Ici Area fabbricabile

Aperto da gierre1948, 12 Novembre 2007, ore 04:38:05

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gierre1948

Nel dicembre 2004 il Comune mi ha inviato la comunicazione di attribuzione di natura di area fabbricabile secondo la variante generale di PRG deliberata dal Comune nel dicembre 2002; in sostanza un lotto di terreno già edificabile per 1700 mq. Diventava edificabile per 2300 mq. La stessa raccomandata AR  conteneva la comunicazione dell'approvazione della Delibera con cui la Giunta aveva approvato i nuovi valori delle aree edificabili (che per il terreno in esame passava da 20€/mq. a 41 €/mq).
All'epoca richieste analoghe sono giunte ai moltissimi cittadini del Comune creando scalpore tanto che sulla stampa locale sono stati pubblicati alcuni articoli in cui gli amministratori comunali chiarivano che non era necessario pagare l'ICI richiesta e che, in merito, la comunicazione ai cittadini veniva fatta solo a mezzo stampa.
Pertanto per l'anno 2005 ho versato l'ICI relativa sulla base dei parametri degli anni precedenti (1999-2004 (1700 mq. x 20 € m valore)
Nel giugno 2006 la variante generale PRG viene approvata dalla Regione e nel frattempo il Decreto Bersani aveva chiarito "che ai fini ICI un'area è considerata edificabile anche in assenza di strumento urbanistico attuativo e che è sufficiente sia classificata come edificabile nello strumento urbanistico generale" pertanto nel 2006 ho versato l'ICI utilizzando i parametri di base contenuti nella comunicazione del Comune (2300 mq x 41 €/mq).
Ora il Comune chiede (senza applicazione di sanzioni) l'ICI non pagata per gli anni 2003 – 2004 e 2005.
Per l'anno 2005, sono d'accordo, ma per gli anni 2003 e 2004  chiedo se, a vs. avviso, sussistono i presupposti per il ricorso contro l'avviso di accertamento (o di richiesta di riesame in autotutela?) essendomi giunta la comunicazione di variazione PRG nel dicembre 2004;
Rimane valido quanto stabilisce la Legge 21 novembre 2000, n. 342 che "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita" o la retroattività della Legge Bersani annulla questo principio?.

Ringrazio anticipatamente per le delucidazioni che mi vorrete fornire.
Cordialità
Gio

francyman8

ti consiglio prima l'autotutela, se niente si muove vai col ricorso, sicuramente c'è il presupposto per vincere...