TARDIVO PAGAMENTO ICI

Aperto da sara53, 22 Novembre 2007, ore 21:14:27

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sara53

Nel 2004 ho pagato l'acconto ICI con un giorno di ritardo senza effettuare il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del D.L. 472/1997 e sono stata sanzionata dal Comune con il 30% dell'imposta mediante avviso di liquidazione.
Il punto 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 472/1997 sul ravvedimento recita: "Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione" quindi nel mio caso il Comune avrebbe dovuto applicare l'aliquota ridotta del 3,75% come da articolo 13 del D.L. 472/1997 sul ravvedimento.
Cosa ne pensate? Provate ad interpretare il punto 3 sopra citato e ditemi cosa capite... Grazie.

luke67

La sanzione ridotta e' sul ravvedimento, ovvero sia sul fatto che Lei di sua spontanea volonta ravvedesse il ritardato pagamento, ma in caso di accertamento d'ufficio la sanzione rimane al 30%

francyman8


sara53

luke67: il mio non è un accertamento ma un semplice avviso di liquidazione! Cmq cosa ne dici del punto 3 dell'art.13? in quali casi verrà applicato? inoltre c'é scritto che "il ravvedimento si perfeziona - ossia si compie - con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE": come lo interpreti?
grazie

luke67

Dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di liquidazione non esistono più, sono stati sostituiti da accertamenti per omesso o parziale versamento, oppure omessi per mancato pagamento e mancata dichiarazione
Il comune non fa un ravvedimento,è uno strumento in mano al cittadino che può ravvedersi prima dell'arrivo di un eventuale accertamento da parte del Comune ed è comunque stabilito in un lasso di tempo ben preciso, solitamente molto lontano dal momento in cui poi il Comune accerta e spedisce l'accertamento
Per esempio il ravvedimento del 2006 è scaduto a fine luglio 2007

luigi.tascapani

Leggendo il post, mi sorge il seguente dubbio: siccome le vecchie liquidazioni sono sparite, l'accertamento per tardivo/parziale/omesso versamento non amette la sanzione ridotta come per gli altri tipi di accertamento?

silvia

Citazione di: luigi.tascapani il 03 Dicembre 2007, ore 15:08:26
Leggendo il post, mi sorge il seguente dubbio: siccome le vecchie liquidazioni sono sparite, l'accertamento per tardivo/parziale/omesso versamento non amette la sanzione ridotta come per gli altri tipi di accertamento?

No. La legge Finanziaria 2007 non ha modificato il sistema sanzionatorio previsto dai Decreti Legislativi nn. 471/97, 472/97 e 473/97, pertanto la sanzione irrogabile in caso di omesso e parziale versamento, quantificata nella misura del 30% del tributo,  non ammette la riduzione di 1/4 del minimo.
[color=blue]Silvia[/color]

sara53

Vi ringrazio tantissimo per le Vs. risposte. Cmq c'é qualcuno che riesce ad interpretare in particolare la frase "Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione" (il solito, famoso punto 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 472/1997 sul ravvedimento)?
Anche perchè ho una grossa novità: uno dei due comuni che mi avevano sanzionato con il 30% ha accolto il mio ricorso con la seguente motivazione: "pagato con un giorno di ritardo, il ricalcolo è inferiore al minimo iscrivibile a ruolo". Secondo voi come stanno a questo punto le cose? Mah...