accertamento ici 2003: decaduto?

Aperto da augusto123, 17 Luglio 2008, ore 21:12:04

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augusto123

Salve,
mi hanno appena notificato un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni ICI 2003, liquidandomi una maggiore imposta per  dichiarazione inesatta/infedele. A parte il fatto che in realtà è una semplice riliquidazione i.c.i. (la dichiarazione del 1993 è ESATTA, cambiano dati catastali che non imponevano alcuna successiva dichiarazione; per cui i termini di decadenza erano + stretti: solo 2 annetti), direi la notifica sia leggermente tardiva: era da farsi entro tre anni successivi al versamento cioè entro il 31/12/2006 (o al più tardi, secondo altri e come leggo sul 24 ore) entro il 31/12/2007. Per me il ricorso è vinto (l'annullamento in autotutela me lo sogno). O sbaglio?
Grazie!
Augusto
P.s.: ho guardato nel regolamento comunale, come suggerito da alcuni in altri post; non esiste una norma che dilati i tempi di accertamento a 5 anni ai fini Ici. Dunque erano/sono quelli generali fissati dalla normativa statale vigente.

C.A.

Buongiorno Augusto!
Tralasciando il discorso della riliquidazione (dato che non posso verificare quello che è stato dichiarato\accertato), la "vecchia" normativa, quella in vigore fino al 2006, prevedeva una prescrizione per gli accertamenti infedeli pari a tre anni è vero, ma più precisamente dice circa che "l'accertamento per infedele va notificato entro il 31\12 del terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione, o se questa non andava presentata, entro il 31\12 del terzo anno successivo alla data in cui il versamento andava fatto".
La nuova normativa, introdotta nella finanziaria 2007, prevede invece che, per gli accertamenti pendenti al primo gennaio 2007, i termini di decadenza vengano prorogati al 31\12 del quinto anno successivo all'infrazione.

Giustamente hai controllato che non ci fossero postille nel regolamento comunale, quindi guardiamo i due casi dal punto di vista della norma nazionale:
- se la dichiarazione andava presentata, quella relativa al 2003 si sarebbe dovuta presentare nell'estate del 2004, il terzo anno successivo al 2004 è il 2007, quindi entro il 31\12\2007 il comune doveva notificarti l'avviso. Ma avendo la finanziaria prorogato questi accertamenti a cinque anni, a patto che il primo gennaio 2007 fossero pendenti, ne deriva che l'accertamento per dichiarazione infedele per l'imposta dell'anno 2003 si prescriverà solo il primo gennaio 2010.
- se la dichiarazione non andava presentata, il termine di decadenza dell'avviso era il 31\12\2006, una domenica. Visto che per legge se una scadenza cade in giorno festivo viene prorogata al primo giorno feriale successivo, l'accertamento rimane pendente il 1° gennaio 2007, per prescriversi il 2 gennaio. Ma la normativa ha esteso anche questi avvisi, che quindi saranno prescritti il primo gennaio 2009.

Per quanto riguarda la prescrizione della riliquidazione, essa non è più prevista dalla normativa, infatti l'articolo della finanziaria 2007 che elenca tutti i poteri di accertamento dei comuni cita testualmente:
"161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. "
Quindi, come dici tu giustamente, tu non eri tenuto a presentare dichiarazione poichè la variazione non era strutturale, ma solo una notifica di rendita, e il comune in base alla normativa vigente procede a rettificare la dichiarazione entro il 31\12 del quinto anno successivo al versamento.
Detto questo, quando ti è stata notificata quella rendita? E prima di essa, il fabbricato era dichiarato con rendita presunta? O c'era una precedente rendita catastale?

jeryko

Comunque, a prescindere dalla risposta che Augusto123 vorrà dare alle domande poste da C.A., rimane sempre il fatto che il caso di questo accertamento rientra a pieno titolo nei nuovi termini di prescrizione previsti dalla finanziaria 2007, e come tale risulta notificato in tempo utile.
La differenza c'è invece sulle sanzioni che il Comune avrebbe dovuto applicare, e cioè:
1)   se si tratta di rendita definitiva messa in atti entro il 31/12/1999, contro rendita presunta dichiarata dal contribuente, il Comune avrebbe dovuto chiedere solo l'imposta netta, senza aggravio di sanzioni ed interessi (atto da notificare entro 31/12/2008);
2)   se si tratta di rendita definitiva messa in atti a partire dal 1° gennaio 2000 (e pertanto con obbligo di notifica al contribuente), contro rendita presunta dichiarata dal contribuente, il Comune avrebbe dovuto chiedere, sempre a partire dalla data di notifica della nuova rendita, l'imposta oltre a sanzioni (30%) ed interessi (atto da notificare entro 31/12/2008);
3)   se si tratta invece di rendita cambiata a seguito di modifica strutturale, per la quale si ripresentava l'obbligo da parte del contribuente di presentare una nuova dichiarazione ICI di variazione, il Comune avrebbe dovuto accertare (come in effetti ha fatto) l'infedele dichiarazione con irrogazione di relativa sanzione (min. 50% - max 100%) ed interessi (atto da notificare entro 31/12/2009).

augusto123

A domanda rispondo.
La dichiarazione non era da fare, ne sono certo. La variazione nella rendita (preesistente, certa e non presunta) derivava solo da una correzione per errore materiale (in autotutela o cosa simile) della classe e/o categoria catastale (per cui nessuna successiva notifica di nuova rendita). Comunque recupero i documenti e sarò + preciso tra breve.
Il resto del discorso di C.A. fila liscio come l'olio, tuttavia......(per il momento tralascio la questione liquidazione/riliquidazione, che non è affatto secondaria)....
Tu dici che, nel caso specifico, l'accertamento decade il 1 gennaio 2009. Allora, perché su "il sole 24 ore", partendo dai tuoi stessi presupposti, pervengono in + articoli, come ad esempio nella risposta de "l'esperto risponde" del 29 ottobre 2007, che trovi qua http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=1003288&chId=33&artType=Quesito&back=0
ad affermare, nella tabella allegata, che l'avviso di accertamento in rettifica (senza obbligo dichiarativo) per dichiarazione infedele/incompleta, relativo al periodo di imposta 2003, è da notificare ENTRO il 31 DICEMBRE 2007? E non 1° gennaio 2009 come tu affermi?
Non riesco a capire.
Attendo replica con ansia!
Augusto


C.A.

"Domanda


Al 31 dicembre 2007, ai fini dell'Ici, quali anni si possono accertare e liquidare? Inoltre, le cartelle notificate il 2 luglio 2007 e il 7 luglio 2007, con ruolo esecutivo dal 3 maggio 2007, relative ad accertamenti Ici notificati il 28 dicembre 2001 e il 5 novembre 2002 sono da considerarsi decadute ai sensi dell'articolo 25, comma 1, Dpr 603/73?
R.M. - MILANO"


L'articolo ti sta dicendo quali accertamenti sono fattibili entro il 31/12/2007, non quali decadono il 31/12/2007.
Questo e' quello che chiede chi pone la questione, e questo e' anche il titolo della tabella allegata. Inoltre dal testo non mi pare da nessuna parte scriva cose diverse, nel motivare come la normativa regola il passaggio dalle vecchie alle nuove prescrizioni, rispetto a quelle che abbiamo fatto presente qui, salvo documentarti anche con tutti i riferimenti normativi citati.
E' spiegato chiaramente come, per i rapporti pendenti al 1' gennaio 2007 si applichi automaticamente e indistintamente l'estensione a 5 anni. E' palese che se, come sottolinea la tabella, l'accertamento e' ancora "fattibile" il 31/12/2007, allora la sua prescrizione sara' al primo gennaio del sesto anno successivo alla mancata dichiarazione o mancato versamento.
Davvero, guarda che secondo me hai interpretato male il senso di quella tabella.

Per quanto riguarda la riliquidazione, direi, trattandosi di una variazione in autotutela della classe catastale, che non siamo nemmeno nel concetto di "riliquidazione", e ti spiego perche'.
L'articolo 11 del dlgs 504/1992, in vigore fino al 2006, norma:
Se la dichiarazione e'   relativa   ai   fabbricati   indicati nel   comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio  tecnico  erariale  competente  il  quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone  comunicazione  al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta
la comunicazione, il comune provvede, sulla base  della  rendita   attribuita, alla  liquidazione  della maggiore imposta  dovuta   senza applicazione di sanzioni,  maggiorata  degli interessi  nella  misura  indicata  nel  comma  5 dell'articolo 14,  ovvero  dispone  il rimborso delle somme versate in eccedenza,  maggiorate degli  interessi  computati  nella   predetta   misura; se   la  rendita  attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento.


Il citato comma 4 articolo 5 dello stesso provvedimento:
4. Per   i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti. 


Ergo nel tuo caso sarebbe stato errato da parte del comune emettere, anche negli anni passati, una riliquidazione o una liquidazione; la prima appunto perche' era una tipologia di provvedimento specifica per normare il passaggio da una condizione di "rendita presunta" a una di "rendita catastale", e questo di certo non e' il tuo caso. La seconda perche' la liquidazione e' un provvedimento che tiene conto esclusivamente dei fabbricati dichiarati dal contribuente e dei versamenti effettuati, sarebbe stato quindi (anche se fatto prima che la liquidazione sparisse dall'elenco dei provvedimenti) scorretto da parte del comune emettere un'avviso di liquidazione sulla base di una rettifica fatta dall'ufficio alla tua dichiarazione.

Visto tutto questo, a me sembra corretto l'operato del comune che ha provveduto a rettificare la dichiarazione con un accertamento, la legge non gli riconosce nessun altro strumento al momento.

jeryko

Un dato importante da verificare e di cui tenere conto, secondo me, ribadisco è la notifica della rendita catastale. Se come dice Augusto la rendita è stata cambiata in autotutela, è questa modifica è stata fatta successivamente al 31/12/1999, vi era comunque l'obbligo da parte dell'Agenzia del Territorio di notificare ritualmente il nuovo classamento, e tale rendita avrebbe avuto efficacia solo a partire dalla data di notifica (vedi Circ. 4 del 13/03/2001 del Min. Finanze). Tale obbligo si presenta per ogni atto attributivo o modificativo della rendita adottato a partire dal 1° gennaio, tranne per i soli casi di rendita proposta dall'interessato mediante la procedura DOC-FA.
Pertanto, ricollegandomi alle tre ipotesi fatte da me nel precedente post (relative alle sanzioni da applicare), e dato per scontato che la nuova rendita è stata messa in atti dopo il 31/12/1999, ne faccio altre due:
1) la rendita è stata notificata ma si è continuato a pagare l'imposta sulla base della vecchia rendita. In questo caso il Comune ha legittimamente operato;
2) la rendita non è stata notificata. Il Comune non poteva emettere accertamento.

C.A.

Con riferimento al discorso della mancata notifica della rendita, faccio presente che oltre all'indirizzo prospettato da jeryko, cioe' l'impossibilita' di emissione dell'accertamento, esiste una seconda scuola di pensiero, a quanto pare anche per alcune commissioni tributarie:

Comm.Trib. Prov. Reggio Emilia
Sezione I
Sentenza del 17/07/2007 n. 456
Intitolazione:
TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - BASE
IMPONIBILE - APPLICABILITA' DELLA NUOVA RENDITA ATTRIBUITA A
PERIODI PRECEDENTI LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI RETTIFICA DELLA RENDITA
STESSA - SUSSISTENZA.
Massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili(ICI), ai fini dell'individuazione
della base imponibile,il provvedimento di modifica della rendita
catastale,e' utilizzabile,a norma dell'art.74 L. 21 novembre 2000
n.342,anche con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello in cui
ha avuto luogo la modificazione del provvedimento,purche' successivi alla
variazione materiale che ha portato alla modificazione della rendita.
Stabilendo,infatti,con il citato art.74, che dal primo gennaio 2000 gli atti
attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a
decorrere dalla loro notificazione,il legislatore non ha inteso far
coincidere la modificazione dell'atto con il momento iniziale
dell'applicabilita' della rendita bensi' segnare il momento a partire dal
quale l'amministrazione comunale puo' richiedere l'applicazione bella nuova
rendita ed il contribuente puo' tutelare le sue ragioni contro di essa,non
potendosi confondere l'efficacia della notifica dalla rendita catastale -
coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilita',che
va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla
modifica.


Quindi attenzione perche' non e' cosi' automatico che la mancanza della notifica corrisponda con la non utilizzabilita' della rendita (considerandosi la rendita stessa comunque notificata nel momento in cui il comune notifica l'atto al contribuente).

Poi, fra tutti gli argomenti emersi da questa posizione, a mio avviso questo della mancata notifica e' quello che da ad Augusto piu' possibilita' di sostenere un'eventuale ricorso o richiesta di autotutela contro questo provvedimento.

jeryko

Sostanzialmente la sentenza della CTP richiamata dice la stessa cosa, e cioè che,  fermo restando in termini strettamente giuridici, l'efficacia della rendita dal momento della variazione materiale che ha portato alla modifica, il Comune può richiedere l'applicazione della stessa solo dal momento della notifica. Secondo me in questa sentenza si fa una interpretazione più approfondita ponendo l'accento sul significato di "applicabilità" o "utilizzabilità" come dice C.A., ma conferma chiaramente che l'Amministrazione Comunale non può tenere conto della nuova rendita se questa non viene notificata.
Poi faccio un ultimo appunto: se diamo sempre per scontato che la rendita è stata messa in atti a partire dal 1° gennaio 2000, questa non può essere comunque notificata attraverso un atto del Comune.