la notifica della Rend.cat. quando è esecutiva?

Aperto da marcandrew, 21 Agosto 2002, ore 15:52:35

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marcandrew

Il Catasto di Bergamo ha dal 1999 censito tutto l'arretrato del mio Comune. Non ha mai però notificato niente ai proprietari. Il Comune, entrato in possesso della banca dati, a tutti i contribuenti ICI e a ciascuno di loro, ha inviato una scheda sintetica con indicati i fabbricati soggetti al pagamento con il calcolo dell'effettiva tassa da versare.
1)L'invio di questa scheda sintetica vale come notifica della nuova rendita catastale?
2) Chi pagava l'ICI sulla base di una rendita presunta superiore a quella ora notificata dal Comune, ha diritto ad essere rimorsato dell'eccedenza versata in più negli anni precedenti? (alcuni di questi contribuenti hanno variato le schede catastali prima ancora che entrasse in vigore la procedura DOCFA, quindi variazioni senza rendita catastale);
3) al contrario chi pagava su una rendita presunta inferiore è obbligato a versare la differenza di quanto non versato negli anni precedenti?
4) Se alla domanda n° 1 la risposta fosse positiva, posso avere gli estremi della Legge o della circolare.
Tengo a precisare che sono Sindaco di un piccolo Comune della Bergamasca (Capizzone) e sono io che m sono preso la briga di fare questo servizio a tutti i contribuenti ICI di Capizzone.
                                                                                                                                           

Fausto (redazione D.N.)

CitazioneIl Catasto di Bergamo ha dal 1999 censito tutto l'arretrato del mio Comune. Non ha mai però notificato niente ai proprietari. Il Comune, entrato in possesso della banca dati, a tutti i contribuenti ICI e a ciascuno di loro, ha inviato una scheda sintetica con indicati i fabbricati soggetti al pagamento con il calcolo dell'effettiva tassa da versare.
1)L'invio di questa scheda sintetica vale come notifica della nuova rendita catastale?
2) Chi pagava l'ICI sulla base di una rendita presunta superiore a quella ora notificata dal Comune, ha diritto ad essere rimorsato dell'eccedenza versata in più negli anni precedenti? (alcuni di questi contribuenti hanno variato le schede catastali prima ancora che entrasse in vigore la procedura DOCFA, quindi variazioni senza rendita catastale);
3) al contrario chi pagava su una rendita presunta inferiore è obbligato a versare la differenza di quanto non versato negli anni precedenti?
4) Se alla domanda n° 1 la risposta fosse positiva, posso avere gli estremi della Legge o della circolare.
Tengo a precisare che sono Sindaco di un piccolo Comune della Bergamasca (Capizzone) e sono io che m sono preso la briga di fare questo servizio a tutti i contribuenti ICI di Capizzone.


Ai sensi del comma 3 dell'art. 74 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, i Comuni possono emettere, entro i termini di decadenza indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92, gli avvisi di liquidazione o di accertamento, al fine di recuperare la sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita dagli Uffici del Territorio entro il 31 dicembre 1999, senza però l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita" (circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001).
In proposito, la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con sentenza n. 67 del 9 aprile 2002, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento dell'Ici con i quali il Comune notifica anche i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale, a condizione che questi siano stati adottati dagli Uffici del Territorio entro il 31 dicembre 1999.
Riguardo al secondo punto del quesito, se il contribuente ha pagato più del dovuto ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi.
Fausto (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                            

marcandrew

Citazione
CitazioneIl Catasto di Bergamo ha dal 1999 censito tutto l'arretrato del mio Comune. Non ha mai però notificato niente ai proprietari. Il Comune, entrato in possesso della banca dati, a tutti i contribuenti ICI e a ciascuno di loro, ha inviato una scheda sintetica con indicati i fabbricati soggetti al pagamento con il calcolo dell'effettiva tassa da versare.
1)L'invio di questa scheda sintetica vale come notifica della nuova rendita catastale?
2) Chi pagava l'ICI sulla base di una rendita presunta superiore a quella ora notificata dal Comune, ha diritto ad essere rimorsato dell'eccedenza versata in più negli anni precedenti? (alcuni di questi contribuenti hanno variato le schede catastali prima ancora che entrasse in vigore la procedura DOCFA, quindi variazioni senza rendita catastale);
3) al contrario chi pagava su una rendita presunta inferiore è obbligato a versare la differenza di quanto non versato negli anni precedenti?
4) Se alla domanda n° 1 la risposta fosse positiva, posso avere gli estremi della Legge o della circolare.
Tengo a precisare che sono Sindaco di un piccolo Comune della Bergamasca (Capizzone) e sono io che m sono preso la briga di fare questo servizio a tutti i contribuenti ICI di Capizzone.


Ai sensi del comma 3 dell'art. 74 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, i Comuni possono emettere, entro i termini di decadenza indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92, gli avvisi di liquidazione o di accertamento, al fine di recuperare la sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita dagli Uffici del Territorio entro il 31 dicembre 1999, senza però l'applicazione di sanzioni ed interessi.
Gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita" (circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001).
In proposito, la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, con sentenza n. 67 del 9 aprile 2002, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento dell'Ici con i quali il Comune notifica anche i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale, a condizione che questi siano stati adottati dagli Uffici del Territorio entro il 31 dicembre 1999.
Riguardo al secondo punto del quesito, se il contribuente ha pagato più del dovuto ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi.
Fausto (redazione Dossier.Net)
contro risposta al sig. Fausto.

La scheda sintetica del Comune quindi vale come notifica. Da qualche parte però avevo letto che la nuova rendita ha valore dopo un anno che il catasto l'ha determinata.Pertanto nel caso di Capizzone ai signori contribuenti che hanno versato in eccedenza, il rimborso dovrebbe partire dal 2000. Può essere?? Preciso che la scheda sintetica è stata inviata nel 2002 e non nel 2000.
Grazie ancora.                                                                                                                                            



[!--EDIT|marcandrew|22 Aug 2002, 03:42 PM--]

Fausto (redazione D.N.)

Citazionecontro risposta al sig. Fausto.

La scheda sintetica del Comune quindi vale come notifica. Da qualche parte però avevo letto che la nuova rendita ha valore dopo un anno che il catasto l'ha determinata.Pertanto nel caso di Capizzone ai signori contribuenti che hanno versato in eccedenza, il rimborso dovrebbe partire dal 2000. Può essere?? Preciso che la scheda sintetica è stata inviata nel 2002 e non nel 2000.
Grazie ancora.



La scheda sintetica di cui lei parla, se non costituisce vero e proprio atto impositivo, può valere solo come notifica della rendita catastale. Infatti, per poter recuperare la maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi non caduti in prescrizione, il funzionario responsabile deve emettere motivati avvisi di liquidazione o di accertamento sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia del territorio, così come stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92. Tali atti devono poi essere notificati ai contribuenti entro i termini di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la rendita sia stata notificata per la prima volta nel corso del 2002, nel senso che per i periodi precedenti (fino al 31 dicembre 1999) la rendita stessa non risulti né adottata né pubblicata all'albo pretorio, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, in forza della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, il Comune non potrebbe esigere neanche la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 17 del 13 marzo 2001; contra: Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza 550 del 19 maggio 2001; Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XI, sentenza 17 del 7 giugno 2002).
Il principio cui lei fa riferimento, sancito nel comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, secondo il quale la base imponibile è costituita con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si applica solo in caso di variazione o modificazione della rendita catastale.
Infine, per quanto concerne la restituzione delle somme versate e non dovute, il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il relativo rimborso entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (quindi non dal 2000) ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 504/92).
Fausto C. (redazione Dossier.Net)                                                                                                                                            

marcandrew

Citazione
Citazionecontro risposta al sig. Fausto.

La scheda sintetica del Comune quindi vale come notifica. Da qualche parte però avevo letto che la nuova rendita ha valore dopo un anno che il catasto l'ha determinata.Pertanto nel caso di Capizzone ai signori contribuenti che hanno versato in eccedenza, il rimborso dovrebbe partire dal 2000. Può essere?? Preciso che la scheda sintetica è stata inviata nel 2002 e non nel 2000.
Grazie ancora.



La scheda sintetica di cui lei parla, se non costituisce vero e proprio atto impositivo, può valere solo come notifica della rendita catastale. Infatti, per poter recuperare la maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi non caduti in prescrizione, il funzionario responsabile deve emettere motivati avvisi di liquidazione o di accertamento sulla base della rendita attribuita dall'Agenzia del territorio, così come stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92. Tali atti devono poi essere notificati ai contribuenti entro i termini di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora la rendita sia stata notificata per la prima volta nel corso del 2002, nel senso che per i periodi precedenti (fino al 31 dicembre 1999) la rendita stessa non risulti né adottata né pubblicata all'albo pretorio, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, in forza della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, il Comune non potrebbe esigere neanche la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 17 del 13 marzo 2001; contra: Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza 550 del 19 maggio 2001; Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XI, sentenza 17 del 7 giugno 2002).
Il principio cui lei fa riferimento, sancito nel comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, secondo il quale la base imponibile è costituita con riferimento al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si applica solo in caso di variazione o modificazione della rendita catastale.
Infine, per quanto concerne la restituzione delle somme versate e non dovute, il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il relativo rimborso entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento (quindi non dal 2000) ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 504/92).
Fausto C. (redazione Dossier.Net)
Grazie, è stato molto esaudiente.