Accertamento: sanzioni e interessi di mora

Aperto da augusto123, 17 Dicembre 2006, ore 00:13:15

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augusto123

Nei giorni scorsi, è stato notificato,  circa l' i.c.i. 2004, un avviso di accertamento con cui il comune ha provveduto a "liquidare l'imposta per versamento omesso/parziale", applicando agli €300 non versati (rispetto ad un totale di €1.500 già versato alle scadenze prescritte) una sanzione del 30%  ed interessi del 2,5 semestrale (4 semestri, dall'1/7/2004 al 31/7/2006). Nell'avviso viene indicato un importo da pagare oltre i 60 gg. ed un IDENTICO importo da pagare entro i 60 gg. ( specificando "definizione agevolata della sanzione"). Viene altresì rammentato che il comune ha previsto e regolamentato l'accertamento con adesione; e, aggiungo io, ha pure emanato il regolamento sulle entrate comunali e quello sull' I.c.i., tuttavia non ha eliminato l'obbligo della dichiarazione e della denuncia di variazione.
Domande:
1) la sanzione del 30 % è corretta? perché non la riducono ad un quarto nel caso di pagamento con bollettino postale (allegato) entro 60 giorni?
Notare bene che il comune, nel suo regolamento sull'accertamento per adesione stabilisce: "Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento."
2) gli interessi del 2,5% sono corretti? Non erano stati ridotti all'1,375% con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 27 giugno 2003, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 2003?
A titolo di completezza, anche se c'entra poco coi quesiti, l'avviso trova la sua origine nel fatto che il comune non riconosce tale immobile quale abitazione principale in quanto non c'è la residenza anagrafica ma solo quella di fatto (la residenza anagrafica è a 200 metri da lì e non è stata chiesta la variazione per inerzia).
Grazie per le risposte!
Augusto
                                                                                                                                                   

silvia

CitazioneNei giorni scorsi, è stato notificato,  circa l' i.c.i. 2004, un avviso di accertamento con cui il comune ha provveduto a "liquidare l'imposta per versamento omesso/parziale", applicando agli €300 non versati (rispetto ad un totale di €1.500 già versato alle scadenze prescritte) una sanzione del 30%  ed interessi del 2,5 semestrale (4 semestri, dall'1/7/2004 al 31/7/2006). Nell'avviso viene indicato un importo da pagare oltre i 60 gg. ed un IDENTICO importo da pagare entro i 60 gg. ( specificando "definizione agevolata della sanzione").

L'istituto premiale della adesione del contribuente all'accertamento (o, come lo definisce il tuo Comune "definizione agevolata della sanzione") prevede che le sanzioni riducibili siano solo quelle irrogate per la violazione di omessa o infedele dichiarazione (art. 14, co. 4, D. Lgs. n. 504/92). Restano  escluse le sanzioni relative ad omessi o insufficienti versamenti d'imposta. Ecco perchè l'importo da versare è identico sia che tu provveda al pagamento entro 60 giorni che entro 90.

CitazioneViene altresì rammentato che il comune ha previsto e regolamentato l'accertamento con adesione;

L'accertamento con adesione è un istituo diverso da quello dell'adesione del contribuente all'accertamento. Essendo applicabile alle sole questioni estimative, in materia di ici lo si utilizza (quasi) esclusivamente per l'accertamento sulle aree edificabili. (Con ogni probabilità la frasetta sull'accertamento con adesione che hai letto sul provvedimento, esce di default).

Citazionee, aggiungo io, ha pure emanato il regolamento sulle entrate comunali e quello sull' I.c.i., tuttavia non ha eliminato l'obbligo della dichiarazione e della denuncia di variazione.

I Comuni che con regolamento hanno eliminato l'obbligo della dichiarazione/denuncia hanno nel contempo introdotto quello della comunicazione.

CitazioneDomande:
1) la sanzione del 30 % è corretta? perché non la riducono ad un quarto nel caso di pagamento con bollettino postale (allegato) entro 60 giorni?

Perchè si tratta di avviso di liquidazione e non di accertamento d'ufficio o in rettifica.

CitazioneNotare bene che il comune, nel suo regolamento sull'accertamento per adesione stabilisce: "Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento."

Purtroppo mi sa che continui a confondere accertamento con adesione  con adesione del contribuente all'accertamento. Mi rendo comunque conto che la terminologia utilizzata dal legislatore non aiuta a   rendere evidente anche a un non addetto ai lavori la diversità dei due istituti.

Citazione2) gli interessi del 2,5% sono corretti? Non erano stati ridotti all'1,375% con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 27 giugno 2003, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 2003?

Se il comune non ha deliberato in merito, dal 1° luglio 2003 gli interessi sono dovuti semestralmente  nella  misura del 1,375% per semestre computo. Resta però salva la possibilità per gli enti locali di prevedere con regolamento una diversa misura degli interessi (art. 13, co. 3, L. n. 133/1999). Ti conviene dare un'occhiata al regolamento sulle entrate o a quello ici del tuo comune per verificarne la quantificazione.

CitazioneA titolo di completezza, anche se c'entra poco coi quesiti, l'avviso trova la sua origine nel fatto che il comune non riconosce tale immobile quale abitazione principale in quanto non c'è la residenza anagrafica ma solo quella di fatto (la residenza anagrafica è a 200 metri da lì e non è stata chiesta la variazione per inerzia).

Se il Comune ha emesso un avviso di liquidazione anzichè un accertamento in rettifica significa che sei stato tu a dichiarare che l'immobile  non era/è abitazione principale.. Se invece lo hai dichiarato come abitazione principale e il Comune ha verificato che per l'anno 2004 così non era, avrebbe dovuto emettere avviso di accertamento in rettifica. In questo caso allora sì poteva intervenire da parte tua adesione all'accertamento con pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, della sanzione ridotta ad un quarto, degli interessi e dell'imposta ancora dovuta.                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]

augusto123

Cara Silvia, grazie per la risposta.
Tuttavia, ricapitolo il tutto perché noto che ci sono fraintendimenti e punti che ho spiegato male.
1) L'immobile in oggetto è stato regolarmente dichiarato a suo tempo ma non come abitazione principale, a cui fu adibito a partire dal 1997, senza comunicare tale cambio di destinazione al comune. Da cui le differenze tra il versato e l'accertato. Sta di fatto che la residenza/dimora abituale sussiste di fatto anche se non anagraficamente.
2) l'atto notificato è definito come  "AVVISO DI ACCERTAMENTO" con cui "si avvisa il contribuente....che si è provveduto alla liquidazione dell'imposta per versamento omesso/parziale in acconto...."
3) il comune, nei regolamenti da me già citati, NON HA disposto modifiche al tasso di interesse di mora (dunque ritengo sia da applicarsi l'1,375 semestrale e non il 2,5 come indicato nell'avviso).
4) l'avviso riporta  "N.B. Definizione agevolata del pagamento della sanzione (art. 16 D. Lgs. 472/1997, art. 14 D. Lgs. 473/1997): nel termine di 60 gg. dalla notifica si può definire la controversia con il pagamento di un quarto delle ulteriori sanzioni per omessa o infedele denuncia....." indicando un importo identico a quello da pagarsi oltre i 60 gg.
4bis) Nella parte finale dell'avviso viene ricordato (ma si omette totalmente la possibilità della rettifica in autotutela, stranamente): "L'amministrazione comunale prevede l'istituto dell'accertamento con adesione nell'apposito Regolamento.....sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili."
All'interno del regolamento in questione esiste tale articolo : "Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento."
CONCLUSIONI:
A) ritengo che l'interesse di mora applicabile sia del solo 1,375%;
B) in effetti l'adesione del contribuente prevista dal modificato art. 14 del D. Lgs.504, con riduzione ad un quarto delle sanzioni, non è applicabile perché riguarda casistica diversa;
C) ritengo invece applicabile l'accertamento con adesione così come normato dal comune mediante regolamento e clausola appena sopra indicata, con conseguente riduzione ad un quarto delle sanzioni. In effetti l'atto è definito "AVVISO DI ACCERTAMENTO" dal comune, anche se si risolve in una mera liquidazione (il comune tuttavia usa furbescamente tale terminologia per godere di un anno in + per la notifica degli atti: 3 anni invece di 2).
Le mie conclusioni sono corrette o no?
Grazie per la risposta Silvia!

                                                                                                                                                   

silvia

Augusto, stamattina purtroppo ho poco tempo. Leggerò attentamente ciò che hai postato non appena potrò. In questo forum ci sono  altri utenti molto più competenti di me che senz'altro sapranno spiegarsi in modo più preciso di quanto abbia fatto. Nel frattempo spero ti rispondano loro. Cmq una telefonata all'Ufficio Tributi per dei chiarimenti (magari dopo il 20 dicembre ;) ) potresti provare a farla. Almeno accertati se si tratta di avviso di liquidazione o di accertamento. Ho letto velocemente ciò che hai scritto, ma sono ancora propensa a credere che si tratti di liquidazione considerato che la sanzione irrogata è del 30%.

Buona giornata                                                                                                                                                    
[color=blue]Silvia[/color]