Omessa dichiarazione e parziale versamento.

Aperto da maurizo, 14 Luglio 2008, ore 13:32:03

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maurizo

Prima di ogni cosa vi volevo salutare ( sono nuovo ), seguo spesso questo sito ( è semplicemente spettacolare).

La domanda che vi voglio porre è la seguente:
Se una persona ha omesso la dichiarazione ma ha pagato una parte dell'imposta ICI, la sanzione va calcolata sull'importo dovuto ( non tenendo conto dell'importo versato) o va calcolata sulla differenza tra importo dovuto meno quello versato?

Grazie, Maurizio.

P.S.: questo dubbio mi sta facendo impazzire.

C.A.

Ciao Maurizio, a livello di 'normativa' la sanzione prevista e' in percentuale rispetto al "tributo dovuto", non quindi all'imposta non versata (dato che stiamo parlando di accertamenti per omessa dichiarazione).
Ti posso pero' dire che, per prassi, si puo' anche conteggiare un maggior versamento effettuato dal contribuente come una "dichiarazione" (sempre che sia stato fatto per il fabbricato oggetto di omissione), e quindi considerare la casistica come un'infedelta', applicando quindi le sanzioni in percentuale rispetto alla maggiore imposta dovuta.

In sintesi credo che siano sostenibili entrambe le posizioni, anche se mi risulta che a livello di giurisprudenza sia riconosciuto un collegamento fra versamento e dichiarazione tale che non sia corretto accertare l'omissione della dichiarazione laddove sia presente un seppur parziale versamento a copertura del dovuto. Cioe', se il mio dovuto e' 100 e per un qualsiasi motivo ho versato solo 30 (che so, applicando un valore errato all'area edificabile), il fatto che abbia omesso di presentare la dichiarazione e' un aspetto formale: e' evidente che e' mia intenzione versare l'imposta su un terreno con 30 di dovuto, quindi il 'danno' dell'omessa dichiarazione si puo' benissimo considerar ridotto ad infedele, non essendo piu' sanzionabile l'omissione come tale per motivi puramente formali.

Diciamo che e' una cosa di cui si puo' discutere per la gioia degli addetti alla discussione :)

jeryko

C'è un'altra tesi in merito, ed io l'ho vista applicata nella realtà, e cioè: accertamento ICI per omessa dichiarazione con applicazione della sanzione prevista (min. 100% - max 200%) ridotta ad un quarto in caso di adesione formale del contribuente, e poi con un altro atto veniva irrogata anche la saznione per omesso/tardivo/infedele versamento (30%).

C.A.

Ecco ottima testimonianza Jeryko, anche io ho visto comuni intendere così le sanzioni.

Quindi per lo stesso tipo di errore c'è chi applica
a) imposta, interessi e sanzioni pari a 50% dell'imposta non versata, riducibili al 12.5% con adesione.
b) imposta, interessi e sanzioni pari al 100% dell'imposta dovuta senza tener conto di quanto versato, riducibili al 25% con adesione.
c) imposta, interessi e sanzioni pari al 100% dell'imposta dovuta senza tener conto di quanto versato, riducibili al 25% con adesione, più 30% di sanzioni sull'imposta non versata, non riducibili.

E mi chiedo: come può una legge, in base a come la si ha voglia di leggere, consentire queste 3 differenti interpretazioni? Sarebbe così complesso "chiarire" la materia con una bella postilla?

Come volevasi dimostrare, questo è un argomento in cui l'unico beneficio ce l'hanno i professionisti del litigio.