Ulteriore detrazione ex finanziaria 2008

Aperto da webcampagnano, 31 Dicembre 2007, ore 12:08:18

Discussione precedente - Discussione successiva

webcampagnano

Relativamente all'ulteriore detrazione per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a 200 euro ho qualche perplessità:

1) la detrazione massima diventa 200 euro o 103,29 + 200 = 303,29 ??

2) che succede se il comune aveva già aumentato la detrazione a 140 euro ??

Spero che qualcuno abbia qualche suggerimento!

Saluti!

luigi78

#1
"L'ulteriore detrazione", pari all'1,33 per mille della base imponibile, ossia del valore ai fini ici dell'abitazione principale, comunque non superiore a 200,00 euro, si va a sommare alla detrazione per l'abitazione principale già stabilita dal comune di appartenenza, quindi se il comune aumenta la detrazione, la stessa va comunque sommata a quella calcolata in base all'1,33 per mille.

Esempio:
valore immobile: 50.000,00 euro
detrazione stabilita dal comune: 114,00 euro
ulteriore detrazione prevista dalla finanziaria 2008: [(50.000,00 x 1,33) / 1000] = 66,50 euro
Totale detrazione: 114,00 + 66,50 = 180,50 euro

Spero sia stato chiaro, e approfitto per augurarTi, e augurare a tutti un felice anno nuovo.
Luigi

luke67

Nell'articolo della finanziaria si parla di ulteriore detrazione sull'unità abitativa, ma secondo te in questa rientrano anche le relative pertinenze oppure no?
E la maggior detrazione è eventualmente spalmabile sulle pertinenze?

luigi78

#3
Citazione di: luke67 il 31 Dicembre 2007, ore 16:53:59
Nell'articolo della finanziaria si parla di ulteriore detrazione sull'unità abitativa, ma secondo te in questa rientrano anche le relative pertinenze oppure no?
E la maggior detrazione è eventualmente spalmabile sulle pertinenze?
Secondo me, visto che nell'articolo della Finanziaria 2008, non viene espressamente dichiarato che l'ulteriore detrazione debba ritenersi applicabile solo all'abitazione principale e non alle relative pertinenze, ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate (ex Ministero delle Finanze) n. 114 del 25/05/1999, l'eccedenza d'imposta detraibile (detrazione sull'abitazione principale), se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale, cui va riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
Per una maggiore chiarezza e a comprova di quanto innanzi detto, consulta la citata circolare a questo http://www.entratelocali.it/tributi/pubblicazioni/documenti/ICI/norme/1999%20circ%20114.pdf

Un saluto a tutti, Luigi.
Luigi