notifica maggiore ICI a seguito di rendita mai notificata

Aperto da francesco.cardinale, 21 Gennaio 2008, ore 19:35:37

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francesco.cardinale

Il Comune mi ha notificato una maggiore ICI per l'anno 2001 con avviso spedito il 31/12/2005 e da me ricevuto il 04/01/2006.
La maggiore imposta pretesa deriverebbe dalla differenza tra quella presunta da me dichiarata al Comune e quella attribuita dell'Agenzia del Territorio.
Preciso che la domanda di attribuzione per la nuova unità immobiliare urbana residenziale, mai riscontrata degli uffici finanziari, era stata presentata alla stipula dell'atto d'acquisto ( 1976 ) e riproposta con modifiche a seguito di presentazione di concessione in sanatoria in data 10/2/1989 (sollecitata il 29/3/2001).
Ho fatto ricorso in CTP chiamando in litisconsorzio sia l'Agenzia del Territorio che il Comune e chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento sia per decadenza del termine che per mancata notificazione della rendita attribuita dall'Agenzia.
L'Agenzia si è costituita senza nulla argomentare, ma semplicemente allegando un certificato catastale dal quale risulta attribuita in data 10/02/1989 la rendita catastale utilizzata dal Comune.
Il comune non si è costituito.
La CTP ha emesso sentenza a me sfavorevole nulla decidendo sulla decadenza del termine, ma argomentando che l'operato del Comune è conforme all'art. 11 del D.Lgs. 504/92 e che la mancata notifica della rendita è superata dall'art. 74,co.2°, L. 342/2000.
Inoltre secondo la CTP l'atto di accertamento contenente la rendita catastale, costituisce a tutti gli effetti notifica della stessa.
Vorrei ricorrere alla CTR sia per quanto riguarda la decadenza del termine ( che farebbe decadere anche la presunta notifica mediante accertamento del Comune) sia per la mancata notifica della rendita, cirdostanza contestata all'Agenzia chiamandola in litisconsorzio nel giudizio di cui si tratta.
Cosa ne pensate?
Francesco   
 

jeryko

Per quanto riguarda la decadenza dai termini per l'accertamento ti posso dire che la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 918 del 18/01/2006 ha stanilito che è ormai principio generale, applicabile anche al processo tributario, quello secondo cui la notificazione si perfezione, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, e non a quella della sua ricezione. Da quest'ultima data invece decorreranno i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.
In merito invece alla notifica della rendita catastale, l'obbligo di notifica esiste solo per le rendite attribuite a partire dal 1° gennaio 2000. Vedi art. 73 L. 342/2000.