Pertinenze - Mancato inserimento

Aperto da OutOut, 06 Novembre 2002, ore 14:29:30

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OutOut

Salve,

vorreri porre un quesito: mi è stato notificato un avviso di liquidazione poichè nel 2000 ho applicato l'aliquota per l'abitazione princiaple anche per il garage. Va detto che nel '99 il Comune aveva deliberato l'equiparazione tra abitazione e pertinenze e con un nuovo regolamento per il 2000 si sono dimenticati (così hanno detto) di inserire tale agevolazione. Quindi,io in buona fede sono stato indotto in errore anche da indicazioni fornitemi da un impegato dell'epoca.
A distanza di 2 anni  mi chiedono la differenza più sanzioni e interessi. Ma vi pare che io debba pagare per un errore nella redazione dei regolamenti?
Ed eventualmente se faccio ricorso il Comune si "nasconderà" dietro l'errore del regolamento, ho qualche appiglio per superare questa pretestuosa replica??
Mauro
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silvia

CitazioneSalve,

vorreri porre un quesito: mi è stato notificato un avviso di liquidazione poichè nel 2000 ho applicato l'aliquota per l'abitazione princiaple anche per il garage. Va detto che nel '99 il Comune aveva deliberato l'equiparazione tra abitazione e pertinenze e con un nuovo regolamento per il 2000 si sono dimenticati (così hanno detto) di inserire tale agevolazione. Quindi,io in buona fede sono stato indotto in errore anche da indicazioni fornitemi da un impegato dell'epoca.
A distanza di 2 anni  mi chiedono la differenza più sanzioni e interessi. Ma vi pare che io debba pagare per un errore nella redazione dei regolamenti?
Ed eventualmente se faccio ricorso il Comune si "nasconderà" dietro l'errore del regolamento, ho qualche appiglio per superare questa pretestuosa replica??
Mauro
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L'art. 18, comma 2, della Legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha escluso fino all'anno d'imposta 2000 compreso, l'applicabilità alle pertinenze dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata ai fini Ici per l'abitazione principale, salvo il caso in cui il Comune, in seguito ad adozione di specifico provvedimento, non abbia deliberato diversamente. Pertanto, in assenza di disposizioni che disciplinino tale fattispecie, per l'anno d'imposta 2000, non era possibile estendere l'aliquota ridotta per abitazione principale alle pertinenze. A rigore, la pretesa tributaria del Comune è, dunque, legittima.
Va ricordato, tuttavia, che il Ministero delle Finanze (Circolare n. 23 dell' 11.02.2000), partendo dalla premessa che sul trattamento delle pertinenze vi è stata una serie di interventi in senso opposto sia da parte della prassi amministrativa (Circolare Min. Fin. n. 318  del 14.12.1995, Circolare Min. Fin. n. 114/E del 25.05.99), sia da parte del legislatore, ha invitato gli Uffici Tributi a non applicare le sanzioni ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/97, limitandosi a richiedere il tributo e i relativi interessi, ai contribuenti che non hanno corrisposto la giusta imposta sulle pertinenze degli immobili estinati ad abitazione principale. Ricorda, comunque, che le circolari non sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                                  
[color=blue]Silvia[/color]