compromesso

Aperto da pietropaolo, 13 Settembre 2006, ore 19:41:17

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pietropaolo

A seguito di un preliminare di vendita, ho dato nel settembre 2001 il possesso dell'appartamento promesso in vendita. Il difinitivo doveva essere stipulato "in data non succeviva" al 31/12/2002, nel febbraio dell'anno seguente, ho chiesto la risoluzione del contratto per scadenza del termine stabilito; il mese successivo il compratore, adducendo un vizio ha chiesto al Tribunale l'adempimento del contratto con riduzione del prezzo mentre io ho insistito per la risoluzione. Il processo è ancora in corso.
Ci si chiede, chi ha l'obbligo del pagento dell' I.C.I. considenando che io non ho più il possesso ed l'uso di un immobile di mia proprietà?
Grazie ed a presto.                                                                                                                                                    

silvia

Secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 504/92 presupposto dell'ici è "il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".
Secondo la dottrina e la  giurisprudenza prevalente, quando il legislatore delegato parla di possesso come presupposto per l'applicazione dell'ici, non ha inteso fare riferimento all'istituto civilistico del possesso, ed ha, pertanto, escluso dall'applicazione del tributo il possessore che non sia anche titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale). Quindi, nel tuo caso, soggetto obbligato al versamento dell'ici, saresti comunque tu, anche se, di fatto, dal settembre 2001, non hai più l'effettivo godimento dell'immobile. (Sul punto, vedi, ad esempio, la Sentenza della  Commissione Tributaria della Toscana  n. 54/11/2003 riguardante il caso di un immobile sottoposto a sequestro giudiziario, in cui i giudici avevano stabilito che l'avere perso la libera disponibilità dell'immobile in seguito a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, non avrebbe potuto automaticamente comportare la perdita della soggettività passiva ici).
Nel tuo caso sarebbe comunque importante conoscere se percepisci/hai percepito un canone di locazione dal promettente acquirente. Chiedo questo avendo a mente  una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di soggettività passiva ici.
La Sentenza  è la n. 654 del 10 settembre 2004. In questa sentenza i giudici hanno affrontato il problema dell'insorgenza della soggettività passiva ici nel caso in cui al socio di una cooperativa edilizia viene  assegnato in via provvisoria un immobile per il quale solo successivamente si sarebbe provveduto a trasferire la proprietà con rogito notarile.  Se non percepisci alcun canone di locazione, il caso è del tutto simile al tuo, in cui, nel corso di una compravendita immobiliare, l'atto definitivo è preceduto da una promessa di vendita. La Corte ha, nel caso su esposto, ritenuto errato il comportamento di chi pretendeva di fare coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la stipula dell'atto notarile di compravendita avendo rilevato che quest'ultimo era stato preceduto dalla promessa di vendita in seguito alla quale, con il consenso del costruttore, il promettente acquirente aveva comunque iniziato ad utilizzare (gratuitamente) l'alloggio. I Giudici, pertanto, hanno individuato nell'utilizzatore il soggetto passivo dell'imposta e non l'effettivo proprietario assimilando, di fatto, la posizione dell'utilizzatore a quella di  un comodatario sui generis, titolare di una sorta di diritto di abitazione, tenendo conto  che  il promettente acquirente si era impegnato  ad acquistare l'immobile dal promettente venditore e che quest'ultimo si era obbligato a cederglielo in un momento successivo.
                                                                                                                                                 
[color=blue]Silvia[/color]