ICI...rendita catastale!

Aperto da xxx, 20 Marzo 2008, ore 12:57:18

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xxx

Ciao a tutti!
...ancora un quiZZZZZZZZ!
E' stato notificato, in data 21/03/2008, un'avviso di accertamento ICI, dal Comune, relativo all'anno d'imposta 2005, in cui l'Ente vuole recuperare la sola differenza d'imposta pura, senza sanzioni ed interessi.
Dalla visura catastale, risultano questi "estremi", in riferimento all'immobile oggetto dell'accertamento: rendita 581,20€ (valore 58.120,00€), data efficacia 15/06/1989 data registrazione 11.04.1998.
Dalla dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche presentata, si ricava che il valore denunciato è 54.200,00€.
Valore su cui, ad oggi, sono stati effettuati i versamenti ordinari ICI.
Visto che non è mai stata ricevuta notifica della rendita da parte del contribuente, il Comune può chiedere cmq la maggior imposta solo perchè la data efficacia e la data di registrazione della rendita sono antecedenti al 31/12/1999?
Urge risposta!
Grazie 1000!
P.S. Buona Pasqua a tutti!
:D


C.A.

Il comune può chiedere l'imposta anche se al contribuente non è stata notificata la rendita precedentemente, ovviamente senza sanzioni ed interessi. Primo, in quanto la rendita può esser stata esposta all'albo pretorio del comune quando è stata attribuita, il che ha lo stesso valore di una notifica. Secondariamente, la rendita si considera notificata nel momento in cui viene indicata sul provvedimento, e quindi può essere utilizzata per la liquidazione.

jeryko

Per le rendite attribuite sino al 31/12/1999 (data di messa in atti) non vi era obbligo di notifica al contribuente. In questi casi le rendite retroagiscono alla data di accatastamento del fabbricato, ed il Comune può richiedere la sola differenza d'imposta, senza sanzioni ed interessi. L'obbligo di notifica dei nuovi classamenti sussiste per tutte le variazioni di rendita effettuate a partire dal 1° gennaio 2000. Tali rendite avranno efficacia solo a partire dalla data di notifica al contribuente (vedi art. 74 L. 342/2000)
ciao

C.A.

Attenzione perchè "avranno efficacia solo a partire dalla data di notifica al contribuente" non vuol affatto dire che non può esser recuperata l'imposta; significa semplicemente che prima di chiedere la differenza d'imposta (senza sanzioni e interessi) la rendita andrà notificata.

jeryko

Cerchiamo di fare più chiarezza:
parliamo innanzitutto del caso di rendite attribuite a partire dal 1° gennaio 2000. Dicendo che "tali rendite avranno efficacia a partire dalla data di notificazione" voglio dire che da tale data il contribuente deve utilizzare la nuova rendita per il calcolo dell'ICI. Se non lo fa il Comune può recuperare imposta, oltre a sanzioni ed interessi. Il Comune inoltre NON potrà recuperare la sola imposta (senza sanzioni interessi) per il periodo compreso tra la data di attribuzione della rendita e quella di notificazione. (vedi Circ. 4/FL del 13/03/2001).