ICI PRIMA CASA MAMMA COINTESTATA FIGLI EREDI

Aperto da dalpo, 03 Giugno 2008, ore 13:28:50

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dalpo

La prima casa abitata solo dalla mamma è cointestata per eredità della quota del papà mancato diversi anni fa, per il 16.67% alla figlia e per il 16.67% al figlio quindi la suddivisione attuale è:
Mamma 66.66 %
Figlia 16.67 %
Figlio 16.67 %
L'ici in tutti questi anni è stata pagata in proporzione alle quote dai tre proprietari.
Con le nuove norme di esenzione per la prima casa:
La mamma non paga più, ma i figli sulla parte di loro proprietà sono tenuti a pagare ugualmente?
E nel caso non lo siano più l'esenzione parte già da quest'anno o è necessario presentare qualche domanda particolare e intanto comunque si deve per quest'anno pagare la tassa?
Grazie


luigi78

In virtù del Decreto Legge del 27/05/2008 n. 93, sicuramente la mamma non dovrà pagare nulla, in quanto abitazione nella quale ella risiede.
Per quanto riguarda i figli, devi leggere il regolamento comunale dell'ICI. Infatti, se il regolamento comunale, vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, prevede la possibilità di concedere in uso gratuito l'abitazione di che trattasi (ovviamente ognuno per la propria quota di proprietà), quindi assimilando la stessa all'abitazione principale, saranno esentati anche i figli.
Naturalmente, per dimostrare tutto ciò bisogna presentare all'ufficio tributi del comune ove insiste l'immobile (da parte di ognuno dei figli), una dichiarazione con la quale si attesta di concedere in uso gratuito quella specifica unità immobiliare.
Infine, l'esenzione decorre già dal versamento dell'acconto (entro il 16 giugno), in quanto espressamente previsto nell'art. 1, comma 1, del suindicato decreto legge, entrato in vigore dal 29/05/2008.
Spero ti sia stato di aiuto, comunque, per ulteriori chiarmenti, puoi fare altre domande.
Un saluto a tutti i frequentatori di questo forum.
Luigi

C.A.

#2
Quanto detto da luigi78 è correttissimo, ma c'è un'ulteriore dettaglio che potrebbe aiutarti: esiste un codice dell'articolo civile che sancisce il "diritto di abitazione" a favore del coniuge superstite. Questo diritto è un diritto "reale", e quindi fa scaturire l'obbligo del versamento a carico di chi ne gode.
Questo articolo sostanzialmente specifica che l'abitazione "storica" di famiglia, cioè quella in cui hanno risieduto padre e madre fino al decesso del primo, spetta in abitazione alla madre al 100% anche 'pescando' nelle quote di successione legittime degli altri possibili eredi.
Il versamento ici sarebbe quindi da sempre stato in carico alla sola madre (che poteva così applicarsi la detrazione per abitazione principale sul 100% del fabbricato e non sul solo 66%), e per lo stesso motivo oggi che l'abitazione principale è esente, lo è al 100%.

Tieni anche presente che potrebbe anche spettarvi un rimborso per gli anni pregressi, se il vostro comune riconosceva, oltre alla detrazione, anche un'aliquota più bassa per la prima casa.

E' da notare che il diritto di abitazione sussiste finchè la signora abita nel fabbricato: qualora dovesse spostare la residenza esso cesserebbe.

jeryko

L'art. del codice civile è il 540, comma 2. Se come ha detto C.A. quella era la casa coniugale, in forza del suddetto articolo del C.C., al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione, e come tale al momento del decesso dell'altro coniuge diviene l'unico soggetto passivo d'imposta, con tutti i benefici che ne derivano per le agevolazioni per abitazione principale. I figli non avrebbero dovuto versare alcuna imposta.

dalpo

Innanzitutto Vi ringrazio per le risposte esaurienti.
Tengo a precisare che la mamma pagava si la tassa per la quota di proprietà (66.66%), ma usufruiva dell'intera detrazione per abitazione principale (100%)
Probabilmente anche se avente diritto a tale detrazione completa magari non era corretto il procedimento.
Saluti

C.A.

Sì per carità, non è certo una cosa grave, la differenza di versamento potrebbe caso mai esserci in caso nel comune di riferimento ci siano aliquote molto differenti fra l'abitazione principale e la seconda casa.
Se fosse questo il caso (che so, abitazione principale al 5/mille e aliquota ordinaria al 7/mille) ti converrebbe chiedere un rimborso.

luigi78

#6
Il procedimento che adottavi per il pagamento dell'imposta da parte di tua madre, era corretto.
Infatti, la quota d'imposta dovuta và calcolata in rapporto alla propria quota di proprietà (66,66%); mentre l'importo relativo alla detrazione, deve essere considerato, e quindi suddiviso, in funzione del numero delle persone, ovvero dei soggetti passivi che dimorano, o meglio risiedono, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Buona giornata a tutti.
Luigi

jeryko

Ragazzi, così confodìndiamo di più le idee, gia poco chiare. Abbiamo detto che sussistendo, sulla casa coniugale, il diritto di abitazione a favore della coniuge superstite (comma 2 art. 540 c.c.), questa diviene automaticamente il soggetto passivo d'imposta al 100%. Pertanto era giusto aplicare la detrazione al 100%, ma anche l'imposta doveva essere calcolata nella stessa percentuale.
Alla fine di tutto il discorsdo c'è:
1) che la mamma ha pagato qualcosina in meno, perché l'imposta è stata calcolata sul 66,66%;
2) i figli hanno pagato un tributo non dovuto.