Comunicazione ICI

Aperto da salvis iuribus, 28 Gennaio 2007, ore 11:57:08

Discussione precedente - Discussione successiva

salvis iuribus

Salve a tutti e complimenti per questo forum sicuramente molto interessante.
Ho bisogno di un aiuto o di un consiglio in quanto il 2 dicembre è stato notificato ai miei genitori un avviso di accertamento e liquidazione per l'omessa comunicazione di immobile nel 2001.

Premesso, l'immobile in questione è stato donato dai miei genitori a me e mia sorella. I miei hanno però mantenuto l'usufrutto vitalizio sull'immobile, pertanto hanno regolarmente continuato a pagare l'ICI come quando erano propietari.

L'usufrutto è stato inserito nell'atto di  donazione che, immagino, è stato acquisito dal Comune.

Non essendo intervenuta alcuna modificazione della soggettività passiva, che credo sia il presupposto dell'obbligo di comunicazione, è legittima questa sanzione applicata ai miei?

Io e mia sorella, avendo solo la nuda proprietà dell'immobile, non abbiamo mai pagato l'ici sulla stessa.

Il responsabile del procedimento amministrativo del Comune continua a dirci che deve pensarci ma io e i miei attendiamo.

Ci sono i presupposti per il ricorso in Commissione Tributaria per violazione e falsa applicazione dell'art. 59 D.Lgs 446/97 nonchè per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.Lgs. 504/92.

Scusate se sono stato lungo ma non riesco a venirne a capo. Un grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
                                                                                                                                                   

silvia

Strano. Se, come dici, non è intervenuta alcuna modificazione nella soggettività passiva l'accertamento del comune è senz'altro illegittimo.
Ti consiglio di presentare formale istanza di annullamento in autotutela (fai attenzione a che non scadino i termini entro cui proporre ricorso).
In caso di silenzio dell'ufficio tributi  e vostro ricorso in CTP è probabile che la commissione adita condanni il comune anche al pagamento delle spese di giudizio.                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]

salvis iuribus

CitazioneStrano. Se, come dici, non è intervenuta alcuna modificazione nella soggettività passiva l'accertamento del comune è senz'altro illegittimo.
Ti consiglio di presentare formale istanza di annullamento in autotutela (fai attenzione a che non scadino i termini entro cui proporre ricorso).
In caso di silenzio dell'ufficio tributi  e vostro ricorso in CTP è probabile che la commissione adita condanni il comune anche al pagamento delle spese di giudizio.
Innanzi tutto grazie per la cortese risposta.

Ho chiesto un parere ad un ragioniere commercilista il quale mi ha confermato che, non essendo stata modificata la soggettività passiva, la sanzione non andava irrorata.

Il fatto è che anche il responsabile del procedimento amm.vo del comune mi ha detto che riconosce il fatto che non sia modificato il soggetto passivo ma, in base alla sua interpretazione della normativa, la sanzione va applicata comunque.

Ha anche sconsigliato ai miei di fare ricorso in quanto dice che sono io ad interpretare male il famigerato art. 59 D.Lgs 446/97.

I termini per il ricorso, stando alla data di notifica, scadranno il 6 febbraio, però avrei bisogno di sapere se è possibile farsi assistere da un legale in questi casi.

Qualora i miei non dessero procura "ad litem" al momento del deposito del ricorso, è possibile nominare un legale successivamente, nel corso del procedimento?

                                                                                                                                                   

silvia

CitazioneIl fatto è che anche il responsabile del procedimento amm.vo del comune mi ha detto che riconosce il fatto che non sia modificato il soggetto passivo ma, in base alla sua interpretazione della normativa, la sanzione va applicata comunque.

Francamente non riesco a capire il comportamento dell'amministrazione. Hanno forse introdotto qualche particolare prescrizione regolamentare in materia di comunicazione?
Domani provo a sentire un collega che ha sostituito la presentazione della dichiarazione con la comunicazione e vediamo ciò che dice.

Quanto alla capacità di stare in giudizio questa è disciplinata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 546/92.

Scusa se sono stata così sintetica ma  in questo periodo ho davvero poco tempo. Ad ogni modo  tu mi sembri uno che sa destreggiarsi tra articoli e commi :)                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]