immobile in uso ad un famigliare

Aperto da francesco, 17 Settembre 2002, ore 12:00:13

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francesco

nell'anno 2001 ho presentato al comune in ritardo la comunicazione di aver dato in uso dal 1999 il mio immobile ad un famigliare onde poter usufruire della detrazione spettante. il comune nel controllare l'ici pagata dell'anno 99 non ha ritenuto valida la comunicazione del 2001 perchè presentata in ritardo e mi ha notificato la differenza da pagare.
mi chiedo se è giusto questo tipo di provvedimento nei mie confronti.
grazie
                                                                                                                                                 

Alex (redazione D.N.)

Citazionenell'anno 2001 ho presentato al comune in ritardo la comunicazione di aver dato in uso dal 1999 il mio immobile ad un famigliare onde poter usufruire della detrazione spettante. il comune nel controllare l'ici pagata dell'anno 99 non ha ritenuto valida la comunicazione del 2001 perchè presentata in ritardo e mi ha notificato la differenza da pagare.
mi chiedo se è giusto questo tipo di provvedimento nei mie confronti.
grazie


Se lei ha sottoposto a registrazione il contratto di comodato e, quindi, può provare di aver concesso in uso gratuito fin dal 1999 l'immobile di sua proprietà ad un familiare, e sempre che il Comune impositore abbia dato attuazione alla previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, in forza della quale sono assimilate alle abitazioni principali, con conseguente appplicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione d'imposta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, l'Ufficio Ici potrebbe riconoscerle il diritto alle agevolazioni previste dalla norma regolamentare sotto il profilo della ragionevolezza, prima che considerare il ritardo della comunicazione.
Infatti, tutta la pubblica amministrazione, compresi i comuni, dovrebbe improntare lo svolgimento della propria attività, non a trarre profitto dall'errore del contribuente, ma a principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 4878 del 27 gennaio 1988).
Alex (redazione Dossier.Net)