ici fabbricati rurali comunità montana

Aperto da cpe, 24 Agosto 2007, ore 10:00:47

Discussione precedente - Discussione successiva

cpe

Egregi Signori
vi chiedo:
sono comproprietaria con mio zio di alcuni edifici rurali in zona di comunità montana dal 2003 a seguito del decesso di un altro zio che sono accatastati al catasto terreni.
Il comune ci ha inviato in questi giorni una lettera in cui ci dice che a partire dal 2002 non risultiamo a posto in merito all'Ici e di portare la documentazione che abbiamo per verificare la situazione.
Lo zio deceduto era coltivatore, per cui sembra che per il 2003 e 2004 siamo a posto.
Ho letto le vostre risposte date a junior che mi hanno chiarito parecchio le idee ma ho ancora alcuni dubbi:
lei dice che l'obbligo di accatastamento di fabbricati rurali censiti al catasto terreni al catasto urbano è normativa recentissima, ma se ,nel mio caso, sono venuti meno i requisiti i ruralità nel 2003 in teoria avrei dovuto accatastare il tutto in quel momento, esistono delle sanzioni in tal senso ?
Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262 Art. 4 comma 5 dice : Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Significa che se la ruralità è venuta meno nel 2003 io accatasto ora nel 2007 e devo pagare l'ICI dal 2004 ?
Vi sono altre normative in tal senso ?
Ho poi ancora un altro quesito: lo zio ancora in vita comproprietario degli edifici rurali è pensionato della Michelin, quindi come dipendente, quando è mancato il fratello si è iscritto alla camera di commercio, ha preso la P.IVA ed ha continuato l'attività del fratello (bovini e fieno). Il comune sostiene che le condizioni non sono sufficienti per mantenere gli edifici rurali perché il suo reddito deriva per la maggiore dalla pensione che non è dei coltivatori, per cui abbiamo comunque l'obbligo di accatastare e pagare ICI.
Questo articolo può essere a mio favore: art. 42 della legge 26 febbraio 1994, n. 133 che cita:
Costruzioni rurali (1)
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all`affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell` immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell`articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell`articolo 29.

Grazie