sanzione agevolata

Aperto da ross, 11 Maggio 2006, ore 16:09:04

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ross

Un contribuente, a seguito di avviso di un provvedimento di  accertamento e di irrogazione delle sanzioni per omessa/infedele denuncia anno 2002  notificato dal Comune nel'anno 2005, entro il termine di 60 gg. dalla      notifica ha definito in forma agevolata la controversia, ai sensi dell'art.16, comma 3 e dell'art.17, comma 2, del D.Lgs 472/1997, con il pagamento di un quarto delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione. Contemporaneamente ha presentato ricorso  avverso l'avviso di accertamento del tributo senpre in forza del succitato art.17 comma 2 e della Circolare 10/07/1998 n.180/E.
Il Comune ha iscritto a ruolo le somme contestate provvedendo a diminuirle solo del quarto della sanzione versata.
Il contribuente contesta il fatto, in quanto a suo dire e sempre a seguito delle norme succitate, aderendo alla definizione agevolata delle sanzioni, nulla deve più al comune in relazione alle sanzioni e queste non possono essere iscritte a ruolo per la parte residua.
E' il primo caso che ci capita e i pareri sono discordi[

luke67

CitazioneUn contribuente, a seguito di avviso di un provvedimento di  accertamento e di irrogazione delle sanzioni per omessa/infedele denuncia anno 2002  notificato dal Comune nel'anno 2005, entro il termine di 60 gg. dalla      notifica ha definito in forma agevolata la controversia, ai sensi dell'art.16, comma 3 e dell'art.17, comma 2, del D.Lgs 472/1997, con il pagamento di un quarto delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione. Contemporaneamente ha presentato ricorso  avverso l'avviso di accertamento del tributo senpre in forza del succitato art.17 comma 2 e della Circolare 10/07/1998 n.180/E.
Il Comune ha iscritto a ruolo le somme contestate provvedendo a diminuirle solo del quarto della sanzione versata.
Il contribuente contesta il fatto, in quanto a suo dire e sempre a seguito delle norme succitate, aderendo alla definizione agevolata delle sanzioni, nulla deve più al comune in relazione alle sanzioni e queste non possono essere iscritte a ruolo per la parte residua.
E' il primo caso che ci capita e i pareri sono discordi[
Il contribuente al momento del ricevimento di liquidazione e di sanzione può aderire pagando solo la sanzione ridotta ad un quarto e contestare la liquidazione
In quel caso il pagamento della sanzione elimina completamente la stessa ed il Comune provvede ad iscrivere a ruolo solo le somme imputate al contribuente tolta la sanzione  :006: