dubbi sulla notifica

Aperto da augusto123, 02 Luglio 2008, ore 23:30:57

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augusto123

La notifica degli atti di accertamento e riscossione (cartella oppure ingiunzione) I.c.i., direttamente eseguita dal messo, è regolata dalle norme generali previste dal codice di procedura civile o da quelle inerenti le imposte dirette ?
In caso di invio postale di tali atti presumo, comunque, si applichi la normativa inerente la notifica postale.
In ogni caso, un ipotetico atto da notificarsi poniamo entro il 31-12-2008, pena decadenza, se spedito dal comune il 24-12 ma ricevuto dal contribuente il 5 gennaio 2009 è decaduto, quindi ci si può opporre vittoriosamente in commissione tributaria, o no?
Attendo delucidazioni. Grazie!

jeryko

Per l'Ente impositore - notificante, la notifica dell'atto si perfeziona alla data di spedizione dell'atto. Dalla data di ricevimento da parte del contribuente invece decorrerà il termine per la proposizione del ricorso. Ci sono state diverse sentenza della Corte di Cassazione, delle quali la più recente è la n° 918 del 18/01/2006, che hanno ormai affermato questoi principio.
Pertanto la spedizione effettuata nell'esempio proposto il 24 dicembre, è da intendersi per l'Ente come notifica effettuata in quella data. :'(

augusto123

Il mio dubbio permane. Ti spiego il perchè. In primo luogo la decisione che citi, come quasi tutte, si riferiscono alla fase processuale e non all'ambito sostanziale, cioè alla notifica degli atti di accertamento e riscossione.
Poi, se non ricordo male, la notifica postale per assenza del contribuente avviene il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata che avvisa del deposito dell'atto ICI all'ufficio
postale, da cui, nel mio ipotetico esempio, la notifica effettiva sarebbe il 5 gennaio 2009, dunque a decadenza avverata. Da cui ricorso vincente.
Direi che, a maggiore ragione e similmente, una raccomandata pervenuta, per ritardi postali di consegna, nelle mani del contribuente presente, il 5 gennaio, debba avere lo stesso trattamento. Cioè la notifica si debba intesa avverata, per tutte le parti, il 5 gennaio.
Che ne dici?

Augusto

jeryko

Secondo me il principio del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale (assodato che si tratta pur sempre di un riconscimento in sede giurisprudenziale) vuole garantire l'operato degli enti impositori che si vedrebbero altrimenti danneggiati nell'ipotesi in cui consegnassero un notevole quantitativo di atti da notificare negli ultimi giorno dell'anno. La notifica nel caso di assenza del destinatario al decimo giorno dal deposito non cambia la sostanza, altrimenti si avrebbe una disparità di trattamento fra coloro che ricevono l'atto prechè presenti al momento della notifica e quelli che invece sono assenti. Da quella data comunque decorreranno i 60 giorni per la proposizione dell'eventuale ricorso.
In questi casi l'unica strada da percorrere per far valere le tue ragioni è quella del contenzioso.