iscrizione a ruolo delle sole sanzioni

Aperto da claudia, 14 Novembre 2004, ore 10:04:38

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claudia

In un Comune non hanno iscritto a ruolo tutti gli avvisi di accertamento e liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili non pagati e notificati negli anni passati.
Stante il vigente ordinamento l'avviso di accertamento e quello di liquidazione sono iscrivibili a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notifica.
Secondo la previsione di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 472/97, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, anche se contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, costituisce atto autonomo e deve essere motivato, a pena di nullità (cfr. Circ. n. 180/98). Orbene, essendo il provvedimento irrogativo delle sanzioni atto dotato di autonoma efficacia, pertanto autonomamente impugnabile, è applicabile l'art. 20 co. 3 e dunque il diritto alla riscossione delle sole sanzioni entro il quinto anno successivo a quello della notifica?
Invero, il successivo art. 17 co. 3 consente agli enti locali di irrogare, mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi.
Il dubbio sorge in merito alla circostanza che le sanzioni contemplate negli avvisi di accertamento e liquidazione, essendo collegate al tributo, sono irrogate in percentuale all'imposta evasa.