia moglie, in catasto dal marzo 03. Non ho mai presentato la dichiarazione ici in quanto pensavo l'avesse fatto il geometra che seguiva tutta la pratica fin dal momento della costruzione all'abitabilita' ottenuta solo alla fine del 2007. Il secondo errore e' stato quello di aver preso la rendita catastale datami dal geometra come gia' rivalutata per cui a tuttora continuo a versare l'ici su quella cifra. Terzo errore , per il 2003 ho versato solo 6 mesi e non dalla data di iscrizione al catasto. Ora giustamente mi vengono, a seguito accertamento d'ufficio inviate 4 raccomandate, 2 a me e 2 a mia moglie, relative a quelle differenze su esposte; quello che mi lascia perplesso e la sanzione relativa all'omessa dichiarazione, del 200%, che viene applicata al 2003, e mi sta bene, ma poi e' ripetuta anche per il 2004. Su questo doppione di sanzione mi risulta ci sia un chiarimento da parte della Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna. Da una risposta data nel forum mi par di capire invece che sarebbe valido il concetto di una sola volta se i versamenti successivi fossero corretti. Vi faccio presente che per il 2004 la mia differenza non versata per la mancata applicazione della rivalutazione della rendita catastale e' di 10,76 euro piu' 1,02 euro di interessi ma con una sanzione amministrativa di 451,72 per omessa dichiarazione. Spero che qualcuno di Voi sia in grado di darmi maggiori informazioni. Grazie di cuore

C.A.

E' sicuramente censurabile l'avviso di accertamento che chiede 400 euro di sanzioni a fronte di 10 euro di maggior imposta, questo a livello personale..

Prova a fare questo ragionamento all'ufficio tributi del comune.. E' vero che non hai presentato la dichiarazione ici, ma se tu avessi versato correttamente l'imposta si sarebbe trattato di un semplice errore formale, sanzionabile al massimo una sola volta (nota risposta 2000 o 2001 ad interpello parlamentare, data dall'allora ministro Tremonti). Tu, per gli errori sopra esposti, hai effettuato un conteggio lievemente errato dell'imposta, e questo ha spinto il comune a verificare la tua posizione, quindi come può il comune sostenere che, FORMALITA' della dichiarazione a parte, tu hai OMESSO i tuoi fabbricati? L'avviso secondo la mia opinione personale andrebbe rettificato in un accertamento per infedele (che prevede una sanzione dal 50 al 100% dell'imposta non versata, invece che di tutta l'imposta), in quanto sicuramente l'intenzione del contribuente non è stata quella di evadere il tributo, e il regime sanzionatorio che ti viene imposto è a dir poco oltraggioso.

Tieni anche presente che in ogni caso accettando di pagare i provvedimenti entro i termini per la proposizione del ricorso, riduci le sanzioni ad un quarto di quanto esposto nell'accertamento (questo in caso ogni mediazione dovesse fallire).

Facci sapere cosa ti rispondono!

jeryko

Nonostante l'argomento sia stato trattato negli ultimi anni con una certa frequenza, sia in dottrina che in giurisprudenza (Corte di cass. N. 6859/2005 – CTP Roma 54/2004), non è stata fatta ancora del tutto chiarezza, proprio perché non c'è stata omogeneità nei punti di vista; anzi alcune volte questi sono stati diametralmente opposti. Chi dice che nel caso di specie è applicabile il cumulo materiale, chi invece propende per il cumulo giuridico, chi sanzionerebbe solo il primo anno applicando agli anni successivi la sola sanzione per omesso versamento...
Ecco perché i Comuni assumono comportamenti più disparati. Si auspica un intervento legislativo in merito, o almeno una circolare esplicativa, che uniformi il procedimento sanzionatorio per gli enti locali anche in questi casi, per così dire, "particolari".

777

Vi ringrazio per le Vs. osservazioni. il comune interrogato mi ha risposto che poiche' la legge lo prevede il comune ha stabilito a suo tempo che la sanzione per mancata denuncia sarebbe stata del 200% deel'ici dovuta per quell'annualita'. ovvio poi che se non entro in contenzioso il tutto viene ridotto ad un quarto. Quello che mi disturba e' l'ignoranza a non capire da parte degli addetti del comune come una cosa cosi' sia iniqua. Senza pensare che questo accertamento per il 2003 e 2004 sara' cosi' anche per il 2005, 2006 e forse anche per il 2007 a meno che per il 2007 non ritengano valida la nuova norma che non prevede piu' la dichiarazione. In ogni caso l'impiegata mi ha consigliato di fare adesso una dichiarazione. Saluti e grazie

C.A.

Mhhm peccato.. vediamo un po'allora, ti vengono chiesti 900 euro per 2 anni in sanzioni, che totalizzano 1800euro riducibili a 450€. Se fai ricorso contro i provvedimenti rischi di dover pagare 1800 pieni (più il tuo avvocato), e se vinci pur andando quasi a 0 i provvedimenti hai comunque pagato le spese legali (sono pochissime le sentenze che si concludono con la vittoria di spese) che credo per un buon professionista vadano dai 400-500 euro (se è un amico) in su..
Vista così varrebbe più la pena pagare gli avvisi per la certezza della somma che non rischiare di andare sui 2000 euro più spese legali, questo almeno farei io.
L'unica cosa che ti posso suggerire, per esperienza, è relativa ancora al comune: tu con chi hai parlato? Con un funzionario dell'ufficio tributi? Con il responsabile dell'ufficio tributi? Con l'addetto "esterno" al comune, a cui è stato appaltato il servizio di accertamento?
Spesso a questo tipo di situazioni è più facile ovviare non tanto andando in commissione, ma rompendo le scatole al responsabile del tributo / all'assessore / al sindaco (dipende dalle dimensioni del comune), cioè spostare l'attenzione del caso dalla normativa al buon senso.. L'anno prossimo in molti comuni ci sono le elezioni, magari anche spiegare al politichino di turno che la cosa la trovi davvero ingiusta per principio e che, seppur intenzionato a pagare, non perderai l'occasione di scrivere una lettera che so ad un giornale locale o simili (volantino in giro? boh).. Non sai quante volte i sindaci e gli assessori mettono il naso "politicamente" nei tributi, per la grande "gioia" dell'ufficio tributi...
Un'altra tecnica è quella di presentarsi tutti i giorni allo sportello per rompere l'anima al responsabile del provvedimento, magari tutte le volte con una soluzione diversa al problema.. Mah.. che stronzi però.. Vabè.. Buona fortuna!

777

grazie ancora per le risposte. Ho deciso di pagare senza opposizione, mi riprometto pero' nel frattempo di raccogliere tutti i dati possibili per oppormi quando mi arrivera' l'accertamento del 2005. se nel frattempo avete ulteriori indizi su cui indagare vi prego di farmeli arrivare in modo da essere piu' pronto la prossima volta. Seguiro' senz'altro il consiglio di rompere le scatole in comune. Gradirei avere da C.A. maggiori informazioni circa quell'interrogazione parlamentare di cui accennava. Da qualche parte ho anche letto che l'agenzia regionale Emilia Romagna ha dato un parere in linea con quanto si auspicava ossia : la mancata dichiarazione va sanzionata solo la prima volta a meno che negli anni successivi non intervengano variazioni. Se qualcuno ha dati in merito a questo parere o circolare che sia puo' per favore darmeli o indicarmi la strada per reperirli. grazie tante e saluti a tutti voi.

C.A.

Ciao 777, ti copio qua sotto il testo delle due interrogazioni parlamentari proposte, e il testo della risposta data dall'allora ministro Tremonti:

LUCCHESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
risulta all'interrogante che alcuni comuni spediscono ai cittadini nel periodo estivo richieste di pagamento, con termine entro 60 giorni, ben sapendo che e` un periodo di vacanza ed anche gli studi dei commercialisti sono chiusi; ad alcuni cittadini sarebbe stata applicata una pesante sanzione monetaria per non avere presentato negli anni 1995/1996/1997 dichiarazione ICI, pur avendo pagato il tributo; a giudizio dell'interrogante e` ingiusto perseguitare i cittadini con la richiesta continua di denaro; alcuni contribuenti pur avendo presentato copia della dichiarazione, sarebbero sanzionati, in quanto non piu` in possesso della ricevuta di spedizione e cio`senza considerare che questa normalmente non viene piu` conservata passati alcuni anni dal versamento; a giudizio dell'interrogante in materia di fisco vi e` un'enorme confusione e non e` garantita adeguatamente la tutela del contribuente nei confronti della pubblica amministrazione −:
se non ritenga palesemente ingiusto sanzionare il contribuente per omessa dichiarazione ICI per tanti anni, pur avendo il comune incassato il relativo tributo; quali provvedimenti intenda adottare con urgenza al fine di porre ordine nella fiscalita` relativa all'ICI. (4-00655)

LUCCHESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che: risulta all'interrogante che alcune amministrazioni comunali, per quanto riguarda la tassazione Ici, appaiono eccessivamente rigide e applicano criteri spesso meramente formalistici; addirittura a chi non ha presentato la dichiarazione Ici o ha smarrito la ricevuta postale dell'avvenuta presentazione ven-
gono applicate sanzioni e multe di grossa entita` , pur avendo i contribuenti pagato la relativa tassa; manca il riconoscimento della possibilita` di errore in buona fede del contribuente e tale modo di procedere ci allontana dai paesi democratici occidentali e ci accomuna ai regimi dispotici; occorre subito procedere ad una revisione di metodi e sistemi, e in particolare, a giudizio dell'interrogante occorre che il dipendente pubblico abbia verso il cittadino contribuente rispetto e disponibilita`; occorre quindi cambiare metodi e sistemi per fare un salto di qualita` a questa nostra antiquata e cinica amministrazione finanziaria, sia statale che comunale;
se non ritenga di porre in essere adeguate iniziative per fare in modo che i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione finanziaria siano maggiormente tutelati; se non ritenga opportuno che l'amministrazione finanziaria venga incontro ai contribuenti riconoscendo la possibilita` di errori in buona fede ed evitando in tali casi l'applicazione delle sanzioni.
(4-00702)


RISPOSTA. — L'interrogante lamenta la rigidita` nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da parte di talune amministrazioni comunali, in quanto alcuni contribuenti
– pur avendo eseguito il pagamento dell'imposta dovuta – sarebbero stati sanzionati per non aver presentato la dichiarazione I.C.I. o per il semplice fatto di aver smarrito la ricevuta postale comprovante la presentazione della stessa. Al riguardo, in via preliminare, si rileva che la presentazione della dichiarazione dell'ICI, al pari del pagamento del tributo, costituisce, per la vigente legislazione (articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), un obbligo tributario per il contribuente, la cui omissione e/o infedelta` sono autonomamente sanzionate in quanto violazioni che ostacolano l'attivita` di accertamento da parte dell'ente impositore. Tali violazioni, anche alla luce delle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non possono considerarsi semplici violazioni formali che, in quanto tali, giustificherebbero l'inapplicabilita` della
sanzione. Nel caso in cui il contribuente, pur pagando regolarmente l'imposta, ometta di presentare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 473). Va aggiunto, altresı`, che, per la determinazione delle suddette sanzioni, il nuovo sistema sanzionatorio, prevede alcune agevolazioni quali, ad esempio, la riduzione ad
un quinto del minimo se il contribuente provvede ad effettuare spontaneamente la regolarizzazione entro un anno dall'omissione, nonche´, la riduzione ad un quarto, nel caso in cui la definizione avvenga entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione. Si precisa, inoltre, che tale violazione
deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui e` stata commessa. Infatti, la dichiarazione costituisce un atto necessario al comune per conoscere i dati essenziali per quantificare il tributo dovuto. Una volta che il comune abbia acquisito tali elementi, anche attraverso un atto di accertamento, non si rende piu` applicabile la sanzione per omessa dichiarazione. In base al nuovo sistema sanzionatorio tributario, poi, non e` prevista l'applicazione di alcuna sanzione per omessa dichiarazione, qualora quest'ultima risulti pervenuta al competente ufficio nei termini previsti,
ancorche´ il contribuente abbia smarrito la ricevuta postale comprovante l'avvenuta presentazione.
Si ricorda, fra l'altro, che il comune (in applicazione dell'articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), puo` stabilire, con proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo
della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, delle variazioni della soggettivita` passiva, con la sola individuazione dell'unita` immobiliare interessata. In tal caso, il comune, in caso di omessa presentazione della comunicazione,
puo` graduare la misura della sanzione da un minimo di lire 200.000 fino ad un massimo di lire 1.000.000. Per quanto riguarda, invece, la problematica concernente la richiesta di dati al
contribuente, si fa presente che questa e` legittimata dall'articolo 11, comma 3 del
decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone tra l'altro, che i comuni, nell'esercizio
dell'attivita` di liquidazione e di accertamento, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a trasmettere atti e documenti. E` chiaro che il comune debba esimersi dal richiedere al contribuente gli
elementi di cui e` gia` in possesso. Relativamente al riconoscimento degli errori in buona fede, si rileva che tra le  cause di non punibilita`, contemplate dall'articolo 6, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e` compreso anche l'errore di fatto. Ed invero, il comma 1, primo periodo, di
quest'ultima norma testualmente recita: Se la violazione e` conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e` responsabile quando l'errore non e` determinato da colpa.
L'esimente in parola si applica, quindi, allorche´ l'errore sul fatto che da` origine alla violazione non sia determinato da colpa, ossia non sia frutto di imprudenza, negligenza o imperizia. Pertanto, qualora il trasgressore abbia osservato la normale diligenza, l'errore in cui questi sia eventualmente incorso
esclude la punibilita`.
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

questo è il link al sito del parlamento che contiene il file trascritto, in formato pdf comodamente stampabile, pagina "XIII" "XIV" "XV".
http://documenti.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed103/pdfbtris.pdf



questo è l'articolo 10 della legge 212/2000, il cosiddetto statuto del contribuente:

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente)

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

    3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

777

Ti ringrazio molto per questa utile informazione. Leggendo la risposta di Tremonti , quando dice "Si precisa inoltre, che tale violazione deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui e' stata commessa...." mi sembra di capire che e' un'affermazione che non si riferisce solo a coloro che abbiano versato il tributo nel modo corretto ma teoricamente e' riferita a tutti , anche a quelli che l'hanno evaso totalmente o a chi come me che per gli anni successivi al primo abbia omesso di applicare la rivalutazione della rendita catastale.     Cosa ne pensi? Ho poi un'altro dubbio. Se dovessi entrare in contenzioso( mancano ormai pochi giorni per la scadenza dei 60 richiesti per pagare) che valore ha una risposta di un ministro? grazie

C.A.

#8
La risposta di un ministro ha un valore direttamente proporzionale alla simpatia provata dal giudice della commissione tributaria per tale ministro :)

Alla fine la tesi che puoi sostenere è che per il primo anno può valere l'omessa dichiarazione e che per gli anni successivi si potrebbe accertare l'omesso versamento (sanzioni al 30% dell'importo non versato, non riducibili) ma davvero, te la rischi in base a come s'è alzata la commissione tributaria e a quanti cm2 di attributi ha il tuo difensore alla pubblica udienza...

C'è da dire che dalla tua parte hai il buon senso, cosa che il comune sicuramente non può invocare in questa situazione..

Guarda, ti direi davvero di provare a resistere, per principio e per un'idea di correttezza (come richiamato nell'articolo 10 dei diritti del contribuente), ma mi rendo conto che rischi davvero molti soldi passando dal 25% al 100% di sanzioni. Certo è che il comune sta abusando della sua autorità per fare cassa a tue spese.

Tra parentesi, iniziamo a diffamarli, questi comuni a 0 stelle.. si sa mai che le cose cambino... un giorno!

777

Io il nome lo faccio volentieri: SORIANO NEL CIMINO provincia Viterbo. Comunque loro dicono che seguono direttive di chi comanda, hanno seguito un corso apposito con istruttori che sono poi le stesse persone che uno si ritroverebbe nella comissione tributaria; applicano percio' le regole loro insegnate. Ora tento l'ultima carta richiedendo la riduzione al100% invocando la buona fede cosi' come e' avvenuto nella realta' dei fatti. Grazie ancora del sostegno

C.A.

Articolo 36 del regolamento ici di Soriano nel Cimino:


"1.In relazione al disposto dell'art 59 comma 1 lettera p) del Dlgs 15/09/1997, numero 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 15% delle maggiori somme riscosse per accertamento dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi."


Ecco svelato l'arcano: quel "potenziamento" dell'ufficio, sulla legge richiamata è molto più chiaramente chiamato "compenso incentivante al personale addetto".
Quindi è sicuramente per incrollabile fedeltà ai dettami dei giudici, che usciti dal tribunale vanno a insegnare ai comuni a fare i provvedimenti, che il comune si tappa occhi, naso e orecchie di fronte alle tue giuste richieste, e il fatto che il 15% delle indebite cifre che devi versare finiscono nelle tasche di chi ti dice che va tutto bene così non ha nessuna attinenza.