ici multiproprietà di evasori

Aperto da anubys58, 10 Febbraio 2008, ore 14:39:44

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anubys58

Salve ho un piccolo problemino da risolvere:
a Dicembre 2007 ho ricevuto un atto giudiziare a seguito di verifica ICI.
L'oggetto dell'atto giudiziario risulta essere su una comproprietà adibita a parcheggio di cui io posseggo un solo 40esimo della suddetta area in quanto è stata divisa in quaranta parti ognuna intestata sd un condomino differente.
Io ho sempre pagato ogni anno l'imposta ici dovuta alla mia quota ma a quanto pare gli altri intestatari no.
Ora il comune chiede a me il pagamento di tutta l'area.
Ho girato il problema all'amministratore e mi ha rispoto che lui non ha il mandato per gestire l'area cortilizia in quanto si occupa solamente delle palazzine.
Ho comunicato allora a tutti gli altri intestatari circa la ricezione dell'atto mediante avviso apposto in bacheca e anche personalmente a più intestatari.
La risposta è chi se ne frega! Aspettano che arrivi intestato a loro.
Per legge io ho dovuto fare un ricorso con un legale sostenendo dei costi.
Posso chiedere in qualche modo il risarcimento agli evasori visto che io per errore o del catasto o del comune mi sono trovata intestatari adella totalità dell'aria?A prescidere da quale parte sta l'errore se a seguito della verifica tutto risultasse pagato, io non avrei ricevuto l'atto giudiziario dal quale ora mi devo difendere a mie spese a causa degli altri comproprietari evasori.
Spero di avere consigli in merito anche perchè non vorrei spendere ulteriori somme con un avvocato per aver pagato regolamente le tasse.

C.A.

Cioe' scusa, tu portando in comune l'atto notarile nel quale si legge chiaramente che hai solo 1\40 di proprieta' ti sei sentita rispondere "non me ne frega niente, faccia ricorso se vuole una rettifica del provvedimento" ???

Mi sembra assurdo.. L'unico consiglio che posso darti, piu' che di avvocati e ricorsi, e' di far ben capire al comune (alla persona che segue lo sportello ICI, al responsabile del tributo che ha firmato l'atto, ed eventualmente al sindaco o ad un assessore, ovviamente in quest'ordine.. cioe' prima parla con uno, se non ti da retta passa al successivo etc.) che, documenti alla mano, tu non sei proprietaria del tutto ma solo di una quota, e che per legge non e' proprio possibile notificare tutta l'imposta a un comproprietario a nome di tutti gli altri. Detto questo, considera anche che esiste un importo minimo (di solito 10/15 euro) sotto al quale il comune nemmeno emette provvedimenti, non posso sapere quanto sia l'ammontare che il comune richiede a te indicando i 40\40 di proprieta', ma prova a dividere per 40 la multa, se e' sotto i 400 euro probabilmente nemmeno possono sanzionarvi..

Dal tuo post non ho capito se hai gia' dovuto presentare ricorso in commissione tributaria (immagino di si', visto che parli di atto ricevuto a dicembre), ma tieni presente che il comune puo'ancora revocare il provvedimento in autotutela anche se hai gia' notificato di ricorrere.

Per rispondere alla tua domanda, non vedo come tu possa chiedere risarcimento agli altri contitolari, siamo in Italia, non credo che il menefreghismo nei riguardi dei problemi altrui sia un crimine. L'errore (e grosso) qui c'e' dalla parte del comune se (e dico se, dato che non so quali prove tu abbia mostrato loro) non ha modificato l'atto quando hai dimostrato di possedere solo 1\40, e puo'anche darsi che la commissione tributaria ti dia ragione appieno e costringa il comune a pagare le spese processuali (invece che compensarle.. ma non so quante possibilita' abbia questo di succedere, credo dipenda molto dall'umore della commissione..).

Spero di esserti stato utile, anche se a dire il vero mi sembra solo sorprendente (da quello che mi dici tu) che la situazione non si sia risolta parlandone a quattr'occhi.. Hai per caso dei brutti rapporti con qualcuno in comune?

anubys58

grazie per l'attenzione...ma forse mi sono espressa male.
Io mi sono recata al comune e precisamnete allo sportello ici con tanto di atto e documenti vari alla mano e grazie a questo ho potuto fare valere il diritto di autotutela ovvero "guardate che intanto vi dimostro che non sono proprietaria della totalità dell'area per tanto non vi pago quanto da voi richiesto e vi dimostrero' impugnando l'atto di aver ragione" e questo blocca al comune il maturare di ulteriori more.
Ma per legge questo non blocca il procedimento dell'atto giudiziario il quale deve essere impugnato entro 60gg ed esclusivamente per mezzo di un legale.
La somma richiestami è di appena 4.000,00 euro che se gli altri proprietari erano civili avrebbero dovuto pagare (100 euro cad.)
visto che comunque non hanno versato l'imposta di loro competenza.

C.A.

Temo che ci sia stato un grosso fraintendimento di base!
La disciplina dell'autotutela regola la facoltà dell'amministrazione tributaria di rivedere, anche senza ricevere input da parte del contribuente, parzialmente o totalmente un atto già emesso, a patto che non sia intervenuto giudicato, cioè che sia già intervenuta la commissione tributaria!
In pratica tu hai la facoltà, in autotutela, di scrivere al comune perchè pensi di aver ragione. Ma il comune ha a disposizione un suo strumento di autotutela, che gli consente di revocare parzialmente o totalmente un provvedimento, facendone quindi decadere il procedimento giudiziario! Assolutamente non esiste che una volta emesso un provvedimento di accertamento ICI esso non possa più venir contestato se non in commissione tributaria, l'addetto che ti ha ricevuta in comune, in buona o cattiva fede, ignora questa possibilità, quindi ti "riporto" un estratto da una circolare del ministero dell'economia e delle finanze dell'anno scorso.

1. Riferimenti normativi
Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria viene sancito dallo articolo 2- quater del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 "(Autotutela). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione."
Per effetto dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, il succitato articolo 2-quater della legge n. 656 del 1994, è stato integrato dalle seguenti disposizioni: 1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1, deve intendersi
compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
(omissis)
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto, disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il
contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.


E' quindi fra i poteri dell'amminstrazione comunale il sospendere i termini di un avviso di accertamento, annullarlo (ritiro dell'atto con efficacia retroattiva), revocarlo (ritiro con efficacia immediata), riformarlo (ritiro parziale mediante modificazione) e rettificarlo (correzione di un errore materiale a favore del contribuente). Ti posso assicurare (lo faccio per lavoro) che il provvedimento E' bloccabile da parte del comune, non è assolutamente necessario avvalersi di un legale, tanto più che mi pare di capire tu sia già riuscita a convincere l'impiegato sulla correttezza della tua posizione.

Spero di essermi riuscito a spiegare, mi auguro di aver compreso correttamente la tua spiegazione stavolta :)

anubys58

Grazie non si finisce mai di imparare.

Ma ti espongo quanto segue:
Io consegno in comune un atto che attesta che nell'anno 2000 io acquisto 1/40 di una multiproprietà.
Come fa "l'impiegato comunale" a sapere se per ipotesi nell'anno 2003 ho acquistato con un altro atto l'intera area?
Esiste una legge che un atto annulla e sostituisce il precedente?

Ciao

C.A.

No, ma il comune "dovrebbe" avere la facoltà di accedere alle banche dati, locali o nazionali, necessarie per l'attività di accertamento tributario. Fra queste, la banca dati catastale (per verificare i dati dell'immobile) e la banca dati della conservatoria per le ispezioni ipotecarie (sulla quale sono presenti e visionabili tutti gli atti registrati dai notai riguardanti immobili). Inoltre può verificare con il ministero delle finanze se tu hai effettuato compravendite quando, con chi e per che importo.
Dico dovrebbe, perchè ha la facoltà ma non tutti i comuni sono attivi per avere questi strumenti.

Ovviamente per legge un atto di compravendita non rende nullo un precedente atto, però immagino che se il comune provvede ad accertare dichiarazioni omesse o infedeli (e quindi non si limita a controllare che le dichiarazioni presentate corrispondano ai rispettivi versamenti) dovrebbe avere accesso almeno ad alcune di queste banche dati, altrimenti su cosa può aver basato l'idea iniziale di emettere un accertamento?

Prego e figurati :)

Ciao