Residenza o dimora abituale

Aperto da ant.persico, 19 Febbraio 2007, ore 17:47:28

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ant.persico

Salve a tutti,
Ripropongo di nuovo l'argomento dimora abituale o residenza,
dal 1997 abito con la mia famiglia in una villetta costruita da mio padre nel 1996 e da allora non risultiamo residenti nella stessa  ma realmente vi abitiamo, essendo l'unica abitazione di proprieta della mia famiglia come andava pagata l'ici dal 97 ad oggi? intendo dire potevamo usufrire della agevolazione sulla prima casa oppure no?
Mio padre fece all'epoca una dichiarazione ici e ha sempre pagato l'ici usufruendo della detrazione, nel 2005 è venuto a mancare mio padre e oggi scopro che gli era stato notificato un avviso da parte del comune che lo invitava  a pagare senza la detrazione, ma mio padre non so perche non ha tenuto conto dello stesso e oggi quindi mi ritrovo in una situazione in cui a conti fatti devo al comune circa 6000€ di differenza e sanzioni.
Quindi chiedo visto che abbiamo sempre dimorato in quella casa il comune ha diritto a chiedere questi soldi?
Nel forum in una discussione simile si fa riferimento a delle sentenze della Commissione tributaria del lazio precisamente n°49 del 24/02/2004 e n°77 del 30/10/2004, vi chiedo se queste costituiscono uno strumento per impostar un eventuale ricorso e se qualcuno le abbia gli chiedo di inviarmele  a: ant.persico@tiscali.it grazie a tutti
                                                                                                                                                   

luke67

CitazioneSalve a tutti,
Ripropongo di nuovo l'argomento dimora abituale o residenza,
dal 1997 abito con la mia famiglia in una villetta costruita da mio padre nel 1996 e da allora non risultiamo residenti nella stessa  ma realmente vi abitiamo, essendo l'unica abitazione di proprieta della mia famiglia come andava pagata l'ici dal 97 ad oggi? intendo dire potevamo usufrire della agevolazione sulla prima casa oppure no?
Mio padre fece all'epoca una dichiarazione ici e ha sempre pagato l'ici usufruendo della detrazione, nel 2005 è ¶enuto a mancare mio padre e oggi scopro che gli era stato notificato un avviso da parte del comune che lo invitava  a pagare senza la detrazione, ma mio padre non so perche non ha tenuto conto dello stesso e oggi quindi mi ritrovo in una situazione in cui a conti fatti devo al comune circa 6000? di differenza e sanzioni.
Quindi chiedo visto che abbiamo sempre dimorato in quella casa il comune ha diritto a chiedere questi soldi?
Nel forum in una discussione simile si fa riferimento a delle sentenze della Commissione tributaria del lazio precisamente n?49 del 24/02/2004 e n?77 del 30/10/2004, vi chiedo se queste costituiscono uno strumento per impostar un eventuale ricorso e se qualcuno le abbia gli chiedo di inviarmele  a: ant.persico@tiscali.it grazie a tutti
Potrebbe fare ricorso ed avrebbe avuto le stesse probabilità di vincere o di perdere, in quanto le sentenze a rigurdo sono state spesso discordanti se non contrarie
A suo svantaggio la finanziaria 2007 ha inserito come definizione di abitazione principale ai fini Ici quella di residenza anagrafica del contribuente, quindi residenza uguale agevolazioni oppure aliquota ordinaria senza residenza                                                                                                                                                    

silvia

Io, se fossi in te, proverei ad insistere presso l'ufficio tributi perchè riconosca la detrazione.
Infatti, l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 - nella versione precedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 173, dalla Finanziaria 2007 - disponeva che per abitazione principale è da intendersi quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente.  
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza n. 2814 del 10.03.2000, ha affermato che con l'art.43 c.c. il Legislatore ha inteso inequivocabilmente fare riferimento alla residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire semplicemente un indizio (presunzione) per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale di un soggetto in luogo diverso dalla residenza anagrafica.  Ad esempio potresti esibire copia delle fatture di pagamenti delle utenze gas, luce, acquedotto, che dimostrino un consumo non minimo di detti servizi negli anni per i quali chiedi che ti sia riconosciuta la detrazione.
E' vero che il novellato art. 8, co. 2, del D. Lgs. n. 504/92 ora lega la possibilità di usufruire della detrazione per abitazione principale al fatto di essere ivi residenti, però, si tratta di una presunzione relativa e perciò - come prima - è sempre ammessa prova contraria da parte del contribuente. In sostanza  con la novella non è cambiato proprio nulla.
                                                                                                                                                   
[color=blue]Silvia[/color]

ant.persico

CitazioneIo, se fossi in te, proverei ad insistere presso l'ufficio tributi perchè riconosca la detrazione.
Infatti, l'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 - nella versione precedente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 173, dalla Finanziaria 2007 - disponeva che per abitazione principale è da intendersi quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente.  
La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza n. 2814 del 10.03.2000, ha affermato che con l'art.43 c.c. il Legislatore ha inteso inequivocabilmente fare riferimento alla residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire semplicemente un indizio (presunzione) per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale di un soggetto in luogo diverso dalla residenza anagrafica.  Ad esempio potresti esibire copia delle fatture di pagamenti delle utenze gas, luce, acquedotto, che dimostrino un consumo non minimo di detti servizi negli anni per i quali chiedi che ti sia riconosciuta la detrazione.
E' vero che il novellato art. 8, co. 2, del D. Lgs. n. 504/92 ora lega la possibilità di usufruire della detrazione per abitazione principale al fatto di essere ivi residenti, però, si tratta di una presunzione relativa e perciò - come prima - è sempre ammessa prova contraria da parte del contribuente. In sostanza  con la novella non è cambiato proprio nulla.
Ciao Silvia
grazie per la risposta mi hai ridato nuove speranze
a questo punto ti chiedo dove posso reperire la sentenza della corte di cassazione n° 2814 alla quale facevi riferimento,in modo da potermela portare all'ufficio tributi ed insistere come dicevi tu
Grazie mille.                                                                                                                                                    

silvia

Citazione
Ciao Silvia
grazie per la risposta mi hai ridato nuove speranze
a questo punto ti chiedo dove posso reperire la sentenza della corte di cassazione n° 2814 alla quale facevi riferimento,in modo da potermela portare all'ufficio tributi ed insistere come dicevi tu
Grazie mille.
Prego  :)
Hai provato a cercare nel sito della Cassazione?                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]

silvia

Ti ho mandato un MP.                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]