D.Lgs 504 1992 e sua modifica.

Aperto da absolut, 29 Novembre 2007, ore 01:31:07

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absolut

BUON GIORNO. ANCHE SE SI E' PARLATO ABBASTANZA E CI SONO VARI ARTICOLI VOLEVO PORVI UNA ALCUNE DOMANDE. 

                                                PREMESSO

L'IMPONIBILITA' AI FINI DELL'I.C.I. SULLE AREE FABBRICABILI SECONDO IL P.R.G. DELL'ENTE LOCALE.

NOVITA' CONTENUTA NELLA LEGGE N.248/2005.

(Dott. Roberto Simonazzi)


1) Premessa.

La Legge n.248 del 02.12.2005 ha convertito il Decreto Legge n. 203 del 30.09.2005 in data 30/11/2005 e pertanto riteniamo che sia definitivamente chiarita attraverso l'articolo n.11 quaterdecies comma 16, la situazione incerta relativa alla posizione delle aree fabbricabili che attualmente devono pagare l'I.C.I. principalmente sulla base del fatto che le medesime siano programmate fabbricabili in base ad un piano regolatore generale predisposto dall'ente locale.

Infatti accade che un'area oggi sia teoricamente fabbricabile in quanto definita come tale da un piano regolatore generale, ma in effetti non lo sia in quanto nella zona mancano per esempio le opere di urbanizzazione primaria che verranno definite successivamente in base ad un piano di dettaglio.

La Corte di Cassazione aveva stabilito in alcune sentenze che il tributo era dovuto unicamente per le zone effettivamente fabbricabili ebbene tale interpretazione era stata successivamente stravolta dalla stessa Corte che aveva stabilito la soggettività passiva anche se il terreno non fosse immediatamente fabbricabile.

La norma contenuta nella legge di conversione ha natura interpretativa e quindi retroattiva,

di conseguenza riteniamo che il contenzioso ancora in essere in materia si concluderà a favore dei comuni.

Inoltre i comuni avranno la possibilità di richiedere il pagamento del tributo anche per quelle aree che non erano effettivamente fabbricabili per mancanza dei piani di dettaglio e per le quali i comuni stessi non avevano richiesto il pagamento a causa delle incertezze esistenti sulla normativa.

Questa richiesta di pagamento potrà essere fatta limitatamente ai periodi di imposta per i quali non è ancora prescritto il termine di accertamento.

2) Le norme.

L'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 504/92 dispone: "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità.- Omissis-".

L'art. 11, quaterdecies, comma 16 della legge di conversione del D.L. n. 203/2005 stabilisce: "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e` da considerare comunque fabbricabile se e` utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

Combinando le due disposizioni ed analizzandone il significato letterale si comprende chiaramente che intento del legislatore è stato quello di chiarire che per assoggettare a tributo l'area è sufficiente che questa sia ritenuta fabbricabile in base ad un piano regolatore generale.

Non vi è nessun bisogno di un piano di dettaglio, dubbio che poteva sorgere a causa del fatto che la norma precedente conteneva l'inciso "strumenti urbanistici generali o attuativi".

ALLORA  IL MIO TERRENO HA BISOGNO DI UNA LOTTIZZAZIONE FACENDO PARTE DI UN COMPARTO E QUINDI DIPENDO DA ALTRI PROPRIETARI CHE POTREBBERO NON VOLERE LOTTIZZARE QUINDI ANCHE SE TEORICAMENTE POTREI COSTRUIRE DI FATTO NON POSSO.
NONOSTANTE TUTTO SONO COSTRETTO A PAGARE L'ICI?

luke67

Semplicement si, secondo il valore commerciale dell'area che sarà sicuramente minore di un'area analoga ma in zona residenziale libera senza vincoli